Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2024, n. 2540
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Testo completo
N. R.G. 1299/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Ludovica Dotti consigliere dr. Elena Gelato consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 10 aprile 2024 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e pendente
TRA
HE GL, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. prof.
Lucio Ghia in forza di delega in atti appellante
E
Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato appellato e appellante incidentale
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12
Per l'appellante: “Voglia codesta ill.ma Corte, in riforma integrale della sentenza n.
21412/2017, pubblicata il 14 novembre 2017, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma –
Sez. II° Civile – G.O.T. Dott. Gatta, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria: 1) in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare, in accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di appello, la violazione delle norme sopra meglio specificate e di conseguenza: i) dichiarare e/o disporre la nullità e/o
l'annullamento e/o l'illegittimità del verbale e del Decreto e di tutti i loro atti presupposti e conseguenti;
ii) dichiarare e/o disporre che alcun pagamento é dovuto dall'odierno appellante;
iii) condannare il MEF a restituire all'appellante quanto da quest'ultimo verrà eventualmente pagato, oltre (anche ex art. 345, comma 1° c.p.c.) interessi, rivalutazione ed ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
iv) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
2) in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di appello, la violazione delle norme sopra meglio specificate e di conseguenza: i) dichiarare e/o disporre la nullità e/o l'annullamento e/o
l'illegittimità del verbale e del Decreto e di tutti i loro atti presupposti e conseguenti;
ii) dichiarare e/o disporre che alcun pagamento é dovuto dall'odierno appellante;
iii) condannare il MEF a restituire all'appellante quanto da quest'ultimo verrà eventualmente pagato, oltre (anche ex art. 345, comma
1° c.p.c.) interessi, rivalutazione ed ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
iv) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
3) in via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, accertare e dichiarare, in accoglimento del quinto, del terzo e del quarto motivo di appello, la violazione delle norme sopra meglio specificate e di conseguenza: i) dichiarare e/o disporre, ove occorra anche parzialmente, la nullità e/o l'annullamento
e/o l'illegittimità del verbale e del Decreto e di tutti i loro atti presupposti e conseguenti;
ii) quantificare la sanzione in un importo pari ad € 3.000,00 o, in linea ancor più subordinata, ad €
30.000,00 o comunque nell'importo ritenuto di giustizia, ma sempre inferiore ad € 51.731,00;
iii) condannare il MEF a restituire all'appellante quanto da quest'ultimo verrà eventualmente pagato in più rispetto alla nuova quantificazione operata dall'Ecc.ma Corte, oltre (anche ex art. 345, comma
1° c.p.c.) interessi, rivalutazione ed ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza
pagina 2 di 12 impugnata;
iv) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza voler invertire l'onere della prova e salvi gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., si insiste affinché sia ammessa la prova testimoniale – già proposta in primo grado - sui seguenti capitoli: 1)
“Vero è che la CA (Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.) ha inviato alla Guardia di Finanza la lettera datata 16 maggio 2008, munita degli allegati menzionati nella stessa (doc. 7 fasc.lo di primo grado che Le si rammostra)”;
2) “Vero è che la lettera di cui al capitolo che precede è stata ricevuta dalla Guardia di Finanza in data 16 maggio 2008”. Si indica quale teste la sig.ra LU HI, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Raoul Follereau n. 31 a Fabriano – Codice Fiscale [...]”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor HE GL ha impugnato la sentenza n. 21412/2017 emessa dal
Tribunale di Roma in data 14 novembre 2017, con la quale era stata rigettata
l'opposizione dallo stesso proposta avverso la sanzione amministrativa di euro
51.731,00 irrogata in suo danno, nella qualità di direttore della filiale di Senigallia della
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, per la pretesa violazione della disposizione di cui all'art. 3 della legge 197 del 1991, ritenuta insita nell'omessa segnalazione di una serie di operazioni eseguite da tale NO IN sul conto corrente acceso presso il suddetto istituto di credito nel periodo compreso tra l'8 aprile 2005 e il 29 novembre 2006.
Con il primo motivo d'appello il GL ha lamentato l'erroneità della pronuncia, a suo avviso affetta dal vizio di violazione di legge, nella parte in cui era stata rigettata
l'eccezione di estinzione della pretesa sanzionatoria ricondotta all'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione nei termini prescritti dalla legge.
L'appellante ha in proposito addotto come, a fronte della disponibilità già dal maggio
2008 (o al più dall'ottobre 2009), in capo alla Guardia di Finanza competente a provvedere alla contestazione in sede amministrativa, di tutti gli elementi atti a
pagina 3 di 12
consentire la contestazione della pretesa violazione, la stessa sarebbe dovuta intervenire immediatamente;
in subordine ha rilevato come in ogni caso, anche ipotizzando la legittimità della contestazione differita, fosse comunque ampiamente decorso il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge 689/81.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta la natura sospetta delle operazioni finanziarie in oggetto, in difetto di elementi atti a consentire di ipotizzare la loro riconducibilità alla commissione dei reati di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. ed in assenza di elementi di anomalia delle operazioni suddette, che erano di contro del tutto compatibili con
l'attività imprenditoriale svolta dal cliente.
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato il capo di pronuncia con il quale era stato a suo avviso erroneamente ritenuto che le difese svolte dall'opponente fossero tali da mettere in discussione i contenuti del verbale dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., posto che alcuna simile contestazione era stata formulata, di modo che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, non era necessaria la proposizione di querela di falso al fine dell'accoglimento delle difese svolte dall'incolpato.
Il GL ha poi censurato il capo di statuizione con cui era stata (cripticamente) prospettata l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui sarebbe stata addotta
l'inesistenza dei verbali di accertamento e la conseguente inesistenza dell'ordinanza di ingiunzione, posto che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Ludovica Dotti consigliere dr. Elena Gelato consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 10 aprile 2024 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e pendente
TRA
HE GL, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. prof.
