Corte d'Appello Torino, sentenza 24/05/2024, n. 490
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Testo completo
REPUBBLIC ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa ENRICO DELLA FINA Presidente
Dott.ssa CRMELA MASCRELLO Consigliere rel.
Dott.ssa CRLA BELTRAMINO Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G.C. 148/2023
Promossa in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 31469/2022, da
, elettivamente domiciliato in Torino, Via Montebello n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. M M A che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato);
ATTORE in riassunzione Nei confronti di
, CP_1
[...]
, tutte elettivamente domiciliate in Torino, Via Sant'Antonio da Padova Controparte_2
n. 4, presso lo studio dell'Avv. R C che le rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTE in riassunzione e
, Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLIC PRESSO LA CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott.ssa Marina Nuccio che esprime parere parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione presentato da limitatamente ai profili evidenziati dalla Suprema Corte Parte_1 di Cassazione nella ordinanza n.31469 del 25.5.2022, affidandosi alla prudente valutazione di questa Corte quale giudice del rinvio anche in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preso atto dell'intervenuta rinuncia all'azione proposta ai sensi dell'art. 263 c.c. da parte delle CP_ Sigg.re , ed ed in ottemperanza alla sentenza della Corte di CP_2 Controparte_2
Cassazione n. 31469/2022, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese oltre che del presente grado, di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3° comma;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di dover giungere ad una pronuncia nel merito, accogliersi le conclusioni come formulate nell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio R.G. n. 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di Torino, qui di seguito trascritte:
“In via preliminare:
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art. 71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 c.p.c., con le declaratorie del caso.
In via subordinata e, comunque, nel merito:
– previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2, depositata nel procedimento avanti alla Dott.ssa (r.g. n. 18853/2017) o, Tes_1 comunque, in subordine, previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria 7.1.2014 depositata nel procedimento avanti al Dott. (r.g.n. 34641/2012) Per_1 contenuta nel fascicolo di Corte d'Appello, prodotto quale doc. 1 del fascicolo della riassunzione;
– in integrale riforma della sentenza n. 3242/2019 del Tribunale di Torino, rigettare la domanda ex CP_ art. 263 c.c. proposta dalle sorelle , ed CP_2 Controparte_2
Nel merito, in via riconvenzionale:
- condannare in solido le attrici al pagamento in favore del fratello a titolo di Parte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dell'importo di € 50.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In via riconvenzionale subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalle attrici, condannare le CP_ Sigg.re , ed e Sig.ra in solido in qualità CP_2 Controparte_2 Controparte_4 di eredi del Sig. al pagamento dell'importo di € 200.000,00 o di quel diverso Controparte_5 importo che verrà ritenuto giusto ed equo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.
- condannare comunque le predette eredi di al pagamento in favore del fratello Controparte_5
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. dell'importo di € 50.000,00, o di Parte_1 quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.”.
CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE , ed : Parte_2 CP_2 CP_2
“NEL MERITO
In via principale
2
- Dato atto che le signore non si oppongono, pronunciare la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere stante la rinuncia alla azione effettuata da entrambe le parti nella procedura r.g 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di Torino, con conseguente privazione degli effetti della sentenza di merito n. 3242/2019 emessa nella procedura r.g n.18853/2019 dal Tribunale Ordinario di Torino (ed ovviamente, di conseguenza, privazione di effetti anche della sentenza n. 2020/2015 nella procedura r.g n.34642/2012), in ottemperanza alla scrittura privata siglata tra le parti e di quanto disposto dalla Corte di Cassazione e di conseguenza compensare le spese di lite circa la presente domanda.
In via di subordine, nel merito
- Nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito la causa, non recependo l'accordo intercorso tra le parti, accogliere le domande formulate dalle signore con la comparsa di CP_2 costituzione nella procedura r.g n.1657 /2019 che qui si richiamano integralmente e si riportano fedelmente:
“In via preliminare e procedurale: 1) Rigettare la domanda di controparte relativa alla presunta nullità della sentenza di primo grado ex art.158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art.71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.70 c.p.c. per le motivazioni di cui in narrativa. 2)Rigettare tutte le eccezioni di controparte cosiddette “in Rito”, anche per quanto attiene al merito delle stesse, sub punti C, 1) 2) 3) 4) 5) e 6) per i motivi di cui in narrativa e specificatamente 1) omessa comunicazione al PM di cui sora. 2) errata conduzione del giudizio 3) omessa motivazione in punto rigetto istanze istruttorie 4) omesso rilievo tardività allegazioni 5) errata valutazione prove-mancata prova dell'assenza del rapporto di filiazione 6) errata applicazione disposto 116 c.p.c.- irrilevanza ai fini della decisione del diniego di a Parte_1 sottoporsi alla CTU Immunogenetica.
Nel merito: Rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni esposte nel presente atto, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
3242/2019 del Tribunale di Torino e per effetto confermare la sentenza di primo grado in toto e così l'inefficacia del riconoscimento fatto da all'atto del matrimonio trascritto nel Controparte_5 competente registro dello Stato Civile di Cava de' Tirreni (anno 1971, parte II, serie A) in data 9.9.1971 con la signora del di lei figlio naturale nato il 5.10.1967;respingere in toto le CP_3 Pt_1 domande proposte da controparte, in via principale, riconvenzionale e subordinata, poiché infondate e prive di fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni sopra esposte;dichiarare che nulla è comunque dovuto dalle signore , e al Controparte_2 Controparte_2 CP_1 signor in forza dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c. o di qualsivoglia altra causale, per le Parte_1 motivazioni sopra esposte. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, comprensivo di diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge.
