Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 30
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 30
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G D R Presidente dott. A D Consigliere Relatore dott. A O Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 747/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. MATTIELLO FLORA con domicilio Parte_1 in VIA RENATO SERRA 18 47042 CESENATICO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MATTIELLO FLORA con domicilio in VIA Controparte_1
RENATO SERRA 18 CESENATICO
APPELLATO
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: delibazione sentenza ecclesiastica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con ricorso congiunto dep. 26.7.2024, ex art.737 c.p.c. e 8, n.2, dell'Accordo fra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121, Parte_1
e hanno chiesto di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana sentenza
[...] Controparte_1 definitiva del 17.3.2022 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 16.1.2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in Cesena il 1.12.2007 e trascritto nel registro dello stato civile di Cesena anno 2007 n. 190 P.
2 S. A
Nel procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero.
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2. - A norma dell'art. 8 n. 2 l. n. 121 del 1985, le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari, pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sono delibabili ove ricorra oltre alle condizioni di cui alle lett. a) e b) - competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio celebrato in conformità alle prescrizioni del primo comma dello stesso articolo;
osservanza nel giudizio dinanzi ai tribunali ecclesiastici dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritto di difesa delle parti - anche la condizione prevista dalla lett. c) e cioè che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995, successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del 1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985 (Cassazione civile sez. I,
05 marzo 2009, n. 5292). La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni
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