Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/12/2024, n. 876
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Testo completo
R.G. 505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente
dott Claudio Baglioni Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 505 /2022 promossa da:
AZ AN (C.F. ZCAN49A49Z118S ) SE CE (C.F. [...]) SE
CE OM (C.F. [...]) quali eredi di SE SE deceduto in
Assisi il 25/02/2014, elettivamente domiciliati in PERUGIA VIA OBERDAN N. 50 presso lo studio
dell'Avv. FRANCO MATARANGOLO che la difende in forza di procura speciale in calce
APPELLANTI
contro
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI” (già
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA (II.RR.BB.) (C.F. e P. IVA 00463210542 ) elettivamente
domiciliata in BASTIA UMBRA VIA DELLE QUERCE N. 15 presso lo studio dell'Avv. GIAN
LUCA LAUDENZI che la difende in forza di procura in calce
APPELLATO
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avente ad
OGGETTO
Affitto di azienda
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
pagina 2 di 22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 174/22 del 3.2.2022 il Tribunale di Perugia, provvedendo sui due
giudizi riuniti pendenti fra le odierne parti processuali (opposizione al decreto
ingiuntivo ottenuto dal locatore Istituti Riuniti di Beneficenza nei confronti
dell'affittuario ER EL per mancata corresponsione della seconda e ultima della rata del canone per l'anno 2007 - giudizio ex art. 447 bis c.p.c. promosso dal locatore,
che aveva chiesto a vario titolo all'affittuario il pagamento della somma complessiva di
€ 527.120,38) confermava il decreto ingiuntivo e stabiliva da un lato che agli eredi dell'affittuario andasse riconosciuta la somma complessiva di € 232.232,84 per le
differenze attive di magazzino, oltre al mancato guadagno dell'attività alberghiera
quantificato in € 173.978,83, L'altro che gli eredi di ER EL, nel frattempo deceduto, versassero all'Ente euro 13.728,00 per acquisto di beni non restituiti L'affittuario, euro 3.319,00 per ICI, € 139.500,00 per somme versate ai dipendenti in sede di conciliazione sindacale, nonché la somma di € 7.009,20 quale costo del
contenzioso giuslavoristico.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli eredi del Sig. EL, articolando due
motivi di appello.
Con il primo motivo lamentano la violazione dell'art. 2112 c.c., eccepiscono il difetto di
legittimazione attiva sia sostanziale che processuale, il giudicato esterno ed il vizio di
motivazione solo apparente ed in contrasto con le prove documentali in atti.
Secondo gli appellanti la sentenza non avrebbe tenuto conto del giudicato formatosi in
merito all'applicabilità dell'art. 2112 c.c. per il personale dell'azienda ceduta L'Azienda in un procedimento giuslavoristico intercorso fra EL CE, ora parte
di questo procedimento in qualità di erede di EL ER, e HO S.r.l., affittuario
subentrante al posto di quest'ultimo, tenutosi di fronte al Tribunale di Perugia, sezione
lavoro, N. R.G. 1689/08.
In tale sede EL CE chiedeva ai sensi dell'art. 2112 c.c. la reintegrazione nel posto
di lavoro a seguito del subentro del nuovo affittuario, nonché il risarcimento del danno,
commisurato nell'importo delle retribuzioni perse. Tale procedimento si è concluso con
pronuncia favorevole all'EL sia in primo grado che in appello, avendo il Tribunale e
la Corte di Appello ritenuto accertata la sussistenza del rapporto di lavoro ed il diritto
alla sua prosecuzione.
A seguito di impugnazione di fronte alla Corte di Cassazione la Suprema Corte ha
dichiarato inammissibile la domanda di HO circa la gestione dei dipendenti assunti
L'EL, quindi, ad avviso dell'appellante, sulla questione si sarebbe formato il
giudicato.
Gli appellanti deducono poi che era previsto dallo stesso bando di gara che l'affittuario
sarebbe subentrato nei contratti di lavoro dipendente e che non si poteva obbligare
l'EL a licenziare tutto il personale, essendo ciò contrario al principio costituzionale di
libertà di iniziativa economica;
aggiunge che era stato anzi necessario regolarizzare
alcuni contratti a tempo determinato per non trovarsi scoperti in occasioni di verifiche
contributive e fiscali. Inoltre solo l'affittuario subentrato HO era legittimato ad
intervenire alle conciliazioni e non gli Istituti Riuniti, da ciò il difetto di legittimazione
sostanziale e processuale.
Con il secondo motivo d'appello si censura la sentenza nella parte in cui dispone
immotivatamente la compensazione delle spese di lite.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo che venga riformata la sentenza
impugnata respingendo la domanda di danni per le transazioni con i dipendenti
dell'albergo con le connesse spese di consulenza con il conseguente riconoscimento agli appellanti, nei conteggi di dare ed avere, dell'ulteriore somma di € 146.509,20 oltre
interessi e rivalutazione.