In via istruttoria: Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, cui ci si oppone per i motivi ampliamente esposti in narrativa, si chiede l'ammissione delle prove dedotte in primo grado con i testi ivi indicati, nonché di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.”
Con vittoria delle spese di causa, qualora venisse accolta la predetta domanda di merito proposta solo in via subordinata e cautelativa”.
SULLE SPESE LEGALI PER TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO
In via principale in punto spese
3
- Rigettare la domanda di controparte di richiesta di pagamento delle spese legali per tutti i gradi di giudizio che hanno coinvolto le parti ed in particolare anche con riguardo alle spese del presente grado e di quello di legittimità;
- Respingere altresì domanda di pagamento spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma, formulata da controparte con l'atto introduttivo della presente causa;
- Per quanto attiene alle spese legali per il presente grado di giudizio, compensarsi tutte le spese di lite con riferimento alla domanda relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e con vittoria di spese ed onorari di giudizio per le domande subordinate di merito, qualora accolte;
- Sempre con riferimento alle spese legali per il presente grado di giudizio, condannare il sig.
[...] al pagamento delle stesse in favore delle in considerazione della Pt_1 Parte_3 soccombenza del medesimo con riferimento alla domanda di pagamento spese legali per tutti i gradi di giudizio, formulata dall'attore nella presente causa con l'atto introduttivo.
In via subordinata in punto spese
- Compensarsi le spese di lite per tutte le domande formulate in via principale, subordinata ed in punto spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.11.2012 le sorelle , ed CP_2 CP_2 CP_1 citavano in giudizio avanti al Tribunale di Torino il signor ( nato nel 1967), al fine di Parte_1 ottenere una pronuncia ex art. 263 c.c. di accertamento della non veridicità del riconoscimento di quest'ultimo da parte del padre comune – (deceduto il 31.12.2010) – Controparte_5 riconoscimento effettuato in occasione del matrimonio contratto nel 1971 da Controparte_5 con la signora M m di con relativa annotazione sui registri CP_3 Parte_1 dello stato civile.
Fin da data antecedente alla celebrazione delle nozze tra e Controparte_5 Controparte_3
e cioè a partire dal 1968, il rapporto tra l'allora piccolo e la famiglia ( Pt_1 CP_2 Controparte_5
e le tre figlie di prime nozze) era improntato alla cura ed all'affetto nei confronti del bambino, il quale, a seguito del matrimonio tra i genitori, ha sempre fatto parte del nucleo familiare del padre
, il quale provvedeva al suo mantenimento, alla sua istruzione, educazione ed alle sue CP_5 esigenze di vita al pari di quelle delle tre sorelle, figlie della precedente moglie. venne Parte_1 sempre presentato quale figlio della coppia anche nei rapporti con i soggetti terzi, estranei alla cerchia familiare. ha inoltre coabitato sino al termine della vita del sig. come da stato Parte_1 Controparte_5 di famiglia prodotto (sub doc. 4 fasc. primo grado).
Il 31.12.2010 decedeva senza lasciare testamento sicchè l'eredità si devolveva Controparte_5 nelle forme della successione legittima in favore della moglie e dei quattro figli, come da dichiarazione di successione presentata da all' di Susa (doc. Controparte_2 Organizzazione_1
5 fasc. primo grado).
Il compendio ereditario di si sostanziava in n. 4 unità immobiliari, facenti parte di Controparte_5 un unico edificio indipendente, sito in Oulx, Via Seguret nn. 8-10-12.
A seguito dell'apertura della successione, stante la pluralità di eredi e le forme consolidate di separato godimento delle porzioni delle proprietà immobiliari , come destinate in vita da
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alla propria famiglia, al solo fine di una più agevole ripartizione delle spese e delle Controparte_5 differenti esigenze per la fruizione dei servizi da parte degli occupanti le due abitazioni,
[...]
e proponevano di dare corso alla ordinaria consensuale divisione Pt_1 Controparte_3 dell'eredità, idonea a determinare (sulla base dell'ammontare delle quote spettanti ai coeredi) il formarsi di porzioni separate, coincidenti con l'effettiva modalità di fruizione delle abitazioni.
In conseguenza di ciò, i rapporti tra e le sorelle si inasprivano irragionevolmente, Parte_1 tanto da rendere necessario dapprima un tentativo di mediazione ai fini della divisione e, infine, la proposizione di domanda giudiziale di divisione (doc. 6 fasc. primo grado) per l'attribuzione delle rispettive quote di eredità.
A seguito della formulazione di tale domanda, le sorelle di proponevano domanda ex Parte_1 art. 263 c.c. nei confronti del fratello, contestando la veridicità del riconoscimento del figlio effettuato dal padre.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2020/2015, accoglieva la domanda di accertamento della non veridicità del riconoscimento di e rigettava le domande riconvenzionali di natura Pt_1 risarcitoria proposte dal convenuto con condanna di quest'ultimo alle spese di lite. Parte_1
Avverso questa sentenza, il sig. proponeva appello e la Corte d'Appello di Torino, Parte_1 con sentenza n. 966/2017, riscontrata la mancata comunicazione al P.M. nel corso del giudizio di primo grado, dichiarava nulla la sentenza e rimetteva il giudizio avanti al Tribunale, concedendo termine per la riassunzione.
Con atto di citazione notificato il 26.07.2017 le sorelle riassumevano il procedimento Pt_1 avanti al Tribunale di Torino, nuovamente insistendo per l'accoglimento della propria domanda ex art. 263 c.c.
