Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 332
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 731/2023, promossa da
TT IO (c.f. [...]), in proprio e in qualità di titolare della ditta SY (P. Iva 01965300690), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Finizio, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
CONTRO
AMCO- ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., (c.f. 05828330638) e per essa IFIS NPL SERVICING S.p.A. (P. Iva 04570150278) in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cappuccilli, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata- intervenuta in primo grado
E nei confronti di
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (c.f. e P. Iva 00884060526) e per essa quale mandataria Juliet S.p.A. (01461980524), rappresentata in primo grado dall'Avv. Alessandra Cappuccilli
Appellata
OGGETTO: Appello per la riforma parziale della Sentenza definitiva n. 273/2023 pubblicata il 17.05.2023, notificata in pari data, e della sentenza non definitiva n.
722/2021 pubblicata il 9.11.2021, entrambe rese dal Tribunale di Chieti.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in sede di p.c.:
“L'appellante, a mezzo del sottoscritto difensore, torna ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito ed argomentato poiché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, riportandosi ai propri scritti difensivi nonché alle deduzioni d'udienza, precisa le proprie conclusioni insistendo per il loro accoglimento integrale:
1) IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: Si chiede all'Ecc.ma Corte adita di riconvocare il CTU nominato in primo grado, al fine di:
a) individuare gli estratti conto mancanti ed effettuare i ricalcoli, azzerando il saldo indicato nel primo di una serie continua di estratti sino alla data di chiusura del conto corrente;
b) rideterminare il saldo del conto corrente n. 44400, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub per l'intero periodo che va dall'apertura del conto corrente sino al contratto di aper-credito del 01.08.2007 ed epurando ogni effetto anatocistico da tale data e sino al 23.10.2013, senza vieppiù tener conto delle variazioni peggiorative, tempo per tempo, intervenute nel corso del rapporto di conto corrente.
2) ANCORA IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della AMCO S.P.A. ad intervenire e costituirsi in surroga della parte opposta nel presente giudizio, per difetto di titolarità del credito oggetto di causa ovvero per inopponibilità dell'operazione di scissione ex adverso citata nei confronti dell'odierno appellante;
3) NEL MERITO, CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N.
44400, accertare e dichiarare, congiuntamente e/o alternativamente: 1. la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa al tasso d'interesse debitore intra-fido applicata al rapporto di conto corrente impugnato ovvero, in subordine,
l'inefficacia delle condizioni peggiorative applicate al rapporto di conto corrente impugnato rispetto a quelle pattuite originariamente, per mancanza delle prescritte comunicazioni ex lege;
2. la nullità della clausola impositiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti per le ragioni di cui in premessa;
conseguentemente, rideterminare l'effettivo saldo del conto corrente impugnato alla data della sua chiusura, azzerando il saldo del primo e/c prodotto in giudizio, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB a far data dall'apertura del conto corrente e sino al 01.08.2007 ed epurando il rapporto dai costi ivi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal
01.08.2007 e sino al 23.10.2013 per le ragioni di cui in premessa, nonché da ogni addebiti ivi effettuato in virtù di illegittime variazione in pejus.
All'esito di quanto sopra, in accoglimento dei motivi di gravame di cui in premessa, accertare e dichiarare, in tutto e/o in parte, non dovute le somme accertate nella sentenza impugnata, compensando l'asserita ragione creditoria della Banca appellata con le somme illegittimamente addebitate in danno del correntista - appellante in conseguenza delle nullità sopra eccepite;
4) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande, compensare tra le parti integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio alla luce del contrasto giurisprudenziale presente sulle questioni oggetto di causa”.
Per l'appellata in sede di p.c.:
“L'Avv. Alessandra Cappuccilli, nell'interesse della società appellata, nel richiamare tutto quanto dedotto ed eccepito con la propria comparsa di costituzione
e risposta, così precisa le proprie conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, provvedere come appresso:
a) rigettare integralmente la proposta impugnazione, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni loro parte le sentenze appellate;
b) in via subordinata, in caso di riforma, anche parziale, della sentenza appellata, condannare comunque l'opponente a pagare la somma che la Corte riterrà a credito della società appellata;
c) in ogni caso, condannare l'appellante alla rivalsa, in favore della società appellata, delle spese e competenze del presente giudizio”.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza definitiva n. 273/2023, pubblicata in data 17.05.2023, il Tribunale di
Chieti definiva il procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della banca MPS S.p.a. con il quale era stato ingiunto al sig. ZI TI, in proprio e quale titolare della ditta SY, la somma complessiva di €
132.646,28 a titolo di saldo debitore del rapporto di c/c n. 44400, di rate insolute e residuo capitale per i finanziamenti n. 3555307 e n. 741676707, saldo debitore del rapporto anticipi, - sulla base della sentenza non definitiva n. 722 del 2021 pubblicata il 9.11.2021 con la quale il Tribunale aveva rigettato i motivi di opposizione relativi ai contratti di finanziamento (non oggetto di impugnazione nel presente giudizio di gravame) e ammettendo contestualmente CTU contabile da espletarsi secondo i principi in essa richiamati in relazione a rapporti di conto corrente-, accertando un credito a favore della opposta nella misura di € 110.819,17, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della predetta somma, nonché alle spese del giudizio di opposizione, previa compensazione nella misura di 1/5.
1.1 Il giudizio di primo grado era diretto a far accertare l'usurarietà del tasso di interesse indicato nel contratto di conto corrente e del contratto di conto anticipi,
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza,
l'illegittimità dell'ammortamento alla francese previsti nei contratti di mutuo con
conseguente ricalcolo, limitatamente alla parte oggetto del presente giudizio, del saldo di conto corrente in conseguenza delle dedotte nullità, domande meglio precisate in sede di memoria primo termine ex art. 183, VI c., c.p.c..
1.1 A seguito