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Nel giudizio così incardinato si è costituita la società Azienda Pubblica di servizi alla
persona “Casa Di Riposo Andrea RO (già Istituti Riuniti Di Beneficenza
(II.RR.BB.), d'ora in avanti “Azienda”), la quale eccepisce l'ininfluenza del giudicato
invocato dagli eredi dell'EL ai fini del presente giudizio e ribadisce la correttezza
della sentenza appellata, laddove ha condannato gli eredi dell'EL al risarcimento del
danno derivato dalla condotta del proprio dante causa in occasione della conversione dei
contratti di lavoro.
Inoltre ha proposto appello incidentale, articolando a sua volta due motivi di appello.
Con il primo motivo di appello incidentale l'Azienda censura la sentenza nella parte in cui l'ha condannata a risarcire il danno da mancato guadagno che l'EL avrebbe subito
a seguito del ritardo dei lavori di ristrutturazione della struttura alberghiera. Secondo
l'Azienda, il Giudice di prime cure ha indebitamente escluso la responsabilità dello
stesso EL nella causazione dei ritardi ai lavori di ristrutturazione e messa in
sicurezza, pur avendo accertato la presenza dei comportamenti ostruzionistici
dell'affittuario e la loro efficienza causale rispetto ai ritardi nel completamento delle
opere: la motivazione sarebbe dunque contraddittoria. L'azienda chiede dunque la
riforma della sentenza nella parte in cui è stata condannata al risarcimento del danno da
mancato guadagno in favore degli eredi dell'EL e chiede il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nella consegna del bene al nuovo affittuario, ritardo da
imputare esclusivamente alla condotta ostruzionistica dell'EL.
L'Azienda lamenta altresì l'errata quantificazione del danno da mancato guadagno
operata dal giudice di prime cure che andava riferito non ai mancati incassi, ma all'utile
dell'attività alberghiera al netto delle spese non sostenute per l'espletamento della
stessa. Infine, contesta sotto vari profili l'entità della differenza di consistenze di
inventario quantificata dal C.T.U. nominato in primo grado.
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Con secondo motivo di appello incidentale l'Azienda censura la sentenza di primo
grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle differenze inventariali in
favore del Sig. EL, per due ordini di motivi.
Innanzitutto, il caso di specie esulerebbe dalle disposizioni degli artt. 2561 e 2562 c.c.,
trattandosi di norme non applicabili nel caso in cui l'affittante sia un ente pubblico non
economico;
inoltre la pronuncia impugnata avrebbe prestato adesione acritica alle
conclusioni del C.T.U. relativamente alla consistenza delle differenze inventariali senza
motivare l'implicito rigetto delle contestazioni rese dal proprio consulente di parte.
Infine, chiede la condanna degli eredi EL alla restituzione del valore di alcuni beni di
pregio che l'EL avrebbe asportato L'immobile, nonché la rifusione dei costi
sostenuti per la sostituzione e la riparazione di attrezzatura inutilizzabile rinvenuta
nell'hotel al momento della consegna dell'immobile al nuovo affittuario.
La causa, all'esito del deposito di note conclusionali e di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. viene decisa all'odierna udienza.
L'appello principale è infondato.
In merito all'eccezione di giudicato esterno si osserva che la sentenza della Corte di
Cassazione citata dagli appellanti ha ad oggetto il rapporto di lavoro instauratosi tra
EL CE e la società HO S.r.l., affittuaria subentrata ad EL ER nella
gestione dell'Hotel Subasio. In merito, è stato definitivamente accertato dalla Suprema
Corte che tale rapporto di lavoro si era effettivamente instaurato con HO srl in
virtù della norma ex art 2112 c.c. e che dunque EL CE aveva diritto alla
reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
La sentenza ha deciso poi sulla domanda di manleva proposta da HO S.r.l nei
confronti dell'allora II.RR.BB., assunta in virtù degli accordi presi in sede di stipula del
contratto di affitto di azienda, domanda parzialmente accolta in secondo grado e
confermata dalla Suprema Corte.
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Infine, la Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile per motivi di rito l'ulteriore
domanda proposta da HO S.r.l. circa “la gestione dei dipendenti retrocessi da
ER EL”.
Tale pronuncia non ha, in verità, la possibilità di esplicare nel presente giudizio alcuna
efficacia preclusiva, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primis, perché la sentenza è stata emessa nei confronti di soggetti solo formalmente
coincidenti con le parti del presente processo. Il Sig. EL CE è infatti parte di
questo procedimento unicamente quale successore ai sensi dell'art. 110 c.p.c. del Sig.
EL ER, mentre nel procedimento instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione egli
agiva in proprio.
In secundis, perché nel presente giudizio non si discute dell'applicabilità o meno
dell'art. 2112 c.c. ai dipendenti assunti dal Sig. ER EL, ma se da tali assunzioni è derivato un danno risarcibile in capo all'Azienda. Più nello specifico, non si pone in
dubbio che il rapporto lavorativo tra il Sig. CE EL, così come quello degli altri
dipendenti, sarebbe proseguito con il