Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2024, n. 748

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2024, n. 748
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 748
Data del deposito : 16 aprile 2024

Testo completo

n. 571/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Lisa Micochero Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
AT OS (C.F. [...]), con l'avv. MAURO MENEGHINI appellante
CONTRO
LY NA (C.F. [...]), con l'avv. MARGHERITA
BERTIN
NICOLI DOMENICO (C.F. [...]), contumace
RO AN LI (C.F. [...]), contumace
appellati

1

Oggetto: Impugnazione di testamento. Appello avverso la sentenza n. 1617/2022, pubblicata in data 27/09/2022, del Tribunale di Vicenza.

Conclusioni delle parti
Per parte appellante BU NA piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, nel merito
- accogliere l'appello proposto contro la sentenza n. 1267/2020 del Tribunale di Vicenza e conseguentemente, in riforma di essa,
− accertare e dichiarare l'invalidità del testamento in data 4.09.2007 pubblicato con atto
11.09.2008 rep. n. 120830 notaio G. Gallo di Thiene, e delle disposizioni testamentarie in esso contenute, per incapacità naturale del testatore rilevante ex art. 591 secondo comma n.
3) c.c.
e/o in alternativa, per violenza e/o dolo ex art. 624 c.c., e dunque annullare,

per questi motivi

, detto testamento e dette disposizioni testamentarie;

− in subordine, accertare e dichiarare l'indegnità a succedere della convenuta YS
AR ex art. 463 n. 4) c.c.;
conseguentemente, accertare e dichiarare che la porzione dell'erede indegno si è devoluta e spetta per pari quota alle uniche eredi legittime del signor
BU AN, fra cui l'attrice;

− accertare e dichiarare che la convenuta YS AR ha posto in essere condotte di appropriazione illecita di risorse liquide (per euro 100 mila) del de cuius, e, per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle somme stesse e al risarcimento del danno patrimoniale, per importo pari alle somme indebitamente trattenute (o per quello diverso che dovesse essere ritenuto di giustizia), oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificabile in via equitativa dal giudice;
il tutto a favore delle coeredi legittime, fra cui
l'attrice;

− accertare e dichiarare che l'asse ereditario comprende tutto quanto è stato oggetto di sequestro giudiziario (v. doc. 2 e 3) e quindi: i) il saldo attivo del conto n. 6153/20054615
(Cassa di Risparmio del Veneto, già Banca Intesa San Paolo, filiale di AR), pari al
27.08.09 a euro 12.754,43 ii) i titoli del Fondo Eurigon Capital Focus Tesoreria Euro,
2
giacenti nel conto n. 9000/20220776 (stessa banca), con controvalore al 27.08.09 pari a euro
73.446,31 iii) il saldo attivo del conto n. 344 (Banca Nazionale del lavoro, filiale di Thiene), pari, al 28.08.2009, a euro 5.517,82;
iv) le obbligazioni BNP Paribas giacenti sul deposito titoli n. 271626 (stessa banca), con controvalore, al 28.08.2009, di euro 97.301,67
− dichiarare la nullità degli atti di cointestazione del conto sub iii) e l'intestazione delle obbligazioni sub iv) come eseguiti dal BU AN a favore della convenuta (per carenza di forma) e comunque la nullità degli atti di liberalità che BU AN risultasse altrimenti aver compiuto a favore della convenuta;
ovvero annullare tali atti ex art. 775 c.c. per incapacità di intendere o di volere del disponente, ovvero annullarli ex art. 428 c.c. ovvero ex art. 1427, 1434 e/o 1439 c.c.
− condannare la convenuta YS AR a restituire alla eredi legittime di BU
AN, fra cui l'attrice, le somme e/o titoli di cui essa è intestataria e/o cointestataria e che appartenevano a BU AN;

− dichiarare BU NA coerede legittima (insieme alla signora SI AN EL
e per pari quota) di BU AN ai sensi dell'art. 670 c.c., accertando che essa ha quindi diritto al possesso delle somme tutte e dei beni già appartenuti al defunto, siccome descritti in atti e/o che saranno determinati all'esito di istruttoria;

− con interessi di legge ex art. 1284 quarto comma c.c. e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c. e/o rivalutazione su tutte le somme dovute dalla convenuta all'attrice;

- spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio rifuse ovvero, in subordine, interamente compensate;
in via istruttoria,
- ammettersi le istanze formulate in atti e a verbale di udienza e non ammesse;

- si ribadisce l'eccezione di nullità della perizia sia nella parte riportante la giurisprudenza sia per non aver valutato le testimonianze assunte in causa, con istanza di rinnovazione della
c.t.u. medesima.
Per parte appellata YS AR
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1. IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza;

2. NEL MERITO: respingersi tutte le domande proposte dall'appellante, e dalla terza chiamata in caso di costituzione della signora AN EL SI nel presente grado del giudizio, nei confronti della signora AR YS e conseguentemente confermarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1617/2022;

