Corte d'Appello Messina, sentenza 27/01/2025, n. 51
CA Messina
Sentenza
27 gennaio 2025
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27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 581/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 581/2018 R.G. promossa
DA
LI AN, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 102 (studio Avv. Emilia Bonfiglio), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi (C.F.: [...]) giusta procura agli atti (PEC: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);
APPELLANTE
CONTRO
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (quale incorporante di ASPRA Finance S.p.A.), oggi denominata doVALUE S.p.A. (già doBank S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
MERCUZIO SECURITISATION s.r.l. (C.F.: 04419210234), quale cessionaria pro soluto da ROMEO
SPV s.r.l., a sua volta cessionaria pro soluto da doBank S.p.A. (già UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.p.A.), oggi doVALUE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Nicola Andreozzi
(C.F.: [...]), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: avvnicolaandreozzi@cnfpec.it);
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 2398/2014 pubblicata in data 27 novembre 2014 nonchè avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile n. 1732/2017 pubblicata in data 20 giugno 2017 nella causa civile iscritta al n. 7149/2008 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, ritenere e dichiarare il superamento del tasso soglia;
3) sempre nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi ai conti oggetto del rapporto e, in particolare, al fine di ricostruire, sulla base dei movimenti finanziari contenuti negli estratti conto, l'intera partita di dare – avere intercorsa tra le parti;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
1)”Preliminarmente, dichiarare la inammissibilità dell'appello;
2)rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
3)in via subordinata e nel merito ritenere l'infondatezza dell'appello e conseguentemente rigettare le domande di merito
e quelle istruttorie, confermando in toto la sentenza impugnata;
4)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato TE AN ha impugnato davanti a questa Corte le sentenze indicate in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Seconda Sezione
Civile, previa dichiarazione di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 30029468 ha accertato, per il conto n. 30029468, un
saldo negativo di € 142.036,32 e per il conto n. 30036456 un saldo negativo di € 81.112,68 condannando pertanto TE AN, originaria opponente ed odierna appellante, al pagamento in favore dell'istituto bancario convenuto dei superiori importi oltre interessi.
L' appellante ha contestato le pronunce di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. giusta ordinanza dell' 11 febbraio 2019 la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa all'udienza del 2 novembre 2020.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge
77/2020 (e succ. mod. e int.) ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
************************
L' appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante riguardo il superamento del tasso soglia e la distribuzione dell'onere della prova.
Il Giudice infatti ha erroneamente ritenuto inadeguata la metodologia utilizzata dal C.T.U. atta a rilevare il superamento del tasso soglia in quanto la cms va inclusa nel predetto conteggio anche per il periodo antecedente all'anno 2009;
inoltre incombeva sulla banca, e non sulla correntista, l'onere di depositare la documentazione inerente le poste accessorie che dovevano formare oggetto di ricalcolo. Ciò in quanto in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istituto di credito ricorrente assume
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 581/2018 R.G. promossa
DA
LI AN, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 102 (studio Avv. Emilia Bonfiglio), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi (C.F.: [...]) giusta procura agli atti (PEC: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);
APPELLANTE
CONTRO
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (quale incorporante di ASPRA Finance S.p.A.), oggi denominata doVALUE S.p.A. (già doBank S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
MERCUZIO SECURITISATION s.r.l. (C.F.: 04419210234), quale cessionaria pro soluto da ROMEO
SPV s.r.l., a sua volta cessionaria pro soluto da doBank S.p.A. (già UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.p.A.), oggi doVALUE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Nicola Andreozzi
(C.F.: [...]), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: avvnicolaandreozzi@cnfpec.it);
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 2398/2014 pubblicata in data 27 novembre 2014 nonchè avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile n. 1732/2017 pubblicata in data 20 giugno 2017 nella causa civile iscritta al n. 7149/2008 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, ritenere e dichiarare il superamento del tasso soglia;
3) sempre nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi ai conti oggetto del rapporto e, in particolare, al fine di ricostruire, sulla base dei movimenti finanziari contenuti negli estratti conto, l'intera partita di dare – avere intercorsa tra le parti;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
1)”Preliminarmente, dichiarare la inammissibilità dell'appello;
2)rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
3)in via subordinata e nel merito ritenere l'infondatezza dell'appello e conseguentemente rigettare le domande di merito
e quelle istruttorie, confermando in toto la sentenza impugnata;
4)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato TE AN ha impugnato davanti a questa Corte le sentenze indicate in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Seconda Sezione
Civile, previa dichiarazione di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 30029468 ha accertato, per il conto n. 30029468, un
saldo negativo di € 142.036,32 e per il conto n. 30036456 un saldo negativo di € 81.112,68 condannando pertanto TE AN, originaria opponente ed odierna appellante, al pagamento in favore dell'istituto bancario convenuto dei superiori importi oltre interessi.
L' appellante ha contestato le pronunce di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. giusta ordinanza dell' 11 febbraio 2019 la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa all'udienza del 2 novembre 2020.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge
77/2020 (e succ. mod. e int.) ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L' appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante riguardo il superamento del tasso soglia e la distribuzione dell'onere della prova.
Il Giudice infatti ha erroneamente ritenuto inadeguata la metodologia utilizzata dal C.T.U. atta a rilevare il superamento del tasso soglia in quanto la cms va inclusa nel predetto conteggio anche per il periodo antecedente all'anno 2009;
inoltre incombeva sulla banca, e non sulla correntista, l'onere di depositare la documentazione inerente le poste accessorie che dovevano formare oggetto di ricalcolo. Ciò in quanto in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istituto di credito ricorrente assume
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