Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2024, n. 539

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2024, n. 539
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 539
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 3217/2023

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Milano

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Paola Tanara Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3217/2023 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 26.9.2023, pendente tra nata a [...] il [...] , residente a [...] Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Bova del Foro di Lecco, presso il cui studio in Lecco, Via Fratelli Cairoli n. 53, ha eletto domicilio APPELLANTE contro nato a [...] il [...], residente a [...] CP_1
C.F. C.F._2 rappresentato a difeso dall' avv. Laura Balossi del Foro di Lecco, presso il cui studio in Calolziocorte, Via Pomarolo n. 16 ha eletto domicilio APPELLATO

e SPECIALE della minore, avv. Zaira Pagliara del Foro di Lecco, nominata con decreto CP_2 del Tribunale di Lecco del 25.10.2022
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. Angelo Renna
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 10 Per parte appellante: ” Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e disattesa ogni contraria produzione, previa l'emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni più opportuno accertamento, così giudicare: In via preliminare:” riformare, la sentenza di primo grado, così statuendo: 1) mantenere l'affido della minore all'Ente, con collocamento presso la madre, Per_1 nell'abitazione sita in Lecco, via Berni, n. 19;
3) preve esponsione, da parte del sig. alla sig.ra CP_1

di una somma pari a 500 euro, a titolo di mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 10 del Parte_2 Org nualmente rivalutabile, secondo gli indici come per legge;
Si fa, inoltre, espressa richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, relativo al proc. civ. n. 1570/21 R.G., di scioglimento di matrimonio dei coniugi, svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecco”.
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza Parte_1 n. 514/2023 emessa dal Tribunale di Lecco in data 29.09.2023 e depositata in data 03.10.2023 a definizione del procedimento n. 1507/2021 R.G. Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA PRINCIPALE: per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare inammissibile ex art. 348bis c.p.c. e in via subordinata rigettare l'appello promosso dalla sig.ra e per l'effetto confermare integralmente Parte_1 la sentenza n. 514/2023 emessa dal Tribunale di L 023 e depositata in cancelleria in data 03.10.2023 a definizione del procedimento n. 1507/2021 R.G., poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la suddetta. Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: parte appellata chiede ammettersi CTU tesa a valutare la capacità genitoriale della sig.ra avuto riguardo in particolare al rapporto con , alla di lei capacità Parte_1 Per_1 di tenere con sé la minore e di accudirla, nel rispetto delle sue esigenze, nonché chiede l'ammissione di prova testimoniale, e di interrogatorio formale nei confronti della GN (richieste già formulate Parte_1 dal sig. nelle memorie ex. art. 183 co. VI c.p.c.), sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero che nel settembre CP_1 2020, l iniziava a frequentare l' 15 giorni dopo l'inizio Persona_2 Organizzazione_2 dell'anno scolastico;

2. Vero che a far data dall'ottobre 2020, la minore richiedeva di potersi Persona_2 trasferire presso l'appartamento del padre sig. sito in Lec .4, per convivere con CP_1 lo stesso;

3. vero che a far data dal dicembre 2020, momento in cui la minore si è trasferita Persona_2 presso l'appartamento del padre sig. sito in Lecco, via Pastre frequenta con CP_1 regolarità la scuola dell'obbligo, fa i compiti a casa, mantiene relazioni sociali idonee alla sua età, frequenta attività extrascolastiche;

4. vero che a far data dal dicembre 2020, momento in cui la minore si è trasferita presso l'appartamento del padre sig. Persona_2 CP_1 sito in Lecco, via Pastreng iede del fratello minore e v Persona_3 5. vero che nel dicembre 2020, la sig.ra acconsentiva al trasferimento della minore Parte_1 Persona_2 presso l'appartamento del padre sig. sito in Lecco, via Pastrengo n. 4;

6. CP_1 tentava di riallacciare i rapporti con la minore successivamente alla notifica del Parte_1 Persona_2

scioglimento del matrimonio, avvenuta in data Si indicano a testimoni, su tutti i capitoli di prova: - sig. residente in [...];
Testimone_1

