Corte d'Appello Torino, sentenza 24/05/2024, n. 490
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Riunita in Camera di consiglio nelle persone dei IGnori magistrati:
Dott.ssa ENRICO DELLA FINA Presidente
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO Consigliere rel.
Dott.ssa CARLA BELTRAMINO Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G.C. 148/2023
Promossa in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 31469/2022, da
, elettivamente domiciliato in TO, Via Montebello n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco AR Aiello che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato);
ATTORE in riassunzione Nei confronti di
, CP_1
[...]
, tutte elettivamente domiciliate in TO, Via Sant'Antonio da Padova Controparte_2
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Carena che le rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTE in riassunzione e
, Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott.ssa Marina Nuccio che esprime parere parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione presentato da limitatamente ai profili evidenziati dalla Suprema Corte Parte_1 di Cassazione nella ordinanza n.31469 del 25.5.2022, affidandosi alla prudente valutazione di questa Corte quale giudice del rinvio anche in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preso atto dell'intervenuta rinuncia all'azione proposta ai sensi dell'art. 263 c.c. da parte delle CP_ SI.re , ed ed in ottemperanza alla sentenza della Corte di CP_2 Controparte_2
Cassazione n. 31469/2022, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese oltre che del presente grado, di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3° comma;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di dover giungere ad una pronuncia nel merito, accogliersi le conclusioni come formulate nell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio R.G. n. 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di TO, qui di seguito trascritte:
“In via preliminare:
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art. 71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 c.p.c., con le declaratorie del caso.
In via subordinata e, comunque, nel merito:
– previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2, depositata nel procedimento avanti alla Dott.ssa (r.g. n. 18853/2017) o, Tes_1 comunque, in subordine, previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria 7.1.2014 depositata nel procedimento avanti al Dott. (r.g.n. 34641/2012) Per_1 contenuta nel fascicolo di Corte d'Appello, prodotto quale doc. 1 del fascicolo della riassunzione;
– in integrale riforma della sentenza n. 3242/2019 del Tribunale di TO, rigettare la domanda ex CP_ art. 263 c.c. proposta dalle sorelle , ed CP_2 Controparte_2
Nel merito, in via riconvenzionale:
- condannare in solido le attrici al pagamento in favore del fratello a titolo di Parte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dell'importo di € 50.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In via riconvenzionale subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalle attrici, condannare le CP_ SI.re , ed e IG.ra in solido in qualità CP_2 Controparte_2 Controparte_4 di eredi del IG. al pagamento dell'importo di € 200.000,00 o di quel diverso Controparte_5 importo che verrà ritenuto giusto ed equo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.
- condannare comunque le predette eredi di al pagamento in favore del fratello Controparte_5
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. dell'importo di € 50.000,00, o di Parte_1 quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.”.
CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE , ed : Parte_2 CP_2 CP_2
“NEL MERITO
In via principale
2
- Dato atto che le NOe non si oppongono, pronunciare la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere stante la rinuncia alla azione effettuata da entrambe le parti nella procedura r.g 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di TO, con conseguente privazione degli effetti della sentenza di merito n. 3242/2019 emessa nella procedura r.g n.18853/2019 dal Tribunale Ordinario di TO (ed ovviamente, di conseguenza, privazione di effetti anche della sentenza n. 2020/2015 nella procedura r.g n.34642/2012), in ottemperanza alla scrittura privata siglata tra le parti e di quanto disposto dalla Corte di Cassazione e di conseguenza compensare le spese di lite circa la presente domanda.
In via di subordine, nel merito
- Nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito la causa, non recependo l'accordo intercorso tra le parti, accogliere le domande formulate dalle NOe con la comparsa di CP_2 costituzione nella procedura r.g n.1657 /2019 che qui si richiamano integralmente e si riportano fedelmente:
“In via preliminare e procedurale: 1) Rigettare la domanda di controparte relativa alla presunta nullità della sentenza di primo grado ex art.158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art.71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.70 c.p.c. per le motivazioni di cui in narrativa. 2)Rigettare tutte le eccezioni di controparte cosiddette “in Rito”, anche per quanto attiene al merito delle stesse, sub punti C, 1) 2) 3) 4) 5) e 6) per i motivi di cui in narrativa e specificatamente 1) omessa comunicazione al PM di cui sora. 2) errata conduzione del giudizio 3) omessa motivazione in punto rigetto istanze istruttorie 4) omesso rilievo tardività allegazioni 5) errata valutazione prove-mancata prova dell'assenza del rapporto di filiazione 6) errata applicazione disposto 116 c.p.c.- irrilevanza ai fini della decisione del diniego di a Parte_1 sottoporsi alla CTU Immunogenetica.
