Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 2209/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est.
dott. Antonio Corte Consigliere
dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello
da
EXERGIA S.P.A. (C.F. 02711220125), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GI Guerrieri (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale
L. Majno 17/A giusta delega in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
GLOBAL TAT GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. 12875100153) già OF OU S.r.l. (P.IVA 02629400124) in persona del Curatore dott. Gualtiero
Terenghi (C.F. [...])
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 21.6.2022
Conclusioni
Per EXERGIA S.P.A. :
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
pagina 1 di 11 riformare, per tutti i motivi esposti, la sentenza n. 678/2022 del Tribunale di Varese (R.G.
3051/2019), pubblicata in data 21 giugno 2022 e notificata in duplicato informatico in data 22 giugno 2022 e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso:
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società OF OU S.r.l. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 711/2019 (R. G. n. 2393/2019) emesso dal Tribunale di Varese del 13/17 agosto 2019 oggetto del giudizio di opposizione.
In subordine condannare, previo ogni opportuno accertamento, la società OF OU S.r.l. a pagare a favore di ER S.p.A. l'importo di € 614.157,97, di cui alle fatture in atti, maggiorato degli interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ovvero il maggior o minor importo che eventualmente risulterà in corso di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di ER S.p.A. alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare OF OU S.r.l. alla restituzione a favore di ER s.p.a. delle spese legali del primo grado di giudizio pagate
e dell'imposta di registro versata pari complessivamente alla somma di Euro 20.376,52 oltre interessi legali dalla data del 6 ottobre 2022 al saldo.
In via istruttoria: accogliere le seguenti istanze istruttorie formulate nei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.:
A) ordinare ad e-distribuzione s.p.a. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione per il POD
IT001E0009388 dell'estratto del proprio archivio commerciale, relativo agli anni 2005, 2006,
2007 e 2008 dal quale si possa evincere che la costante energia (moltiplicatore K=1500) utilizzata per la fatturazione dei consumi del periodo non era quella corretta (moltiplicatore
K=3000) accertata a seguito della verifica tecnica del 22 febbraio 2010;

B) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, indicando come teste su tutti i capitoli di prova il Sig. IM RO, domiciliato in Gallarate presso ER S.p.A. e sui capitoli di prova da n. 14 a n. 17 i signori RO RA e GI NA domiciliati in Milano presso e-distribuzione S.p.A.
1. “Vero che ER S.p.A. opera in qualità di grossista dell'energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2008”.
2. “Vero che ER S.p.A., prima del 1° gennaio 2008, al fine di somministrare energia elettrica ai propri clienti finali, aveva la necessità di collaborare con società terze grossiste utenti del dispacciamento”.
3. “Vero che ER S.p.A., prima del 1° gennaio 2008, si serviva di società terze grossiste che erano operatori del dispacciamento di energia elettrica e intestatari dei contratti con Terna
S.p.A. e con i distributori locali”.
4. “Vero che ER S.p.A., prima del 1° gennaio 2008, stipulava per conto dei clienti finali i contratti con le società grossiste che stipulano i contratti per la trasmissione e per il trasporto per la somministrazione dell'energia elettrica ai clienti finali, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 12)”.
5. “Vero che OF OU S.r.l. conferiva in data 14 ottobre 2004 mandato alla società consortile a responsabilità limitata L'Energia di stipulare in suo nome e conto con ER
pagina 2 di 11 S.p.A. un accordo per la somministrazione di energia elettrica in favore della stessa società mandante, come da documento che mi si rammostra (doc. 13)”.
6. “Vero che il POD IT001E00093888 sito in Campo di Maggio 17/B è di titolarità di OF OU S.r.l.”
7. “Vero che OF OU S.r.l. corrispondeva ad ER S.p.A. i corrispettivi per il prezzo dell'energia elettrica in esecuzione del contratto di mandato del 14 ottobre 2004, come da documento che mi si rammostra (doc. 15)”.
8. “Vero che le fatture delle imprese grossiste indicano che il contratto di distribuzione e trasporto era direttamente stipulato tra NE IB S.p.A. e l'impresa grossista, come da documenti che si rammostrano (docc. 30 – 32)”.
9. “Vero che dal 1° gennaio 2008 ER S.p.A. diveniva utente del dispacciamento”.
10. “Vero che dal 1° gennaio 2008 ER S.p.A. poteva stipulare direttamente i contratti con Terna e con le imprese di distribuzione”.
11. “Vero che a far data dal 1° gennaio 2008 ER S.p.A. e OF OU S.r.l. stipulavano un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica, come da documento che mi si rammostra (doc. 17)”.
