Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/11/2024, n. 642
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG nr. 125/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/02/2021 da ME SR p.i. 02343130270 Rappresentata e difesa dall'avv. Marta Rossetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chioggia (VE), Via del Boschetto 5, Parte appellante
Contro
TE ZO c.f. [...] Rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Massaro e Roberto Finocchiaro elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti, Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 64/2021, R.G. 2494/2019 comunicata dalla competente cancelleria in data 26.01.2021. In punto: risarcimento danni.
* CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante: IN RIFORMA TOTALE DELLA IMPUGNATA SENTENZA accertare e dichiarare, la minor somma dovuta al dipendente, indicata in decreto ingiuntivo tenuto conto delle ritenute previdenziali. Credito che dovrà essere integralmente estinto per compensazione, ai sensi dell'art. 1261 c.c., stante la sussistenza, in capo all'azienda, di un controcredito azionato in via riconvenzionale quantificato in € 129.592,15, di cui € 29.592,15 a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante ed € 100.000,00 per lesione del diritto all'immagine, cagionati dal sig. ZO NO ai danni di Omega S.r.l. come quantificato in parte narrativa o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA RICONVENZIONALE. accertare e dichiarare che al ricorrente/opponente, per le ragioni di cui in premessa, compete la complessiva somma di € 129.618,85, di cui € 29.618,85, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante ed € 100.000,00
1 per lesione del diritto all'immagine, cagionati dal sig. ZO NO ai danni di Omega S.r.l., come estensivamente esplicato in parte narrativa, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Conseguentemente, condannare PE NO a corrispondere al ricorrente/opponentela somma di € 105.862,36 quale differenza risultante tra il credito riconosciuto ad Omega S.r.l. detratto il credito oggetto di decreto ingiuntivo al netto delle trattenute previdenziali. IN OGNI CASO. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15 % ed accessori di legge del doppio grado di giudizio da distrarsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.
Conclusioni per parte appellata: Rigettarsi l'appello proposto da Omega S.r.l. in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa confermandosi la sentenza impugnata. In ogni caso con rifusione di spese.
*
Motivi della decisione
1. Con Sentenza n. 64/2021, R.G. 2494/2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta da ME SR avverso il decreto ingiuntivo n. 776/2019 che le ingiungeva di pagare la somma pari a € 25.505,79 a ZO TE, ex dipendente della suddetta, a titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio e marzo 2019 e di TFR. L'opposizione si fondava anzitutto sulla assunta erroneità dell'importo richiesto, quantificato dall'opponente nella minor somma di € 23.756,49, nonché sulla sussistenza di un controcredito risarcitorio complessivo pari a € 129.592,15 di cui € 29.592,15 per lucro cessante e € 100.000,00 per danno d'immagine.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione della società sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Anzitutto ha ritenuto infondata l'asserita erroneità del quantum rilevando che il lavoratore ha correttamente svolto la propria domanda giudiziale al lordo delle trattenute, dovendo essere il datore di lavoro (al momento del pagamento) a dimostrare l'avvenuto versamento delle suddette. La non debenza della quota relativa alle trattenute fiscali e previdenziali sarebbe stata pacifica, ragion per cui sull'importo rivendicato (al lordo) l'azienda avrebbe dovuto versare il netto al lavoratore.
In secondo luogo, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da ME SR sulla base dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2019, rilevando specificamente che:
2
➢ La società ha manifestato l'intenzione di provvedere al pagamento delle spettanze del lavoratore (mensilità di marzo e gennaio 2019 oltre al TFR) in forma rateizzata “fatti salve eventuali sue ragioni creditorie/risarcimenti o altro che dovessero sorgere” (lettera C delle premesse dell'accordo e punto 5 del medesimo);
➢ Dopo il pagamento della prima rata, ME SR ha interrotto la liquidazione delle spettanze a causa di presunti danni subiti e di cui sarebbe venuta a conoscenza solo successivamente alla sottoscrizione dell'accordo;
➢ A differenza di quanto affermato dalla società nella missiva recapitata a ZO TE del 04.06.2019, i fatti contestati sarebbero stati conosciuti dalla stessa già prima del 20.05.2019 e quindi irrilevanti ai fini risarcitori in ragione dell'accordo transattivo. A tal proposito, sarebbero dirimenti le dichiarazioni effettuate nella propria opposizione a D.I. in cui ha affermato che “a partire dal mese di aprile 2019, infatti, l'azienda veniva a conoscenza, anche per tramite dei propri clienti, di fatti integranti gravissime inadempienze contrattuali da parte del sig. PE” e la successiva specificazione nelle note conclusive di tutte le date degli interventi in cui si sarebbero riscontrate le irregolarità attribuite al lavoratore (antecedenti alla sottoscrizione dell'accordo);
➢ Le condotte omissive e le mancate sostituzioni degli estintori presso i condomini clienti della società sarebbero state tutte risalenti nel tempo e pertanto conoscibili dall'azienda sulla base delle risultanze contabili e dei rapportini di lavoro (raffrontando le certificazioni con la mancata fatturazione per acquisti di nuovi estintori e/o per spese di manutenzione, revisione e collaudo);
➢ I registri depositati non avrebbero dimostrato in alcun modo che le irregolarità/omissioni sarebbero state scoperte successivamente al 20.05.2019.