- sig.ra , residente in [...] Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi già indicati”. Per il Curatore speciale Voglia la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza od eccezione In via preliminare e/o pregiudiziale di rito Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 per decadenza dal diritto di proporre l'impugnazione, a seguito di iscrizione a ruolo del ricor cui all'art. 325 c.p.c. e/o comunque per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa. In via principale di merito, Rigettare l'appello proposto dalla Madre, con conseguente integrale conferma della Sentenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 514/2023 emessa in data 29.09.2023, depositata in Cancelleria in data 03.10.2023, per i motivi meglio evidenziati in narrativa. pagina 2 di 10 Il tutto con il favore delle spese di lite” Per il Procuratore Generale: con parere scritto del 6.2.2024 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza n. 514/23 resa in data 26.9.2023, il Tribunale di Lecco, decidendo sul ricorso depositato in data 14.7.2021 da , ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio CP_1 celebrato con rito civile in Lecco, in data 24.6.2006 tra e , nel CP_1 Parte_1 corso del quale, in data 1.3.2013, è nata la figlia , ha affidato la minore all'Ente, limitando Per_1 l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al collocamento della minore e alle questioni sanitarie, scolastiche ed educative, ha collocato la bambina in via prevalente presso il padre, ha incaricato il Servizio sociale territoriale di intervenire nella regolamentazione degli incontri con la madre ed il fratello uterino, , con modalità protette e con cadenza quindicinale, ha Per_3 Contr demandato all' l' attivazione di un intervento di presso l'abitazione di Controparte_3 ciascun genitore e di ogni necessario supporto e sostegno a favore della minore e dei genitori negli opportuni percorsi di sostegno individuale, di coppia e alla genitorialità, ha posto a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile di 150,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie ed ha disposto la percezione dell'assegno unico universale a favore del solo padre. In particolare, il Tribunale, prendendo atto che i coniugi sono separati dalla data dell'8.2.2020 con accordo di separazione che prevedeva l'affido condiviso della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre ed un contributo paterno al mantenimento della figlia pari a 150,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, (nonostante fosse in vigore un decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano, reso in data 21.9.2018, sottaciuto da entrambi i genitori nel giudizio separativo, che aveva disposto l'affido della minore all'Ente con collocamento presso la casa familiare), rilevando che, nel frattempo la minore, dal mese di dicembre del 2020, si è stabilmente trasferita presso l'abitazione del padre, a seguito di lamentati comportamenti trascuranti ed aggressivi, posti in essere dalla madre ed infine, valorizzando gli esiti degli approfondimenti delegati al Servizio sociale territoriale, che hanno evidenziato una condizione di benessere della minore presso il contesto paterno e l'adeguatezza del genitore nella cura e nella gestione della figlia, ha confermato l'affido di all'Ente, ritenendo tale regime Per_1 maggiormente protettivo rispetto al rischio di coinvolgimento della bambina nelle dinamiche conflittuali dei genitori e garante della prosecuzione degli interventi di supporto e di sostegno avviati a favore del nucleo, dimostratisi efficaci in un'ottica di miglioramento e di consolidamento delle relazioni familiari. Il Tribunale, inoltre, invitando la ad intraprendere un percorso individuale di supporto Parte_1 alla genitorialità, ha disposto la prosecuzione degli incontri in Spazio Neutro tra la minore, la madre ed il fratello , con cadenza quindicinale, con possibilità per il Servizio incaricato, in caso Per_3 di positività degli stessi, di disporre un progressivo ampliamento ed una graduale liberalizzazione, con l'avvio di un intervento di ADM presso l'abitazione materna. In accoglimento delle richieste del Curatore speciale della minore, il Tribunale ha disposto l'avvio di Contr un intervento di anche presso l'abitazione paterna e l'inserimento di in gruppi di Per_1 aggregazione con i pari. Quanto alle questioni economiche, il Tribunale ha onerato la madre, ancorché priva di attività lavorativa e percettrice del reddito di cittadinanza, del versamento al padre della somma di 150,00 euro mensili, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie. pagina 3 di 10
A tale riguardo, i giudici di primo grado hanno affermato che la resistente possiede capacità lavorativa generica e che non ha comprovato di essersi attivata per la
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