Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 6
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 227 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del
18.12.2024
tra
CE Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro
in LCA, rappresentato e difeso dall' avv. Valentino Capece Minutolo, giusta
mandato a margine della memoria di costituzione del 3.9.2014 nel giudizio di
primo grado Appellante
e
PRO.GE.CO. s.c. a r.l. in liq., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Adeo
e Gianluca Ostillio, giusta procura rilasciata a corredo dell'atto di intervento
del 15.12.2020 nel giudizio di primo grado Appellata
nonchè
CO di FR, rappresentato e difeso dall'avv Pietro Quinto, giusta
mandato allegato alla comparsa di costituzione Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. Capece Minutolo per il Consorzio appellante ha chiesto, in riforma della sentenza
impugnata, la condanna del CO di FR a corrispondere in favore della sua assistita e
non della PRO.GE.CO. le somme liquidate in sentenza, il tutto con vittoria delle spese del doppio
grado, da distrarsi .
L'avv. Ostillio per la cooperativa appellata ha chiesto il rigetto del gravame, con conferma della
sentenza impugnata e vittoria di spese .
L'avv. Quinto per il CO appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 12.6.2023, la CE in lca interponeva appello avverso la sentenza n.
1162/2023 emessa dal Tribunale di Taranto il 15-18.5.2023, con cui era stata dichiarata la
risoluzione per inadempimento del CO di FR del contratto di appalto stipulato in
data 10.6.2009, condannandolo al pagamento in favore dell'intervenuta PRO.GE.CO. degli
importi di E 58.813,48 per mancato guadagno ed E 158.082,49 per risarcimento del danno, nonchè
di ulteriori E 3.561,00 a titolo di rimborso dei premi assicurativi versati per la polizza fideiussoria
.
In particolare, l'appellante criticava l'impugnata sentenza: A) per violazione dell'art 111 cpc, non
avendo pronunziato nei confronti delle parti originarie del giudizio ( CE e CO ) ma nei
confronti dell'intervenuta RO, unica beneficiaria della rilevante condanna al pagamento
disposta a carico dell'Ente civico;
B) sia per violazione dell'art 117 DLgs 163/2006, avendo
ritenuto valida la cessione del credito derivante dal contratto di appalto nonostante il suo evidente
vizio di forma e la mancata accettazione da parte del CO, asserendo erroneamente che detta
cessione non sia stata contestata dal CE e dall'Ente civico nel corso del giudizio di primo grado;

C) ribadiva l'inopponibilità della cessione del detto credito, eventuale e futuro, alla LCA,
intervenuta nel corso del giudizio in data 17.2.2014 .
Si costituivano in questa fase sia la RO che il CO, entrambi concludendo per il rigetto
del gravame, pur ribadendo l'Ente civico di avere interesse al definitivo accertamento del suo
attuale creditore, beneficiario della pronunzia di condanna al pagamento .
Dopo il rigetto con ordinanza del 29.12.2023 della richiesta di inibitoria formulata dall'appellante,
la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 18.12.2024, dopo
il deposito degli scritti conclusivi .
L'appello proposto dalla CE in lca è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma
dell'impugnata sentenza .
Ai fini di una miglior comprensione della complessa vicenda processuale che ci occupa e che ha
preso le mosse oltre dieci anni orsono, appare opportuno sinteticamente precisare che :
- in data 10.6.2009 veniva stipulato tra il CO di FR e la CE nell'interesse
dell'associata RO ( che avrebbe poi effettuato gran parte dei lavori ) contratto di
appalto per il completamento delle opere infrastrutturali in zona P.I.P. Comparto 2 ;

- l'appalto, del complessivo importo di circa un milione di euro, dopo la realizzazione di
iniziali opere per oltre duecentomila euro subiva varie vicissitudini a causa dell'esistenza
di un sequestro penale su circa la metà dell'area interessata, ove vi erano numerose piante
di ulivo secolari da espiantare;
i lavori venivano quindi sospesi con reciproche
contestazioni tra le parti ed apposizione di varie riserve contrattuali da parte
dell'appaltatrice ;

- ne scaturivano due giudizi davanti al Tribunale di Taranto, il n. 5706/2012 ed il 7957/2013,
con cui la CE chiedeva la declaratoria di risoluzione dell'appalto per inadempimento del
CO, con conseguenti istanze risarcitorie, e l'Ente civico a sua volta deduceva
l' inadempimento da parte dell'appaltatrice ;

- nelle more il CE sospendeva qualsiasi rapporto con l'associata RO, nonché
l'affidamento dei lavori di cui al menzionato contratto di
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