2. Ha impugnato tempestivamente la sentenza notificata ME SR sulla scorta di quattro motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, stante il fatto che la notifica della sentenza – ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione – sarebbe stata effettuata in copia informatica PDF anziché in duplicato informatico p7m firmato digitalmente dal notificante. Ciò rappresenterebbe una violazione dell'art. 10 co. 1 del D.M. 4 agosto 2015 da cui discenderebbe che alcuna notifica è stata fatta da parte resistente ai fini del passaggio in giudicato.
3 2.2. Con il secondo motivo parte appellante ha rilevato la nullità della sentenza per contraddittorietà, in quanto:
− Con ordinanza del 09.11.2020 il giudice di primo grado aveva dichiarato che l'azienda avrebbe dovuto versare il netto al lavoratore, diversamente da quanto da questi richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
− Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice ha accolto l'eccezione formulata da ME relativa alla non debenza della quota pari alle trattenute fiscali e previdenziali confermando che l'azienda avrebbe dovuto versare il netto al lavoratore;
− Nel dispositivo della sentenza il giudice si è limitato a rigettare l'opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo esecutivo.
Secondo parte appellante, quindi, il dispositivo sarebbe contraddittorio rispetto alle motivazioni contenute nella sentenza.
2.3. Con il terzo motivo di appello ME SR ha dedotto la nullità della
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/02/2021 da ME SR p.i. 02343130270 Rappresentata e difesa dall'avv. Marta Rossetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chioggia (VE), Via del Boschetto 5, Parte appellante
Contro
TE ZO c.f. [...] Rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Massaro e Roberto Finocchiaro elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti, Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 64/2021, R.G. 2494/2019 comunicata dalla competente cancelleria in data 26.01.2021. In punto: risarcimento danni.
* CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante: IN RIFORMA TOTALE DELLA IMPUGNATA SENTENZA accertare e dichiarare, la minor somma dovuta al dipendente, indicata in decreto ingiuntivo tenuto conto delle ritenute previdenziali. Credito che dovrà essere integralmente estinto per compensazione, ai sensi dell'art. 1261 c.c., stante la sussistenza, in capo all'azienda, di un controcredito azionato in via riconvenzionale quantificato in € 129.592,15, di cui € 29.592,15 a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante ed € 100.000,00 per lesione del diritto all'immagine, cagionati dal sig. ZO NO ai danni di Omega S.r.l. come quantificato in parte narrativa o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA RICONVENZIONALE. accertare e dichiarare che al ricorrente/opponente, per le ragioni di cui in premessa, compete la complessiva somma di € 129.618,85, di cui € 29.618,85, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante ed € 100.000,00
1 per lesione del diritto all'immagine, cagionati dal sig. ZO NO ai danni di Omega S.r.l., come estensivamente esplicato in parte narrativa, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Conseguentemente, condannare PE NO a corrispondere al ricorrente/opponentela somma di € 105.862,36 quale differenza risultante tra il credito riconosciuto ad Omega S.r.l. detratto il credito oggetto di decreto ingiuntivo al netto delle trattenute previdenziali. IN OGNI CASO. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15 % ed accessori di legge del doppio grado di giudizio da distrarsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.
Conclusioni per parte appellata: Rigettarsi l'appello proposto da Omega S.r.l. in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa confermandosi la sentenza impugnata. In ogni caso con rifusione di spese.
*
Motivi della decisione
1. Con Sentenza n. 64/2021, R.G. 2494/2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta da ME SR avverso il decreto ingiuntivo n. 776/2019 che le ingiungeva di pagare la somma pari a € 25.505,79 a ZO TE, ex dipendente della suddetta, a titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio e marzo 2019 e di TFR. L'opposizione si fondava anzitutto sulla assunta erroneità dell'importo richiesto, quantificato dall'opponente nella minor somma di € 23.756,49, nonché sulla sussistenza di un controcredito risarcitorio complessivo pari a € 129.592,15 di cui € 29.592,15 per lucro cessante e € 100.000,00 per danno d'immagine.
1.2. All'esito dell'istruttoria documentale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione della società sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Anzitutto ha ritenuto infondata l'asserita erroneità del quantum rilevando che il lavoratore ha correttamente svolto la propria domanda giudiziale al lordo delle trattenute, dovendo essere il datore di lavoro (al momento del pagamento) a dimostrare l'avvenuto versamento delle suddette. La non debenza della quota relativa alle trattenute fiscali e previdenziali sarebbe stata pacifica, ragion per cui sull'importo rivendicato (al lordo) l'azienda avrebbe dovuto versare il netto al lavoratore.
In secondo luogo, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da ME SR sulla base dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2019, rilevando specificamente che:
2
➢ La società ha manifestato l'intenzione di provvedere al pagamento delle spettanze del lavoratore (mensilità di marzo e gennaio 2019 oltre al TFR) in forma rateizzata “fatti salve eventuali sue ragioni creditorie/risarcimenti o altro che dovessero sorgere” (lettera C delle premesse dell'accordo e punto 5 del medesimo);
➢ Dopo il pagamento della prima rata, ME SR ha interrotto la liquidazione delle spettanze a causa di presunti danni subiti e di cui sarebbe venuta a conoscenza solo successivamente alla sottoscrizione dell'accordo;
➢ A differenza di quanto affermato dalla società nella missiva recapitata a ZO TE del 04.06.2019, i fatti contestati sarebbero stati conosciuti dalla stessa già prima del 20.05.2019 e quindi irrilevanti ai fini risarcitori in ragione dell'accordo transattivo. A tal proposito, sarebbero dirimenti le dichiarazioni effettuate nella propria opposizione a D.I. in cui ha affermato che “a partire dal mese di aprile 2019, infatti, l'azienda veniva a conoscenza, anche per tramite dei propri clienti, di fatti integranti gravissime inadempienze contrattuali da parte del sig. PE” e la successiva specificazione nelle note conclusive di tutte le date degli interventi in cui si sarebbero riscontrate le irregolarità attribuite al lavoratore (antecedenti alla sottoscrizione dell'accordo);
➢ Le condotte omissive e le mancate sostituzioni degli estintori presso i condomini clienti della società sarebbero state tutte risalenti nel tempo e pertanto conoscibili dall'azienda sulla base delle risultanze contabili e dei rapportini di lavoro (raffrontando le certificazioni con la mancata fatturazione per acquisti di nuovi estintori e/o per spese di manutenzione, revisione e collaudo);
➢ I registri depositati non avrebbero dimostrato in alcun modo che le irregolarità/omissioni sarebbero state scoperte successivamente al 20.05.2019.
2. Ha impugnato tempestivamente la sentenza notificata ME SR sulla scorta di quattro motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, stante il fatto che la notifica della sentenza – ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione – sarebbe stata effettuata in copia informatica PDF anziché in duplicato informatico p7m firmato digitalmente dal notificante. Ciò rappresenterebbe una violazione dell'art. 10 co. 1 del D.M. 4 agosto 2015 da cui discenderebbe che alcuna notifica è stata fatta da parte resistente ai fini del passaggio in giudicato.
3 2.2. Con il secondo motivo parte appellante ha rilevato la nullità della sentenza per contraddittorietà, in quanto:
− Con ordinanza del 09.11.2020 il giudice di primo grado aveva dichiarato che l'azienda avrebbe dovuto versare il netto al lavoratore, diversamente da quanto da questi richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
− Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice ha accolto l'eccezione formulata da ME relativa alla non debenza della quota pari alle trattenute fiscali e previdenziali confermando che l'azienda avrebbe dovuto versare il netto al lavoratore;
− Nel dispositivo della sentenza il giudice si è limitato a rigettare l'opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo esecutivo.
Secondo parte appellante, quindi, il dispositivo sarebbe contraddittorio rispetto alle motivazioni contenute nella sentenza.
2.3. Con il terzo motivo di appello ME SR ha dedotto la nullità della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi