Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile così composta
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
Dott. Eugenio Scagliusi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992/2022 R.G. introdotta da
MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589), in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce
APPELLANTE contro
NE GI OB (c.f. [...]e NO ON AN cf. [...], quali EREDI DI NE UI, rappresentati e difesi dagli avv. Fiorella Martina e Rosaria Romano.
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2905/2022 del Tribunale di
Lecce, depositata in data 18.10.2022.
MOTIVAZIONE

1. MA NI NA e NE PE RT, rispettivamente moglie e figlio ed eredi di IG NE, con atto di citazione notificato il

7.2.2018 convenivano in giudizio il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio per la perdita del rapporto parentale. A sostegno della domanda deducevano che il decesso del loro congiunto era stato causato dalle patologie connesse ad infezione da HCV contratta dallo stesso nel 1975 in occasione di una emotrasfusione. Tale infezione ha
condotto il paziente alla morte nel 2008, dopo un decorso che ha ingenerato altre complicazioni, quali cirrosi epatica e un carcinoma epatico. Il predetto NE IG, nel 1997, aveva avanzato richiesta di indennizzo ex legge
210/1992, in seguito accolta e liquidata nella somma una tantum di euro 77.468,53.

2. Con sentenza n. 2905/2022 il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori e ha statuito: 1) la sussistenza della legittimazione passiva in capo al Ministero convenuto;
2) l'infondatezza dell'invocata prescrizione con termine ordinario decennale, collocando il dies a quo nell'evento morte verificatosi il 20.2.2008;
3) la sussistenza della responsabilità del Ministero della Salute anche per emotrasfusioni effettuate nel 1975, in quanto la CTU espletata ha chiarito l'esistenza già all'epoca di adeguate conoscenze scientifiche;
4) la sussistenza del nesso di causalità tra infezione contratta da emotrasfusioni e decesso, sulla base degli esisti della CTU;
5) la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 130.000,00 oltre accessori in favore di NE PE
RT e di euro 230.000,00 in favore di MA NA NI.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero della Salute, articolando i seguenti motivi:
a) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, la quale va computata nel termine di 6 anni, è stata eccepita in primo grado dal Ministero convenuto ed avrebbe dovuto essere vagliata dal giudice;

b) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non poter detrarre, a titolo di compensazione, l'importo versato a titolo di indennizzo ex
l. 210/1992 a favore di IG NE, pari alla somma di euro 77.468,53 (la somma indennizzata è determinabile ex lege, senza necessità per la P.A. di allegare prova di adempimento della corresponsione);

c) il contagio non sarebbe attribuibile all'operato del Ministero della Salute e non vi è prova del nesso di causalità, in quanto le conoscenze scientifiche all'epoca erano scarse e la responsabilità sulla vigilanza ricade sulle Regioni, per cui sarebbero da convenire l'Ospedale e il Centro Trasfusionale pertinenti;

d) erroneità della sentenza in ordine alla quantificazione dei danni, la quale avrebbe dovuto tenere conto che la morte di NE IG è intervenuta all'età di 82 anni.
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4. In data 8.3.2023, si sono costituiti gli eredi di IG NE, contestando le argomentazioni del Ministero e ribadendo la correttezza dell'operato del giudice di prime cure. In particolare, hanno dedotto che, sulla questione della prescrizione, il Ministero della Salute ha presentato argomentazioni diverse nel corso del procedimento e ha introdotto nuovi elementi con la comparsa conclusionale, in violazione dei termini di preclusione fissati dal codice di rito.
Nel merito, le normative risalenti agli anni '60 e '70 dimostrano la consapevolezza da parte del Ministero del rischio di trasmissione di epatite virale e l'obbligo di controlli per prevenirlo. Il Ministero della Salute era a conoscenza del problema già dal 1966, per cui è da ritenersi responsabile per non aver controllato il sangue infetto e non aver implementato misure di sicurezza;
detta responsabilità è confermata anche agli esiti della CTU, che ha affermato il nesso di causalità, in quanto alla trasfusione di sangue ricevuta da
NE IG nel 1975 sono da collegarsi la diagnosi successiva di epatite cronica attiva da virus C e il decesso. La Commissione Medica Ospedaliera di
Taranto ha confermato il nesso causale, portando all'erogazione dell'indennità prevista dalla legge. Il giudice ha respinto correttamente la richiesta di detrazione dell'indennizzo in assenza della prova del pagamento. Inoltre
l'indennizzo per vittime di contagio ha uno scopo solidaristico differente, per natura giuridica, dal risarcimento danni e la Corte costituzionale ha confermato il diritto al risarcimento integrale.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 17 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
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5. Occorre vagliare preliminarmente il primo motivo di appello, concernente l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado.

5.1. Con la comparsa di costituzione depositata ritualmente il Ministero convenuto aveva eccepito
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