Nel merito: Rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni esposte nel presente atto, l'appello proposto dal IG. avverso la sentenza n. Parte_1
3242/2019 del Tribunale di TO e per effetto confermare la sentenza di primo grado in toto e così l'inefficacia del riconoscimento fatto da all'atto del matrimonio trascritto nel Controparte_5 competente registro dello Stato Civile di AV DE EN (anno 1971, parte II, serie A) in data 9.9.1971 con la SI del di lei figlio naturale nato il [...];
respingere in toto le CP_3 Pt_1 domande proposte da controparte, in via principale, riconvenzionale e subordinata, poiché infondate e prive di fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni sopra esposte;
dichiarare che nulla è comunque dovuto dalle NOe , e al Controparte_2 Controparte_2 CP_1 NO in forza dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c. o di qualsivoglia altra causale, per le Parte_1 motivazioni sopra esposte. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, comprensivo di diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge.
In via istruttoria: Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, cui ci si oppone per i motivi ampliamente esposti in narrativa, si chiede l'ammissione delle prove dedotte in primo grado con i testi ivi indicati, nonché di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.”
Con vittoria delle spese di causa, qualora venisse accolta la predetta domanda di merito proposta solo in via subordinata e cautelativa”.
SULLE SPESE LEGALI PER TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO
In via principale in punto spese
3
- Rigettare la domanda di controparte di richiesta di pagamento delle spese legali per tutti i gradi di giudizio che hanno coinvolto le parti ed in particolare anche con riguardo alle spese del presente grado e di quello di legittimità;
- Respingere altresì domanda di pagamento spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma, formulata da controparte con l'atto introduttivo della presente causa;
- Per quanto attiene alle spese legali per il presente grado di giudizio, compensarsi tutte le spese di lite con riferimento alla domanda
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Riunita in Camera di consiglio nelle persone dei IGnori magistrati:
Dott.ssa ENRICO DELLA FINA Presidente
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO Consigliere rel.
Dott.ssa CARLA BELTRAMINO Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G.C. 148/2023
Promossa in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 31469/2022, da
, elettivamente domiciliato in TO, Via Montebello n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco AR Aiello che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato);
ATTORE in riassunzione Nei confronti di
, CP_1
[...]
, tutte elettivamente domiciliate in TO, Via Sant'Antonio da Padova Controparte_2
n. 4, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Carena che le rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTE in riassunzione e
, Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott.ssa Marina Nuccio che esprime parere parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione presentato da limitatamente ai profili evidenziati dalla Suprema Corte Parte_1 di Cassazione nella ordinanza n.31469 del 25.5.2022, affidandosi alla prudente valutazione di questa Corte quale giudice del rinvio anche in ordine alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- preso atto dell'intervenuta rinuncia all'azione proposta ai sensi dell'art. 263 c.c. da parte delle CP_ SI.re , ed ed in ottemperanza alla sentenza della Corte di CP_2 Controparte_2
Cassazione n. 31469/2022, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese oltre che del presente grado, di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3° comma;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di dover giungere ad una pronuncia nel merito, accogliersi le conclusioni come formulate nell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio R.G. n. 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di TO, qui di seguito trascritte:
“In via preliminare:
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art. 71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 c.p.c., con le declaratorie del caso.
In via subordinata e, comunque, nel merito:
– previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2, depositata nel procedimento avanti alla Dott.ssa (r.g. n. 18853/2017) o, Tes_1 comunque, in subordine, previa ammissione dei capi di prova per testi dedotti nella memoria istruttoria 7.1.2014 depositata nel procedimento avanti al Dott. (r.g.n. 34641/2012) Per_1 contenuta nel fascicolo di Corte d'Appello, prodotto quale doc. 1 del fascicolo della riassunzione;
– in integrale riforma della sentenza n. 3242/2019 del Tribunale di TO, rigettare la domanda ex CP_ art. 263 c.c. proposta dalle sorelle , ed CP_2 Controparte_2
Nel merito, in via riconvenzionale:
- condannare in solido le attrici al pagamento in favore del fratello a titolo di Parte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., dell'importo di € 50.000,00, o di quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In via riconvenzionale subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalle attrici, condannare le CP_ SI.re , ed e IG.ra in solido in qualità CP_2 Controparte_2 Controparte_4 di eredi del IG. al pagamento dell'importo di € 200.000,00 o di quel diverso Controparte_5 importo che verrà ritenuto giusto ed equo, anche ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.