All'udienza del 06.02.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Tribunale di Torino con sentenza n. 3242/2019 così disponeva:
“preso atto del parere del Pubblico Ministero reso in data 20.2.2019,
Accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da nei Controparte_5 confronti di , nato a Cava de' Tirreni (SA) il 5.10.1967 (così come attestato all'atto di Parte_1 nascita ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de' Tirreni e iscritto nei registri degli atti di nascita del Comune predetto per l'anno 1967, parte II, serie B, n. 815 e conseguentemente annulla il riconoscimento effettuato da . Controparte_5
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de' Tirreni (SA) di provvedere alle annotazioni di legge.
Rigetta le domande di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. e 2043 c.c. formulate dal convenuto.
Spese processuali compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Torino in data 27 maggio 2019”
Avverso tale ultima sentenza, il sig. proponeva appello, con atto di citazione Parte_1 dell'08.10.2019, chiedendo nuovamente, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art. 71 c.p.c. (nuovamente omessa dal Giudice della riassunzione), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 c.p.c., con le declaratorie del caso;in via subordinata e nel merito, chiedeva di rigettare CP_ la domanda ex art. 263 c.c. proposta dalle sorelle , ed CP_2 Controparte_2 infine, in via riconvenzionale, il sig. chiedeva la condanna delle sorelle al pagamento in suo Pt_1 favore, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dell'importo di € 50.000,00, o di diverso importo ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;in via riconvenzionale subordinata,
5 CP_ chiedeva di condannare le Sigg.re , ed e Sig.ra CP_2 Controparte_2 [...]
in solido, in qualità di eredi del Sig. al pagamento dell'importo CP_3 Controparte_5 di € 200.000,00 o di diverso importo ritenuto giusto ed equo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.;inoltre, chiedeva di condannare in ogni caso le sorelle al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., CP_2 dell'importo di € 50.000,00, o di diverso importo ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Successivamente, in data 03.06.2020, le parti stipulavano un accordo transattivo stragiudiziale con il quale le parti processuali tutte ( compresa la signora ) rinunciavano all'azione Controparte_3 proposta ai sensi dell'art. 263 c.c. mentre il Sig. rinunciava alle domande Parte_1 riconvenzionali formulate in causa ivi comprese le domande riconvenzionali subordinate ( anche quelle formulate nei confronti della signora ). Le parti chiedevano dichiararsi Controparte_3 la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza a verbale di udienza del 12 giugno 2020, la Corte d'Appello di Torino, dato atto della rinuncia all'azione promossa dalle sorelle del sig. e della conseguente Parte_1 cessazione della materia del contendere, dichiarava, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia il sig. proponeva ricorso per Cassazione denunciando, con il Parte_1 primo motivo la nullità del provvedimento per aver la Corte d'Appello pronunciato in maniera difforme da quanto richiesto congiuntamente dalle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Sul punto, il ricorrente lamentava come il provvedimento di estinzione avesse prodotto, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., l'effetto inverso rispetto a quello richiesto dalle parti, le quali avevano rilevato che l'accordo transattivo subordinava la propria efficacia al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della rinuncia all'azione e dichiarativa della cessazione della materia del contendere e ciò proprio al fine di impedire la reviviscenza della sentenza di primo grado, non ancora passata in giudicato.
Con il secondo motivo, il sig. lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 306, Pt_1
307, 309 e 338 c.p.c., per aver la Corte d'Appello di Torino pronunciato l'estinzione del processo in mancanza dei presupposti normativi, dal momento che, nel caso di specie, non vi era stata una pura e semplice rinuncia all'impugnazione, ma la rinuncia all'azione da parte delle appellate sigg.re
accompagnata dalla rinuncia dell'appellante alle domande risarcitorie, con Pt_1 Parte_1 espressa istanza di dichiarazione della cessata materia del contendere e con rimozione degli effetti della sentenza di primo grado appellata.
In subordine, con il terzo motivo, il sig. ove la Corte avesse ritenuto invalida la rinuncia Pt_1 delle sorelle all'azione ex art. 263 c.c., denunciava la violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'Appello emesso il provvedimento impugnato tralasciando di decidere il merito in conformità alle conclusioni delle parti.
In accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31469 emessa il 25.05.2022, rilevava come la Corte d'Appello, nel dichiarare estinto il processo a spese compensate avesse omesso del tutto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La Cassazione, pertanto, evidenziava che la pronuncia di estinzione era stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, dunque, in contrasto con la domanda delle parti.
Al contrario, la pronuncia della cessazione della materia del contendere costituiva sì una fattispecie di estinzione del processo, ma contenuta in una sentenza dichiarativa dell' impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti, tutte le volte in cui non sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla domanda. Pertanto, a tale tipo di
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declaratoria conseguiva, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce dei gradi di giudizio precedenti non passate in giudicato e, per altro altro, l'assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale la sentenza impugnata sulla pretesa fatta valere in giudizio.
La Cassazione, pertanto, ritenuto assorbito il terzo motivo, accoglieva i primi due, rinviando alla Corte d'Appello anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione avanti alla Corte d'Appello di Torino, notificato il 24 gennaio CP_ 2023 , il signor riassumeva il giudizio nei confronti delle sorelle , e Parte_1 CP_2
e della madre e domandava , la dichiarazione della Controparte_2 Controparte_3 cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio e cioè:
a) giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Torino, R.G. n. 34641/12, terminato con la sentenza n. 2020/2015, che aveva condannato il Sig. al pagamento delle spese di lite;CP_2
b) giudizio di riassunzione avanti al Tribunale di Torino, R.G. n. 18853/17, terminato con la sentenza n. 3242/2019, che aveva compensato le spese processuali tra le parti;
c) giudizio d'appello avanti alla Corte d'Appello di Torino, R.G. n. 1657/2019, terminato con l'ordinanza di estinzione del 12.6.2020, che aveva disposto la compensazione delle spese di lite (in cui il sig. risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato);Pt_1
d) giudizio di legittimità, terminato con la sentenza n. 31469/2022, che aveva disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Torino (in cui il sig. risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato);Pt_1
e) il presente giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza di Cassazione con rinvio (in cui il sig. risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato). Pt_1
Inoltre, l'attore in riassunzione, tenuto conto che le convenute sigg.re non avevano Pt_1 impugnato la pronuncia di estinzione della Corte d'Appello, seppure essa giungesse ad una conclusione della vertenza giudiziale del tutto opposta a quella cui le sorelle avevano CP_2 dichiarato di voler pervenire in accordo con il fratello, così tentando di avvantaggiarsi in suo danno dell'errore in cui era incorsa la Corte d'Appello, chiedeva che tale condotta assumesse rilievo ai fini della liquidazione delle spese di lite del presente procedimento, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché di quello avanti alla Corte di Cassazione, per il quale la liquidazione delle spese veniva rimessa dalla Suprema Corte a questo grado di giudizio.
Infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di dover giungere ad una pronuncia di merito, richiamava tutte le difese già svolte con l'atto di citazione in appello relativo al giudizio R.G. n. 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di Torino. CP_ Si costituivano in giudizio le sigg.re , ed nulla opponendo CP_2 Controparte_2 rispetto alla domanda principale di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di giudizio, tuttavia, evidenziavano come all'interno della scrittura privata con la quale era stato concluso l'accordo transattivo stragiudiziale, fosse stata formalizzata espressamente – da tutte le parti – la compensazione delle spese di lite, compensazione, peraltro, ribadita anche in sede di deposito di note congiunte.
Le parti convenute in riassunzione sostenevano che a fronte della rinuncia alle reciproche domande le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate per intero.
Quanto alle spese del giudizio di Cassazione in cui le resistenti non si erano costituite in giudizio , sostenevano che anche tali spese avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
Si opponevano inoltre alla condanna al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio di riassunzione, dal momento che concordavano con la domanda dell'attore di declaratoria della
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cessazione della materia del contendere. Infine, in punto condanna ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., le convenute ribadivano di non aver mai tenuto un comportamento contrario a correttezza e/o illegittimo, di non aver mai resistito o agito in mala fede e di essere sempre risultate vittoriose nei procedimenti che avevano deciso nel merito della causa.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello avesse ritenuto di non accogliere la rinuncia all'azione da parte del sig. e delle sigg.re richiamavano integralmente le Pt_1 Pt_1 conclusioni svolte con la comparsa di costituzione nel giudizio R.G. 1657/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.
All'udienza del 12.05.2023, la Corte dichiarava la contumacia della sig.ra e Controparte_3 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'01.12.2023.
All'udienza dell'01.12.2023, la Corte, rilevata l'incompatibilità della consigliera Dott.ssa a Per_2 conoscere la causa, dato atto che il Presidente Dott. D F non era – per quella data – previsto nel Collegio, rinviava la causa per gli stessi incombenti al 16 febbraio 2024, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo RG App.n. 1657/2019.
All'udienza del 16.02.2024, le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2024.
***
La domanda dell'attore in riassunzione deve essere accolta limitatamente alla domanda di declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In effetti, con l'istanza congiunta contenuta nelle note scritte per l'udienza del 12 giugno 2020, le parti dichiaravano di rinunciare alle reciproche azioni proposte nel giudizio di appello rg 1657-2019 e domandavano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto , come ben ha osservato la Corte di Cassazione nell'ordinanza 25 maggio 2022 “ nel caso di specie non vi è stata una pura e semplice rinuncia all'impugnazione ma la rinuncia all'azione da parte delle appellate , accompagnata dalla rinuncia dell'appellante alla domanda riconvenzionale con espressa istanza di dichiarazione della cessata materia del contendere con rimozione degli effetti della sentenza del Tribunale”.
Erroneamente la Corte d'Appello dichiarava a verbale di udienza 12 giugno 2020 estinto il processo a spese compensate omettendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la conseguenza di determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 cpc.
Deve quindi , in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31469 del 2022 , essere dichiarata , tenuto conto degli accordi e della volontà delle parti di cui alle note scritte per l'udienza del 12 giugno 2020, la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia da parte delle signore , e CP_1 Controparte_2 CP_2 CP_2 all'azione di disconoscimento di veridicità del riconoscimento di figlio naturale ex art. 263 c.c e della rinuncia da parte del signor alle domande riconvenzionali di risarcimento dei Parte_1 danni proposte nei confronti delle sorelle di cui sopra e della madre . Controparte_3
Per quanto concerne le spese di lite l'accordo delle parti per l'udienza del 12 giugno 2020 prevedeva espressamente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti da intendersi come compensazione delle spese di lite in tutti i gradi di giudizio di primo e di secondo grado.
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L'erronea pronuncia da parte della Corte d'Appello di estinzione del giudizio ha reso necessario il giudizio di Cassazione ed il ricorso è stato depositato dal signor . Tuttavia le parti Parte_1 intimate non si sono costituite in giudizio così non opponendo resistenza all'accoglimento del ricorso.
Pertanto ritiene questa Corte che le spese del giudizio di legittimità debbano rimanere a carico del ricorrente non potendo essere accollate alle parti intimate che non si sono opposte.
Tale comportamento passivo tenuto dalle signore non integra né colpa né tantomeno mala CP_2 fede sicchè non sussistono del tutto i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma cpc invocata dall'attore in riassunzione.
Per quanto concerne il presente grado di giudizio le convenute in riassunzione sono state concordi nel richiedere la pronuncia di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In effetti, trattandosi di una fase di giudizio resasi necessaria in conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione in cui le conclusioni di carattere processuale delle parti sono conformi, ricorrono i presupposti per compensare per intero tutte le spese di lite del presente giudizio.
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa ENRICO DELLA FINA Presidente
Dott.ssa CRMELA MASCRELLO Consigliere rel.
Dott.ssa CRLA BELTRAMINO Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G.C. 148/2023
Promossa in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 31469/2022, da
, elettivamente domiciliato in Torino, Via Montebello n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. M M A che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato);
ATTORE in riassunzione Nei confronti di
, CP_1
[...]
, tutte elettivamente domiciliate in Torino, Via Sant'Antonio da Padova Controparte_2
n. 4, presso lo studio dell'Avv. R C che le rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTE in riassunzione e
, Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLIC PRESSO LA CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott.ssa Marina Nuccio che esprime parere parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione presentato da limitatamente ai profili evidenziati dalla Suprema Corte Parte_1 di Cassazione nella ordinanza n.31469 del 25.5.2022, affidandosi alla prudente valutazione di questa Corte quale giudice del rinvio anche in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preso atto dell'intervenuta rinuncia all'azione proposta ai sensi dell'art. 263 c.c. da parte delle CP_ Sigg.re , ed ed in ottemperanza alla sentenza della Corte di CP_2 Controparte_2
Cassazione n. 31469/2022, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese oltre che del presente grado, di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3° comma;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di dover giungere ad una pronuncia nel merito, accogliersi le conclusioni come formulate nell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio R.G. n. 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di Torino, qui di seguito trascritte:
“In via preliminare:
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art. 71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 c.p.c., con le declaratorie del caso.
In via subordinata e, comunque, nel merito:
– previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2, depositata nel procedimento avanti alla Dott.ssa (r.g. n. 18853/2017) o, Tes_1 comunque, in subordine, previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria 7.1.2014 depositata nel procedimento avanti al Dott. (r.g.n. 34641/2012) Per_1 contenuta nel fascicolo di Corte d'Appello, prodotto quale doc. 1 del fascicolo della riassunzione;
– in integrale riforma della sentenza n. 3242/2019 del Tribunale di Torino, rigettare la domanda ex CP_ art. 263 c.c. proposta dalle sorelle , ed CP_2 Controparte_2
Nel merito, in via riconvenzionale:
- condannare in solido le attrici al pagamento in favore del fratello a titolo di Parte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dell'importo di € 50.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In via riconvenzionale subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalle attrici, condannare le CP_ Sigg.re , ed e Sig.ra in solido in qualità CP_2 Controparte_2 Controparte_4 di eredi del Sig. al pagamento dell'importo di € 200.000,00 o di quel diverso Controparte_5 importo che verrà ritenuto giusto ed equo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.
- condannare comunque le predette eredi di al pagamento in favore del fratello Controparte_5
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. dell'importo di € 50.000,00, o di Parte_1 quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.”.
CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE , ed : Parte_2 CP_2 CP_2
“NEL MERITO
In via principale
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- Dato atto che le signore non si oppongono, pronunciare la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere stante la rinuncia alla azione effettuata da entrambe le parti nella procedura r.g 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di Torino, con conseguente privazione degli effetti della sentenza di merito n. 3242/2019 emessa nella procedura r.g n.18853/2019 dal Tribunale Ordinario di Torino (ed ovviamente, di conseguenza, privazione di effetti anche della sentenza n. 2020/2015 nella procedura r.g n.34642/2012), in ottemperanza alla scrittura privata siglata tra le parti e di quanto disposto dalla Corte di Cassazione e di conseguenza compensare le spese di lite circa la presente domanda.
In via di subordine, nel merito
- Nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito la causa, non recependo l'accordo intercorso tra le parti, accogliere le domande formulate dalle signore con la comparsa di CP_2 costituzione nella procedura r.g n.1657 /2019 che qui si richiamano integralmente e si riportano fedelmente:
“In via preliminare e procedurale: 1) Rigettare la domanda di controparte relativa alla presunta nullità della sentenza di primo grado ex art.158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art.71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.70 c.p.c. per le motivazioni di cui in narrativa. 2)Rigettare tutte le eccezioni di controparte cosiddette “in Rito”, anche per quanto attiene al merito delle stesse, sub punti C, 1) 2) 3) 4) 5) e 6) per i motivi di cui in narrativa e specificatamente 1) omessa comunicazione al PM di cui sora. 2) errata conduzione del giudizio 3) omessa motivazione in punto rigetto istanze istruttorie 4) omesso rilievo tardività allegazioni 5) errata valutazione prove-mancata prova dell'assenza del rapporto di filiazione 6) errata applicazione disposto 116 c.p.c.- irrilevanza ai fini della decisione del diniego di a Parte_1 sottoporsi alla CTU Immunogenetica.
Nel merito: Rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni esposte nel presente atto, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
3242/2019 del Tribunale di Torino e per effetto confermare la sentenza di primo grado in toto e così l'inefficacia del riconoscimento fatto da all'atto del matrimonio trascritto nel Controparte_5 competente registro dello Stato Civile di Cava de' Tirreni (anno 1971, parte II, serie A) in data 9.9.1971 con la signora del di lei figlio naturale nato il 5.10.1967;respingere in toto le CP_3 Pt_1 domande proposte da controparte, in via principale, riconvenzionale e subordinata, poiché infondate e prive di fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni sopra esposte;dichiarare che nulla è comunque dovuto dalle signore , e al Controparte_2 Controparte_2 CP_1 signor in forza dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c. o di qualsivoglia altra causale, per le Parte_1 motivazioni sopra esposte. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, comprensivo di diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge.
In via istruttoria: Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, cui ci si oppone per i motivi ampliamente esposti in narrativa, si chiede l'ammissione delle prove dedotte in primo grado con i testi ivi indicati, nonché di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.”
Con vittoria delle spese di causa, qualora venisse accolta la predetta domanda di merito proposta solo in via subordinata e cautelativa”.
SULLE SPESE LEGALI PER TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO
In via principale in punto spese
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- Rigettare la domanda di controparte di richiesta di pagamento delle spese legali per tutti i gradi di giudizio che hanno coinvolto le parti ed in particolare anche con riguardo alle spese del presente grado e di quello di legittimità;
- Respingere altresì domanda di pagamento spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma, formulata da controparte con l'atto introduttivo della presente causa;
- Per quanto attiene alle spese legali per il presente grado di giudizio, compensarsi tutte le spese di lite con riferimento alla domanda relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e con vittoria di spese ed onorari di giudizio per le domande subordinate di merito, qualora accolte;
- Sempre con riferimento alle spese legali per il presente grado di giudizio, condannare il sig.
[...] al pagamento delle stesse in favore delle in considerazione della Pt_1 Parte_3 soccombenza del medesimo con riferimento alla domanda di pagamento spese legali per tutti i gradi di giudizio, formulata dall'attore nella presente causa con l'atto introduttivo.
In via subordinata in punto spese
- Compensarsi le spese di lite per tutte le domande formulate in via principale, subordinata ed in punto spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.11.2012 le sorelle , ed CP_2 CP_2 CP_1 citavano in giudizio avanti al Tribunale di Torino il signor ( nato nel 1967), al fine di Parte_1 ottenere una pronuncia ex art. 263 c.c. di accertamento della non veridicità del riconoscimento di quest'ultimo da parte del padre comune – (deceduto il 31.12.2010) – Controparte_5 riconoscimento effettuato in occasione del matrimonio contratto nel 1971 da Controparte_5 con la signora M m di con relativa annotazione sui registri CP_3 Parte_1 dello stato civile.
Fin da data antecedente alla celebrazione delle nozze tra e Controparte_5 Controparte_3
e cioè a partire dal 1968, il rapporto tra l'allora piccolo e la famiglia ( Pt_1 CP_2 Controparte_5
e le tre figlie di prime nozze) era improntato alla cura ed all'affetto nei confronti del bambino, il quale, a seguito del matrimonio tra i genitori, ha sempre fatto parte del nucleo familiare del padre
, il quale provvedeva al suo mantenimento, alla sua istruzione, educazione ed alle sue CP_5 esigenze di vita al pari di quelle delle tre sorelle, figlie della precedente moglie. venne Parte_1 sempre presentato quale figlio della coppia anche nei rapporti con i soggetti terzi, estranei alla cerchia familiare. ha inoltre coabitato sino al termine della vita del sig. come da stato Parte_1 Controparte_5 di famiglia prodotto (sub doc. 4 fasc. primo grado).
Il 31.12.2010 decedeva senza lasciare testamento sicchè l'eredità si devolveva Controparte_5 nelle forme della successione legittima in favore della moglie e dei quattro figli, come da dichiarazione di successione presentata da all' di Susa (doc. Controparte_2 Organizzazione_1
5 fasc. primo grado).
Il compendio ereditario di si sostanziava in n. 4 unità immobiliari, facenti parte di Controparte_5 un unico edificio indipendente, sito in Oulx, Via Seguret nn. 8-10-12.
A seguito dell'apertura della successione, stante la pluralità di eredi e le forme consolidate di separato godimento delle porzioni delle proprietà immobiliari , come destinate in vita da
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alla propria famiglia, al solo fine di una più agevole ripartizione delle spese e delle Controparte_5 differenti esigenze per la fruizione dei servizi da parte degli occupanti le due abitazioni,
[...]
e proponevano di dare corso alla ordinaria consensuale divisione Pt_1 Controparte_3 dell'eredità, idonea a determinare (sulla base dell'ammontare delle quote spettanti ai coeredi) il formarsi di porzioni separate, coincidenti con l'effettiva modalità di fruizione delle abitazioni.
In conseguenza di ciò, i rapporti tra e le sorelle si inasprivano irragionevolmente, Parte_1 tanto da rendere necessario dapprima un tentativo di mediazione ai fini della divisione e, infine, la proposizione di domanda giudiziale di divisione (doc. 6 fasc. primo grado) per l'attribuzione delle rispettive quote di eredità.
A seguito della formulazione di tale domanda, le sorelle di proponevano domanda ex Parte_1 art. 263 c.c. nei confronti del fratello, contestando la veridicità del riconoscimento del figlio effettuato dal padre.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2020/2015, accoglieva la domanda di accertamento della non veridicità del riconoscimento di e rigettava le domande riconvenzionali di natura Pt_1 risarcitoria proposte dal convenuto con condanna di quest'ultimo alle spese di lite. Parte_1
Avverso questa sentenza, il sig. proponeva appello e la Corte d'Appello di Torino, Parte_1 con sentenza n. 966/2017, riscontrata la mancata comunicazione al P.M. nel corso del giudizio di primo grado, dichiarava nulla la sentenza e rimetteva il giudizio avanti al Tribunale, concedendo termine per la riassunzione.
Con atto di citazione notificato il 26.07.2017 le sorelle riassumevano il procedimento Pt_1 avanti al Tribunale di Torino, nuovamente insistendo per l'accoglimento della propria domanda ex art. 263 c.c.
All'udienza del 06.02.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Tribunale di Torino con sentenza n. 3242/2019 così disponeva:
“preso atto del parere del Pubblico Ministero reso in data 20.2.2019,
Accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da nei Controparte_5 confronti di , nato a Cava de' Tirreni (SA) il 5.10.1967 (così come attestato all'atto di Parte_1 nascita ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de' Tirreni e iscritto nei registri degli atti di nascita del Comune predetto per l'anno 1967, parte II, serie B, n. 815 e conseguentemente annulla il riconoscimento effettuato da . Controparte_5
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de' Tirreni (SA) di provvedere alle annotazioni di legge.
