Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 2724

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 2724
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2724
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Silvana Sica Consigliere
Dott. Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello n. 124/2023 avverso la sentenza n.9385/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli, avente ad oggetto: “divorzio giudiziale” e vertente

TRA
, nata a [...] il [...] ( c.f. ) , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Diego Granata ( c.f.
) presso il cui domicilio pec elettivamente domicilia-PEC: C.F._2
Email_1
appellante
E
nato a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Raffaele Pesce (c. f.
) presso l'indirizzo pec del quale elettivamente domicilia- PEC: C.F._4
Email_2
appellato- appellante incidentale

NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte
1 interventore ex lege

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La parte appellante ha concluso chiedendo: “in riforma della sentenza in oggetto, voglia
l'Ecc.ma adita Corte così disporre: a) preso atto delle condizioni economiche del sig.
delle necessità della signora , di sessantadue (62) anni alla data CP_1 Parte_1
di emissione della sentenza impugnata, e in ragione dell'accertato diritto alla percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex marito, riformare l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto dal sig. in euro 500,00 mensili, o in subordine a qualsiasi diverso importo CP_1
che la Corte ritenga adeguato da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del primo grado”.
La parte appellata ha così concluso per l' inammissibilità dell' appello ex art. 342 cpc e quindi ha chiesto:
1) rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda, comunque non provata, formulata dall'appellante con l'atto introduttivo del presente grado giudizio, con ogni provvedimento consequenziale;

2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
2.1) dichiararsi che il sig. nulla deve corrispondere a titolo di assegno divorzile alla CP_1
sig.ra ;
- In via subordinata, a modifica dell'attuale assegno divorzile, in Parte_1

relazione al reddito ed alla mutata capacità economica nonché per tutte le ulteriori ragioni di cui in premessa, riconoscere l'importo di € 50,00 o nella maggiore o minore cifra che
l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà opportuna.
3) Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione”.
Il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni.

Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli, chiedeva la pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 4.12.1986 e Parte_1
dal quale erano nate due figlie, n. il 29.12.89 e n. il 23.8.1994. Quanto alle Per_1 Per_2
2
statuizioni accessorie il ricorrente chiedeva di eliminare il contributo paterno al mantenimento delle figlie ( pari ad €.200,00 ciascuno) e chiedeva la eliminazione dell'assegno di mantenimento per la ( €.275,00 mensili) sul presupposto di una riduzione delle Pt_1
proprie capacità reddituali dovuto al collocamento in quiescenza ed alla nascita di un altro figlio.
1.1. Si costituiva la quale, pur non opponendosi alla domanda di Parte_1
declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava l'avverso dedotto
e si opponeva alla eliminazione del contributo per le figlie nonché alla revoca dell'assegno divorzile, contestando la dedotta diminuzione reddituale del Assumeva di non CP_1
essere economicamente autosufficiente e che il proprio inserimento nel mondo del lavoro sarebbe stato ormai difficile, in ragione dell'età ( 60 anni) essendosi la stessa dedicata per tutta la vita alla cura del proprio nucleo familiare per scelta del Precisava, inoltre, che le CP_1
figlie, sebbene maggiorenni, non erano ancora economicamente autosufficienti.
1.2. All'udienza presidenziale il Presidente confermava, in via provvisoria, la disciplina disposta in sede di separazione.
1.3. Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con
l'assunzione della prova testimoniale ammessa, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione.
Con la sentenza n. 9385/2022, il Tribunale di Napoli confermava la permanenza in capo al
del contributo al mantenimento per le figlie, in quanto non autosufficienti, oltre al CP_1
pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie. Confermava l'assegnazione della casa coniugale alla in quanto convivente con le figlie non economicamente Pt_1
autosufficienti, e riconosceva a carico del un assegno divorzile in favore della CP_1 pari ad €. 150,00 mensili. Pt_1
Nel motivare questa decisione, il Tribunale osservava, quanto al contributo paterno per il mantenimento delle figlie, che il aveva genericamente dedotto del percorso CP_1
universitario delle figlie senza indicarne tipologia e durata ammettendo, negli scritti conclusivi, la conclusione degli studi universitari in via del tutto generica e senza provare la frequenza di master da parte delle predette.
Quanto all'assegno divorzile, il Tribunale riconosceva che sebbene la disponesse di Pt_1
un patrimonio immobiliare pro-quota con i germani e svolgesse lezioni private di doposcuola che le consentiva di avere una esigua rendita mensile, la stessa non aveva mai lavorato per scelta concordata dei coniugi. Riteneva che non risultava provata la dedotta diminuzione
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patrimoniale a seguito del suo collocamento in pensione. Di conseguenza, in ragione dello squilibrio economico esistente tra le parti, della non autosufficienza economica della Pt_1
nonché della lunga durata del matrimonio (28 anni) e dello stato di disoccupazione della predetta ( di anni 60 anni) poteva riconoscersi in favore di quest'ultima un assegno divorzile che determinava nella somma mensile di €.150,00 e dichiarava integralmente compensate le spese di lite del giudizio.
-2. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato l'11/1/2023, propone appello
[...]
la quale con un unico ed articolato motivo di gravame censura la sentenza che reputa Parte_1
ingiusta ed erronea nella determinazione dell'assegno divorzile. L'appellante ritiene non congruo l'assegno divorzile quantificato in €. 150,00 anche in considerazione dell'apporto dato alla famiglia e allo sviluppo della professionalità lavorativa del in costanza di CP_1
matrimonio. L'appellante argomenta sulle ampie disponibilità reddituali del che ha CP_1 alienato un immobile di cui era comproprietario sito nell'isola di Ischia e sulle sue ristrettezze economiche in cui vive precisando che i cespiti di sua comproprietà producono una rendita annua di €.65,70. Aggiunge di essere onerata del pagamento di €. 350,00 quale canone mensile per l'immobile che conduce in locazione nonché del pagamento delle tasse universitarie ed alle altre spese necessarie per le figlie.
La sottolinea infine di aver provato
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