- condannare comunque le predette eredi di al pagamento in favore del fratello Controparte_5
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. dell'importo di € 50.000,00, o di Parte_1 quel diverso importo che dovesse essere ritenuto giusto, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.”.
CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE , ed : Parte_2 CP_2 CP_2
“NEL MERITO
In via principale
2
- Dato atto che le NOe non si oppongono, pronunciare la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere stante la rinuncia alla azione effettuata da entrambe le parti nella procedura r.g 1657/2019 avanti alla Corte d'Appello di TO, con conseguente privazione degli effetti della sentenza di merito n. 3242/2019 emessa nella procedura r.g n.18853/2019 dal Tribunale Ordinario di TO (ed ovviamente, di conseguenza, privazione di effetti anche della sentenza n. 2020/2015 nella procedura r.g n.34642/2012), in ottemperanza alla scrittura privata siglata tra le parti e di quanto disposto dalla Corte di Cassazione e di conseguenza compensare le spese di lite circa la presente domanda.
In via di subordine, nel merito
- Nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito la causa, non recependo l'accordo intercorso tra le parti, accogliere le domande formulate dalle NOe con la comparsa di CP_2 costituzione nella procedura r.g n.1657 /2019 che qui si richiamano integralmente e si riportano fedelmente:
“In via preliminare e procedurale: 1) Rigettare la domanda di controparte relativa alla presunta nullità della sentenza di primo grado ex art.158 c.p.c. per la mancata comunicazione degli atti al P.M. ex art.71 c.p.c. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.70 c.p.c. per le motivazioni di cui in narrativa. 2)Rigettare tutte le eccezioni di controparte cosiddette “in Rito”, anche per quanto attiene al merito delle stesse, sub punti C, 1) 2) 3) 4) 5) e 6) per i motivi di cui in narrativa e specificatamente 1) omessa comunicazione al PM di cui sora. 2) errata conduzione del giudizio 3) omessa motivazione in punto rigetto istanze istruttorie 4) omesso rilievo tardività allegazioni 5) errata valutazione prove-mancata prova dell'assenza del rapporto di filiazione 6) errata applicazione disposto 116 c.p.c.- irrilevanza ai fini della decisione del diniego di a Parte_1 sottoporsi alla CTU Immunogenetica.
Nel merito: Rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni esposte nel presente atto, l'appello proposto dal IG. avverso la sentenza n. Parte_1
3242/2019 del Tribunale di TO e per effetto confermare la sentenza di primo grado in toto e così l'inefficacia del riconoscimento fatto da all'atto del matrimonio trascritto nel Controparte_5 competente registro dello Stato Civile di AV DE EN (anno 1971, parte II, serie A) in data 9.9.1971 con la SI del di lei figlio naturale nato il [...];
respingere in toto le CP_3 Pt_1 domande proposte da controparte, in via principale, riconvenzionale e subordinata, poiché infondate e prive di fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni sopra esposte;
dichiarare che nulla è comunque dovuto dalle NOe , e al Controparte_2 Controparte_2 CP_1 NO in forza dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c. o di qualsivoglia altra causale, per le Parte_1 motivazioni sopra esposte. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, comprensivo di diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge.
In via istruttoria: Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, cui ci si oppone per i motivi ampliamente esposti in narrativa, si chiede l'ammissione delle prove dedotte in primo grado con i testi ivi indicati, nonché di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.”
Con vittoria delle spese di causa, qualora venisse accolta la predetta domanda di merito proposta solo in via subordinata e cautelativa”.
SULLE SPESE LEGALI PER TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO
In via principale in punto spese
3
- Rigettare la domanda di controparte di richiesta di pagamento delle spese legali per tutti i gradi di giudizio che hanno coinvolto le parti ed in particolare anche con riguardo alle spese del presente grado e di quello di legittimità;
- Respingere altresì domanda di pagamento spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma, formulata da controparte con l'atto introduttivo della presente causa;
- Per quanto attiene alle spese legali per il presente grado di giudizio, compensarsi tutte le spese di lite con riferimento alla domanda
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