Rigetta le domande di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. e 2043 c.c. formulate dal convenuto.
Spese processuali compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Torino in data 27 maggio 2019”
Avverso tale ultima sentenza, il sig. proponeva appello, con atto di citazione Parte_1 dell'08.10.2019, chiedendo nuovamente, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art. 71 c.p.c. (nuovamente omessa dal Giudice della riassunzione), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 c.p.c., con le declaratorie del caso;in via subordinata e nel merito, chiedeva di rigettare CP_ la domanda ex art. 263 c.c. proposta dalle sorelle , ed CP_2 Controparte_2 infine, in via riconvenzionale, il sig. chiedeva la condanna delle sorelle al pagamento in suo Pt_1 favore, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dell'importo di € 50.000,00, o di diverso importo ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;in via riconvenzionale subordinata,
5 CP_ chiedeva di condannare le Sigg.re , ed e Sig.ra CP_2 Controparte_2 [...]
in solido, in qualità di eredi del Sig. al pagamento dell'importo CP_3 Controparte_5 di € 200.000,00 o di diverso importo ritenuto giusto ed equo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.;inoltre, chiedeva di condannare in ogni caso le sorelle al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., CP_2 dell'importo di € 50.000,00, o di diverso importo ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Successivamente, in data 03.06.2020, le parti stipulavano un accordo transattivo stragiudiziale con il quale le parti processuali tutte ( compresa la signora ) rinunciavano all'azione Controparte_3 proposta ai sensi dell'art. 263 c.c. mentre il Sig. rinunciava alle domande Parte_1 riconvenzionali formulate in causa ivi comprese le domande riconvenzionali subordinate ( anche quelle formulate nei confronti della signora ). Le parti chiedevano dichiararsi Controparte_3 la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza a verbale di udienza del 12 giugno 2020, la Corte d'Appello di Torino, dato atto della rinuncia all'azione promossa dalle sorelle del sig. e della conseguente Parte_1 cessazione della materia del contendere, dichiarava, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia il sig. proponeva ricorso per Cassazione denunciando, con il Parte_1 primo motivo la nullità del provvedimento per aver la Corte d'Appello pronunciato in maniera difforme da quanto richiesto congiuntamente dalle parti, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Sul punto, il ricorrente lamentava come il provvedimento di estinzione avesse prodotto, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., l'effetto inverso rispetto a quello richiesto dalle parti, le quali avevano rilevato che l'accordo transattivo subordinava la propria efficacia al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della rinuncia all'azione e dichiarativa della cessazione della materia del contendere e ciò proprio al fine di impedire la reviviscenza della sentenza di primo grado, non ancora passata in giudicato.
Con il secondo motivo, il sig. lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 306, Pt_1
307, 309 e 338 c.p.c., per aver la Corte d'Appello di Torino pronunciato l'estinzione del processo in mancanza dei presupposti normativi, dal momento che, nel caso di specie, non vi era stata una pura e semplice rinuncia all'impugnazione, ma la rinuncia all'azione da parte delle appellate sigg.re
accompagnata dalla rinuncia dell'appellante alle domande risarcitorie, con Pt_1 Parte_1 espressa istanza di dichiarazione della cessata materia del contendere e con rimozione degli effetti della sentenza di primo grado appellata.
In subordine, con il terzo motivo, il sig. ove la Corte avesse ritenuto invalida la rinuncia Pt_1 delle sorelle all'azione ex art. 263 c.c., denunciava la violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'Appello emesso il provvedimento impugnato tralasciando di decidere il merito in conformità alle conclusioni delle parti.
In accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31469 emessa il 25.05.2022, rilevava come la Corte d'Appello, nel dichiarare estinto il processo a spese compensate avesse omesso del tutto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La Cassazione, pertanto, evidenziava che la pronuncia di estinzione era stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, dunque, in contrasto con la domanda delle parti.
Al contrario, la pronuncia della cessazione della materia del contendere costituiva sì una fattispecie di estinzione del processo, ma contenuta in una sentenza dichiarativa dell' impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti, tutte le volte in cui non sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla domanda. Pertanto, a tale tipo di
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declaratoria conseguiva, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce dei gradi di giudizio precedenti non passate in giudicato e, per altro altro, l'assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale la sentenza impugnata sulla pretesa fatta valere in giudizio.
La Cassazione, pertanto, ritenuto assorbito il terzo motivo, accoglieva i primi due, rinviando alla Corte d'Appello anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione avanti alla Corte d'Appello di Torino, notificato il 24 gennaio CP_ 2023 , il signor riassumeva il giudizio nei confronti delle sorelle , e Parte_1 CP_2
e della madre e domandava , la dichiarazione della Controparte_2 Controparte_3 cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio e cioè:
a) giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Torino, R.G. n. 34641/12, terminato con la sentenza n. 2020/2015, che aveva condannato il Sig. al pagamento delle spese di lite;CP_2
b) giudizio di riassunzione avanti al Tribunale di Torino, R.G. n. 18853/17, terminato con la sentenza n. 3242/2019, che aveva compensato le spese processuali tra le parti;
c) giudizio d'appello avanti alla Corte d'Appello di Torino, R.G. n. 1657/2019, terminato con l'ordinanza di estinzione del 12.6.2020, che aveva disposto la compensazione delle spese di lite (in cui il sig. risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato);Pt_1
d) giudizio di legittimità, terminato con la sentenza n. 31469/2022, che aveva disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Torino (in cui il sig. risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato);Pt_1
e) il presente giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza di Cassazione con rinvio (in cui il sig. risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato). Pt_1
Inoltre, l'attore in riassunzione, tenuto conto che le convenute sigg.re non avevano Pt_1 impugnato la pronuncia di estinzione della Corte d'Appello, seppure essa giungesse ad una conclusione della vertenza giudiziale del tutto opposta a quella cui le sorelle avevano CP_2 dichiarato di voler pervenire in accordo con il fratello, così tentando di avvantaggiarsi in suo danno dell'errore in cui era incorsa la Corte d'Appello, chiedeva che tale condotta assumesse rilievo ai fini della liquidazione delle spese di lite del presente procedimento, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché di quello avanti alla Corte di Cassazione, per il quale la liquidazione delle spese veniva rimessa dalla Suprema Corte a questo grado di giudizio.
Infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di dover giungere ad una pronuncia di merito, richiamava tutte le difese già svolte con l'atto di citazione in appello relativo al giudizio R.G. n. 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di Torino. CP_ Si costituivano in giudizio le sigg.re , ed nulla opponendo CP_2 Controparte_2 rispetto alla domanda principale di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di giudizio, tuttavia, evidenziavano come all'interno della scrittura privata con la quale era stato concluso l'accordo transattivo stragiudiziale, fosse stata formalizzata espressamente – da tutte le parti – la compensazione delle spese di lite, compensazione, peraltro, ribadita anche in sede di deposito di note congiunte.
Le parti convenute in riassunzione sostenevano che a fronte della rinuncia alle reciproche domande le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate per intero.
Quanto alle spese del giudizio di Cassazione in cui le resistenti non si erano costituite in giudizio , sostenevano che anche tali spese avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
Si opponevano inoltre alla condanna al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio di riassunzione, dal momento che concordavano con la domanda dell'attore di declaratoria della
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cessazione della materia del contendere. Infine, in punto condanna ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., le convenute ribadivano di non aver mai tenuto un comportamento contrario a correttezza e/o illegittimo, di non aver mai resistito o agito in mala fede e di essere sempre risultate vittoriose nei procedimenti che avevano deciso nel merito della causa.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello avesse ritenuto di non accogliere la rinuncia all'azione da parte del sig. e delle sigg.re richiamavano integralmente le Pt_1 Pt_1 conclusioni svolte con la comparsa di costituzione nel giudizio R.G. 1657/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.
All'udienza del 12.05.2023, la Corte dichiarava la contumacia della sig.ra e Controparte_3 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'01.12.2023.
All'udienza dell'01.12.2023, la Corte, rilevata l'incompatibilità della consigliera Dott.ssa a Per_2 conoscere la causa, dato atto che il Presidente Dott. D F non era – per quella data – previsto nel Collegio, rinviava la causa per gli stessi incombenti al 16 febbraio 2024, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo RG App.n. 1657/2019.
All'udienza del 16.02.2024, le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2024.
***
La domanda dell'attore in riassunzione deve essere accolta limitatamente alla domanda di declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In effetti, con l'istanza congiunta contenuta nelle note scritte per l'udienza del 12 giugno 2020, le parti dichiaravano di rinunciare alle reciproche azioni proposte nel giudizio di appello rg 1657-2019 e domandavano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto , come ben ha osservato la Corte di Cassazione nell'ordinanza 25 maggio 2022 “ nel caso di specie non vi è stata una pura e semplice rinuncia all'impugnazione ma la rinuncia all'azione da parte delle appellate , accompagnata dalla rinuncia dell'appellante alla domanda riconvenzionale con espressa istanza di dichiarazione della cessata materia del contendere con rimozione degli effetti della sentenza del Tribunale”.
Erroneamente la Corte d'Appello dichiarava a verbale di udienza 12 giugno 2020 estinto il processo a spese compensate omettendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la conseguenza di determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 cpc.
Deve quindi , in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31469 del 2022 , essere dichiarata , tenuto conto degli accordi e della volontà delle parti di cui alle note scritte per l'udienza del 12 giugno 2020, la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia da parte delle signore , e CP_1 Controparte_2 CP_2 CP_2 all'azione di disconoscimento di veridicità del riconoscimento di figlio naturale ex art. 263 c.c e della rinuncia da parte del signor alle domande riconvenzionali di risarcimento dei Parte_1 danni proposte nei confronti delle sorelle di cui sopra e della madre . Controparte_3
Per quanto concerne le spese di lite l'accordo delle parti per l'udienza del 12 giugno 2020 prevedeva espressamente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti da intendersi come compensazione delle spese di lite in tutti i gradi di giudizio di primo e di secondo grado.
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L'erronea pronuncia da parte della Corte d'Appello di estinzione del giudizio ha reso necessario il giudizio di Cassazione ed il ricorso è stato depositato dal signor . Tuttavia le parti Parte_1 intimate non si sono costituite in giudizio così non opponendo resistenza all'accoglimento del ricorso.
Pertanto ritiene questa Corte che le spese del giudizio di legittimità debbano rimanere a carico del ricorrente non potendo essere accollate alle parti intimate che non si sono opposte.
Tale comportamento passivo tenuto dalle signore non integra né colpa né tantomeno mala CP_2 fede sicchè non sussistono del tutto i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma cpc invocata dall'attore in riassunzione.
Per quanto concerne il presente grado di giudizio le convenute in riassunzione sono state concordi nel richiedere la pronuncia di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In effetti, trattandosi di una fase di giudizio resasi necessaria in conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione in cui le conclusioni di carattere processuale delle parti sono conformi, ricorrono i presupposti per compensare per intero tutte le spese di lite del presente giudizio.
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