Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 20
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Nicola La Mantia Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358/2021 R.G., promossa da
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA (cf: 04721260877), in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Seminara, presso il cui studio in Catania, corso delle Province 203,
è elettivamente domiciliata;
appellante contro
AC TO RE s.r.l. (cf: 80007190871), in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Andrea Scuderi, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37, è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: crediti da rapporto a convenzione.
All'udienza collegiale del 28 giugno 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 13.7.2021, il Tribunale di
Catania, in accoglimento della domanda proposta dalla società odierna appellata
(titolare di comunità terapeutica assistita a indirizzo psichiatrico accreditata col servizio sanitario) nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della tariffa di
€.192,00 (in luogo di quella di €.110,00 corrisposta) per ciascuno dei giorni di ricovero dei pazienti in degenza da oltre 72 mesi nei posti letto del “modulo I”, ha condannato la convenuta al pagamento - a titolo di differenze maturate a tale titolo in relazione alle prestazioni rese tra marzo 2016 ed maggio 2017 - di €.18.614,00, oltre gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs n. 231/2002.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di azione diretta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione contrattuale;

ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, operando il termine ordinario decennale, e non quello relativo alle (diverse) obbligazioni periodiche o di durata;

iii) l'esistenza del giudicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della invocata tariffa di euro 192,00, in forza della sentenza del C.G.A Sicilia n. 952 del 2019, la quale ha annullato, con efficacia erga omnes e con effetti ex tunc, la nota del 6.6.14 emanata dall'A.S.P. la quale prevedeva la corresponsione alle C.T.A. convenzionate (tra cui
l'appellata), per i pazienti che rimanevano ricoverati e assistiti nel “modulo I”
(trattamento terapeutico intensivo ed estensivo) oltre il limite temporale di 72 mesi, della retta inferiore prevista per il “modulo II” (trattamento socioriabilitativo).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'ASP, con atto di citazione notificato il 13.9.2021,
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame.
Scaduti i termini per il
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