3. IN OGNI CASO: condannarsi l'appellante e la terza chiamata, in caso di costituzione della signora AN EL SI nel presente grado, a rifondere in via solidale le spese e competenze del presente grado del procedimento.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 15.8.2008 è deceduto a Thiene (VI), BU AN, nato il [...] e residente ad
AR (VI).
Il 21.7.2008 aveva prestato giuramento, come amministratore di sostegno provvisorio, BU
TI, sindaco di AR, designato a tale incarico con decreto 25.6.2008 del giudice tutelare di Vicenza.
L'11.9.2008 è stato pubblicato il testamento olografo datato 4.9.2007 con il quale BU
AN ha lasciato alla OT ex fratre BU NA il mobilio di casa, al proprio medico curante OL IC la somma di € 7.000,00 e a YS AR, sua badante, il resto del suo “capitale che è depositato in banca Intesa Sanpaolo”, nonché il suo orologio.
BU AN, rimasto vedovo il 27.1.2005, aveva assunto come propria badante, nello stesso anno, YS AR, che in precedenza assisteva la moglie.
Prima di redigere il testamento del 4.9.2007 BU aveva predisposto due altri testamenti olografi, entrambi consegnati in custodia al medico OL IC e ritirati in seguito dallo stesso testatore:
− con il primo, del maggio 2005, aveva nominato erede la Croce Rossa Italiana, lasciando legati a YS AR (€ 6.000,00), BU NA (€ 15.000,00),
IO IN (un'altra OT, € 10.000,00) e OL IC (€ 10.000,00);

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− con il secondo, del luglio 2006, aveva disposto che - salvo modesti legati in favore di
BU NA, IO IN e OL IC – tutto il proprio capitale andasse a
YS AR.
Tra il 2005 e il 2008 BU AN ha compiuto alcune operazioni relative al suo patrimonio mobiliare:
− nel settembre 2005 ha delegato OL IC ad operare sul suo conto corrente in essere presso la filiale di AR di Intesa Sanpaolo;

− nel settembre 2006 ha liquidato i suoi investimenti e depositato le somme ricavate sul medesimo conto;

− il 17.6.2008 ha delegato YS AR, in luogo di OL IC, ad operare sul conto;

− il 26.6.2008 ha prelevato la somma di € 100.000,00 dal conto presso la filiale di
AR di Intesa Sanpaolo e ha aperto un conto corrente, cointestato con YS, presso la filiale di Thiene di Banca Nazionale del Lavoro;

− pochi giorni dopo tale ultima operazione, YS AR ha acquistato titoli a sé sola intestati per un valore totale di € 99.000,00.
Con ordinanza 23.7.2009 il Tribunale di Vicenza, in accoglimento del reclamo proposto da
BU NA avverso l'ordinanza di rigetto del 29.5.2009, ha disposto il sequestro giudiziario del denaro depositato in conti correnti e dei tioli intestati o cointestati a YS
AR.
Giudizio di primo grado
Con citazione notificata il 18.9.2009, BU NA ha convenuto YS AR e
OL IC avanti il Tribunale di Vicenza per far accertare l'invalidità del testamento del 4.9.2007 per incapacità del testatore o per violenza o dolo, oppure, in subordine, perché venisse dichiarata l'indegnità di YS AR a succedere a BU AN.
L'attrice ha inoltre chiesto che, accertate le condotte di appropriazione indebita poste in essere dalla convenuta YS, ella venisse condannata a restituire le somme in questione e a risarcire il danno. Ha chiesto, altresì: la declaratoria di nullità o l'annullamento delle liberalità
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eventualmente poste in essere da BU AN in favore di YS AR;

l'accertamento che l'asse ereditario di BU AN comprende anche le somme e i titoli oggetto di sequestro depositati presso la filiale di AR di Intesa Sanpaolo e la filiale di
Thiene di Banca Nazionale del Lavoro;
la condanna di YS a restituire a BU
NA, quale erede legittima, le somme e i tioli già appartenenti al de cuius;
l'accertamento del diritto dell'attrice al possesso dei beni del defunto.
La convenuta YS AR si è costituita negando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
OL IC è rimasto contumace.
Su sollecitazione del Tribunale di Vicenza, è stata chiamata in causa SI AN EL, erede legittima di BU AN, la quale si è costituita in giudizio aderendo alle domande di parte attrice.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali (per testimoni e interrogatorio), acquisizioni documentali ordinate dal giudice istruttore e CTU medico-legale.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Vicenza ha rigettato le domande di parte attrice
e terza intervenuta, dichiarato inefficace il sequestro giudiziario e condannato l'attrice e
l'intervenuta a farsi carico delle spese di lite della convenuta e delle spese di CTU.
Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Vicenza propone appello BU NA, insistendo per le domande già svolte in primo grado.
Costituitasi in giudizio, YS AR ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
OL IC e SI AN EL sono rimasti contumaci.
All'udienza del 26.3.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi d'appello
6
1) Con il primo motivo d'appello BU NA si duole del rigetto della domanda di nullità del testamento per incapacità o per vizio del volere del testatore.
Il giudice del primo grado si è così espresso nella valutazione generale del quadro probatorio emerso: “il quadro indiziario cui attrice e intervenuta hanno affidato le proprie posizioni non appare né
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