Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 41
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.SA Elena Rossi Consigliere relatore dott. NL Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 961 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promoSA da
OT AN BR (C.F. B[...]), rappresentata e difesa dall'avv. Michela Lupi Jr. ed elettivamente domiciliata ad
Abano Terme (PD), via Santuario, n. 39, presso lo studio del difensore;
appellante contro
LO MI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trevisan ed elettivamente domiciliato a
Belluno, piazza dei Martiri n. 8, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per OT AN BR
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
pagina 1 di 11 - in via pregiudiziale /preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, con revoca della sanzione inflitta con ordinanza del 9 novembre 2023;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 140/2023 emeSA dal Tribunale di Belluno, Sezione Civile, Giudice Dott. Margiotta, nell'ambito del giudizio civile N.R.G. 1172/2019, depositata in cancelleria in data 24/04/2023, notificata il 28/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che in conseguenza delle vicende di cui in narrativa, la Dott.SA OT ha maturato un diritto di credito avente natura risarcitoria nei confronti del Dott. MI LO e che il credito spettante a quest'ultima a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte descritte in narrativa ammonta ad Euro 15.000.00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare il Dott. LO MI alla rifusione in favore della
Dott.SA OT della complessiva somma sopra indicata, ovvero della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ai sensi del D.M. 55/2014, IVA e C.P.A. come per legge";
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per LO MI
pagina 2 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta essendo i motivi d'appello una mera riproposizione delle difese attoree del processo di primo grado disattese dal Giudice e inoltre essendo
l'impugnazione del tutto generica e quindi priva della benché minima indicazione delle censure e violazioni richieste dall'art. 342, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.;
sempre in via preliminare/pregiudiziale: confermarsi il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
nel merito: rigettare tutte le domande dell'appellante dirette a riformare la sentenza di I grado, anche con riferimento alle spese di lite, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata n. 140/2023 del Tribunale di Belluno, Giudice Dott. Beniamino
Margiotta, nell'ambito del giudizio civile n. 1172/2019 R.G., depositata in
Cancelleria il 24/04/2023 e notificata il 28/04/2023;
in subordine: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuta e provata una qualche debenza del contenuto appellato, contenersi la somma nei limiti del provato.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni già esposti a verbale d'udienza del 27/09/2021 avanti al Tribunale di Belluno nel procedimento di I grado.
Si richiamano tutti i propri atti, documenti e deduzioni contenuti nel fascicolo telematico di I grado da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.9.2019 OT AN BR adiva il Tribunale di
Belluno esponendo che:
- LO MI l'aveva querelata, accusandola di avere proferito nei suoi confronti frasi diffamatorie;
pagina 3 di 11
- ne era seguito un procedimento penale che l'aveva vista imputata del reato di cui all'art. 595 c.p.c., conclusosi con una sentenza di assoluzione;
- pertanto, la querela presentata dal LO, con l'intento di danneggiarla, si era rivelata del tutto infondata.
Ciò premesso, evocava in giudizio LO MI per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda in quanto
l'assoluzione della OT era avvenuta a seguito dell'applicazione - errata – dell'esimente della provocazione, ex art. 599 c.p., quindi, il fatto sussisteva, anche se ritenuto scriminato dal Giudice di Pace, e provata era stata la condotta diffamatoria della OT da egli denunciata.
Con sentenza n. 140/2023 il Tribunale rigettava la domanda svolta dall'attrice ritenendo che il LO non avesse posto in essere alcun comportamento illecito atteso che:
- il LO si era limitato a riportare fedelmente e pedissequamente i fatti così come si erano svolti, allegando alla querela anche la lettera scritta dall'attrice
e, conseguentemente, doveva escludersi che egli avesse incolpato falsamente la OT del reato di diffamazione, anche perché, a prescindere dal tenore della sentenza di assoluzione che nel giudizio non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.SA Elena Rossi Consigliere relatore dott. NL Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 961 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promoSA da
OT AN BR (C.F. B[...]), rappresentata e difesa dall'avv. Michela Lupi Jr. ed elettivamente domiciliata ad
Abano Terme (PD), via Santuario, n. 39, presso lo studio del difensore;
appellante contro
LO MI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trevisan ed elettivamente domiciliato a
Belluno, piazza dei Martiri n. 8, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI
Per OT AN BR
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
pagina 1 di 11 - in via pregiudiziale /preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Belluno impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, con revoca della sanzione inflitta con ordinanza del 9 novembre 2023;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 140/2023 emeSA dal Tribunale di Belluno, Sezione Civile, Giudice Dott. Margiotta, nell'ambito del giudizio civile N.R.G. 1172/2019, depositata in cancelleria in data 24/04/2023, notificata il 28/04/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che in conseguenza delle vicende di cui in narrativa, la Dott.SA OT ha maturato un diritto di credito avente natura risarcitoria nei confronti del Dott. MI LO e che il credito spettante a quest'ultima a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte descritte in narrativa ammonta ad Euro 15.000.00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare il Dott. LO MI alla rifusione in favore della
Dott.SA OT della complessiva somma sopra indicata, ovvero della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ai sensi del D.M. 55/2014, IVA e C.P.A. come per legge";
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per LO MI
pagina 2 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta essendo i motivi d'appello una mera riproposizione delle difese attoree del processo di primo grado disattese dal Giudice e inoltre essendo
l'impugnazione del tutto generica e quindi priva della benché minima indicazione delle censure e violazioni richieste dall'art. 342, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.;
sempre in via preliminare/pregiudiziale: confermarsi il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
nel merito: rigettare tutte le domande dell'appellante dirette a riformare la sentenza di I grado, anche con riferimento alle spese di lite, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata n. 140/2023 del Tribunale di Belluno, Giudice Dott. Beniamino
Margiotta, nell'ambito del giudizio civile n. 1172/2019 R.G., depositata in
Cancelleria il 24/04/2023 e notificata il 28/04/2023;
in subordine: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuta e provata una qualche debenza del contenuto appellato, contenersi la somma nei limiti del provato.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni già esposti a verbale d'udienza del 27/09/2021 avanti al Tribunale di Belluno nel procedimento di I grado.
Si richiamano tutti i propri atti, documenti e deduzioni contenuti nel fascicolo telematico di I grado da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.9.2019 OT AN BR adiva il Tribunale di
Belluno esponendo che:
- LO MI l'aveva querelata, accusandola di avere proferito nei suoi confronti frasi diffamatorie;
pagina 3 di 11
- ne era seguito un procedimento penale che l'aveva vista imputata del reato di cui all'art. 595 c.p.c., conclusosi con una sentenza di assoluzione;
- pertanto, la querela presentata dal LO, con l'intento di danneggiarla, si era rivelata del tutto infondata.
Ciò premesso, evocava in giudizio LO MI per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda in quanto
l'assoluzione della OT era avvenuta a seguito dell'applicazione - errata – dell'esimente della provocazione, ex art. 599 c.p., quindi, il fatto sussisteva, anche se ritenuto scriminato dal Giudice di Pace, e provata era stata la condotta diffamatoria della OT da egli denunciata.
Con sentenza n. 140/2023 il Tribunale rigettava la domanda svolta dall'attrice ritenendo che il LO non avesse posto in essere alcun comportamento illecito atteso che:
- il LO si era limitato a riportare fedelmente e pedissequamente i fatti così come si erano svolti, allegando alla querela anche la lettera scritta dall'attrice
e, conseguentemente, doveva escludersi che egli avesse incolpato falsamente la OT del reato di diffamazione, anche perché, a prescindere dal tenore della sentenza di assoluzione che nel giudizio non
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