Lucio Ghia in forza di delega in atti appellante
E
Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato appellato e appellante incidentale
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12
Per l'appellante: “Voglia codesta ill.ma Corte, in riforma integrale della sentenza n.
21412/2017, pubblicata il 14 novembre 2017, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma –
Sez. II° Civile – G.O.T. Dott. Gatta, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria: 1) in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare, in accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di appello, la violazione delle norme sopra meglio specificate e di conseguenza: i) dichiarare e/o disporre la nullità e/o
l'annullamento e/o l'illegittimità del verbale e del Decreto e di tutti i loro atti presupposti e conseguenti;
ii) dichiarare e/o disporre che alcun pagamento é dovuto dall'odierno appellante;
iii) condannare il MEF a restituire all'appellante quanto da quest'ultimo verrà eventualmente pagato, oltre (anche ex art. 345, comma 1° c.p.c.) interessi, rivalutazione ed ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
iv) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
2) in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di appello, la violazione delle norme sopra meglio specificate e di conseguenza: i) dichiarare e/o disporre la nullità e/o l'annullamento e/o
l'illegittimità del verbale e del Decreto e di tutti i loro atti presupposti e conseguenti;
ii) dichiarare e/o disporre che alcun pagamento é dovuto dall'odierno appellante;
iii) condannare il MEF a restituire all'appellante quanto da quest'ultimo verrà eventualmente pagato, oltre (anche ex art. 345, comma
1° c.p.c.) interessi, rivalutazione ed ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
iv) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
3) in via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, accertare e dichiarare, in accoglimento del quinto, del terzo e del quarto motivo di appello, la violazione delle norme sopra meglio specificate e di conseguenza: i) dichiarare e/o disporre, ove occorra anche parzialmente, la nullità e/o l'annullamento
e/o l'illegittimità del verbale e del Decreto e di tutti i loro atti presupposti e conseguenti;
ii) quantificare la sanzione in un importo pari ad € 3.000,00 o, in linea ancor più subordinata, ad €
30.000,00 o comunque nell'importo ritenuto di giustizia, ma sempre inferiore ad € 51.731,00;
iii) condannare il MEF a restituire all'appellante quanto da quest'ultimo verrà eventualmente pagato in più rispetto alla nuova quantificazione operata dall'Ecc.ma Corte, oltre (anche ex art. 345, comma
1° c.p.c.) interessi, rivalutazione ed ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza
pagina 2 di 12 impugnata;
iv) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza voler invertire l'onere della prova e salvi gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., si insiste affinché sia ammessa la prova testimoniale – già proposta in primo grado - sui seguenti capitoli: 1)
“Vero è che la CA (Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.) ha inviato alla Guardia di Finanza la lettera datata 16 maggio 2008, munita degli allegati menzionati nella stessa (doc. 7 fasc.lo di primo grado che Le si rammostra)”;
2) “Vero è che la lettera di cui al capitolo che precede è stata ricevuta dalla Guardia di Finanza in data 16 maggio 2008”. Si indica quale teste la sig.ra LU HI, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Raoul Follereau n. 31 a Fabriano – Codice Fiscale [...]”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor HE GL ha impugnato la sentenza n. 21412/2017 emessa dal
Tribunale di Roma in data 14 novembre 2017, con la quale era stata rigettata
l'opposizione dallo stesso proposta avverso la sanzione amministrativa di euro
51.731,00 irrogata in suo danno, nella qualità di direttore della filiale di Senigallia della
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, per la pretesa violazione della disposizione di cui all'art. 3 della legge 197 del 1991, ritenuta insita nell'omessa segnalazione di una serie di operazioni eseguite da tale NO IN sul conto corrente acceso presso il suddetto istituto di credito nel periodo compreso tra l'8 aprile 2005 e il 29 novembre 2006.
Con il primo motivo d'appello il GL ha lamentato l'erroneità della pronuncia, a suo avviso affetta dal vizio di violazione di legge, nella parte in cui era stata rigettata
l'eccezione di estinzione della pretesa sanzionatoria ricondotta all'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione nei termini prescritti dalla legge.
L'appellante ha in proposito addotto come, a fronte della disponibilità già dal maggio
2008 (o al più dall'ottobre 2009), in capo alla Guardia di Finanza competente a provvedere alla contestazione in sede amministrativa, di tutti gli elementi atti a
pagina 3 di 12
consentire la contestazione della pretesa violazione, la stessa sarebbe dovuta intervenire immediatamente;
in subordine ha rilevato come in ogni caso, anche ipotizzando la legittimità della contestazione differita, fosse comunque ampiamente decorso il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge 689/81.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta la natura sospetta delle operazioni finanziarie in oggetto, in difetto di elementi atti a consentire di ipotizzare la loro riconducibilità alla commissione dei reati di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. ed in assenza di elementi di anomalia delle operazioni suddette, che erano di contro del tutto compatibili con
l'attività imprenditoriale svolta dal cliente.
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato il capo di pronuncia con il quale era stato a suo avviso erroneamente ritenuto che le difese svolte dall'opponente fossero tali da mettere in discussione i contenuti del verbale dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., posto che alcuna simile contestazione era stata formulata, di modo che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, non era necessaria la proposizione di querela di falso al fine dell'accoglimento delle difese svolte dall'incolpato.
Il GL ha poi censurato il capo di statuizione con cui era stata (cripticamente) prospettata l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui sarebbe stata addotta
l'inesistenza dei verbali di accertamento e la conseguente inesistenza dell'ordinanza di ingiunzione, posto che
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