12. “Vero che ER S.p.A., nel nuovo ruolo di utente del dispacciamento, riceveva direttamente le fatture del distributore locale e provvedeva a fatturare il prezzo della fornitura ad OF OU S.r.l., in base alle indicazioni dei consumi di energia elettrica comunicate dal distributore locale NE IB S.p.A.)”.
13. “Vero che OF OU S.r.l., nel corso del rapporto contrattuale sino alla comunicazione di NE IB S.p.A. del 15 marzo 2010, pagava regolarmente le fatture di ER S.p.A. senza contestare la correttezza della tariffa applicata e l'esattezza dei consumi di energia elettrica consumata indicati da ER S.p.A.”
14. “Vero che l'installazione del misuratore, identificato dal numero di “presa”
12442017761409, relativo al POD IT001E00093888 avvenuta in data 11 marzo 2003, prevedeva i seguenti coefficienti tecnici “Ta rapporti 100/5 Tv rapporto 15000/100 costante di moltiplicazione 3000”.
15. “Vero che NE IB S.p.A. come da documentazione che mi si rammostra (doc. avv. 3 – 5), accertava nella verifica del 22 febbraio 2010 presso i contatori di OF OU
S.r.l. che era stata sbagliata l'impostazione commerciale del coefficiente di valorizzazione dell'energia elettrica consumata (1500 invece di 3000) in modo tale che OF OU S.r.l. sino alla data del 1 febbraio 2010, per il medesimo quantitativo consumato, aveva pagato
l'energia elettrica per un valore dimezzato rispetto a quello effettivo”. 16. “Vero che in base alla risultanze di NE IB S.p.A. (doc. avv. 3 – 5) e alla correzione del coefficiente K (da 3000 a 1500) l'energia elettrica ulteriore da fatturare a
OF OU S.r.l. era pari esattamente al doppio di quella già fatturata)”.
17. “Vero che il momento dell'errore di impostazione della costante di lettura che “ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuto in data 11 marzo 2003, come da documento che mi si rammostra (doc. avv. 3 – 5)”.
18. “Vero che l'accordo del 25 ottobre 2010 tra ER S.p.A. ed OF OU S.r.l. per la dilazione di pagamento del debito di OF OU S.r.l. avente ad oggetto le fatture per il periodo di febbraio / agosto 2010 prevedeva l'applicazione della nuova valorizzazione del coefficiente K pari a 3000, come indicato da NE IB S.p.A. (doc. 22)”.
pagina 3 di 11
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. OF OU s.r.l. (d'ora in avanti “OF”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.711/2019 emesso il 17.8.2019 dal Tribunale di Varese in favore di ER S.p.A.
a titolo di conguaglio per la somma di € 614.157,97, oltre interessi e spese di procedura, dovuta in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica relativa all'utenza distinta con il
POD n.IT001E000938881 sita in Brunello presso la sede dell'opponente, con riferimento agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.
ER aveva richiesto detta somma a seguito della comunicazione in data 2.3.2010 con cui il concessionario locale dell'attività di trasporto e gestione di energia NE IB segnalava che, a seguito di una verifica del gruppo di misura (contatore) effettuata presso la sede di OF in data 22.2.2010, aveva “rilevato una costante energia di 3000, diversa da quella utilizzata per la fatturazione dei consumi pari a 1500” e che “l'anomalia ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuta l'11/03/2003”, a seguito della quale con altra comunicazione del 15.3.2010 NE, dopo aver specificato che l'anomalia nell'impostazione della costante di energia era stata “sistemata dall'1/02/2010” riprendendo quindi in base alla corretta fatturazione, comunicava i quantitativi dei consumi ricostruiti espressi in kWh di energia elettrica e di potenza relativi al periodo 1.4.2005-31.1.2010 alla luce della nuova valorizzazione della costante di lettura (K) ricalcolata, per l'appunto, in 3000 anziché in 1500.
OF, in via preliminare eccepiva la carenza di interesse ad agire di ER (per non avere provato l'avvenuto pagamento del conguaglio ad NE IB), l'assenza di prova sull'asserita anomalia ad origine della nuova fatturazione, così come la data a partire dalla quale
i consumi sarebbero stati erroneamente calcolati, contestando pertanto di dovere quanto richiesto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della propria domanda, l'accertamento della risoluzione dei contratti di mandato stipulati con l'opposta per inadempimento nonché la condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva ER, che domandava il rigetto dell'opposizione e precisava che la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi