Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2024, n. 45
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Testo completo
175/2016 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
2) dott.ssa MARIALUISA CRUCITTI Cons.
3) dott.ssa FEDERICA RENDE Cons. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 175/2016 R.G.A.C. vertente
tra
TA AN ([...]), TA AZ ([...]) e TA NA ([...]) n.q. di eredi dell'avv. ER GI
([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Antonia Giovanna Lascala
APPELLANTI
contro
AF GIUNTA IMMOBILIARE SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Rau e Carla Morabito
APPELLATO
Oggetto: Servitù - Appello alla sentenza n. 1244/2015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13.10.2014 nel proc n 1655/2005 R.G.A.C.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2009 l'avv. Giulio Quero, conveniva la società AF
Giunta Immobiliare snc, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo che fosse accertata la violazione della servitù di veduta sul cortile sottostante il proprio appartamento sito in Reggio
Calabria alla via Paolo Pellicano 8/b posto al I piano (II fuori terra), a seguito della realizzazione, da parte della convenuta, di una copertura in materiale plastico posta nello spazio sovrastante il piano di
calpestio del cortile interno all'appartamento posto al piano seminterrato. Chiedeva inoltre, previo accertamento della comproprietà con l'AF Immobiliare delle strutture necessarie per l'impianto di riscaldamento, che fosse ordinato alla convenuta di ripristinare l'impianto stesso, da quest'ultima abusivamente dismesso. Con condanna al risarcimento dei danni causati a parte attrice nonché alla refusione delle spese del giudizio.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la società AF GIUNTA IMMOBILIARE snc eccependo la carenza assoluta di interesse ad agire dell'attore nonché l'infondatezza delle richieste.
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio che, a pag. 11 dell'elaborato peritale così esponeva “Per quanto concerne l'inspicere ed il prospicere sulla servitù del cortile, non è possibile dalle tre finestre: la copertura di materiale plastico (plexiglass) infatti è posta rispettivamente ad una distanza di cm 23 e ad una distanza media di cm 40 e 98 dai davanzali degli infissi di proprietà Quero. La copertura in questione, di materiale plastico (plexiglass) essendo posizionata ad una distanza inferiore a mt 3,00 è da ritenersi illegale. Inoltre, la copertura, pur essendo a falda, manifesta problemi d'igiene per il riporto di materiale dei volatili, creando pessime condizioni igieniche e provocando rumore, in occasione di pioggia”, confermando così l'impedimento all'esercizio della servitù di veduta sul cortile sottostante dalle finestre di proprietà
Quero.
Con sentenza n.1244/2015 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda attorea e riconosceva l'attore quale comproprietario dell'impianto di riscaldamento e delle strutture necessarie al suo funzionamento in forza dell'atto di compravendita del 10.7 1987 per notar De Salvo e, per l'effetto, ordinava al convenuto il ripristino dello stesso con altro a norma ponendo le spese in misura uguale tra le parti. Rigettava le restanti domande attoree, compensando le spese di giudizio ad eccezione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio che poneva a carico di parte convenuta.
Avverso tale pronuncia, con atto di appello notificato in data 30.03.2016, proponeva gravame l'avv.
Quero lamentando vizi della sentenza di primo grado per i seguenti motivi: in riferimento alla servitù di veduta, il giudice di prime cure avrebbe dovuto far riferimento, al fine di dirimere la questione, non solo all'art 907 c.c. ma anche agli art. 1062 e 1067 co.2 c.c.
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
2) dott.ssa MARIALUISA CRUCITTI Cons.
3) dott.ssa FEDERICA RENDE Cons. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 175/2016 R.G.A.C. vertente
tra
TA AN ([...]), TA AZ ([...]) e TA NA ([...]) n.q. di eredi dell'avv. ER GI
([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Antonia Giovanna Lascala
APPELLANTI
contro
AF GIUNTA IMMOBILIARE SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Rau e Carla Morabito
APPELLATO
Oggetto: Servitù - Appello alla sentenza n. 1244/2015 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13.10.2014 nel proc n 1655/2005 R.G.A.C.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2009 l'avv. Giulio Quero, conveniva la società AF
Giunta Immobiliare snc, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo che fosse accertata la violazione della servitù di veduta sul cortile sottostante il proprio appartamento sito in Reggio
Calabria alla via Paolo Pellicano 8/b posto al I piano (II fuori terra), a seguito della realizzazione, da parte della convenuta, di una copertura in materiale plastico posta nello spazio sovrastante il piano di
calpestio del cortile interno all'appartamento posto al piano seminterrato. Chiedeva inoltre, previo accertamento della comproprietà con l'AF Immobiliare delle strutture necessarie per l'impianto di riscaldamento, che fosse ordinato alla convenuta di ripristinare l'impianto stesso, da quest'ultima abusivamente dismesso. Con condanna al risarcimento dei danni causati a parte attrice nonché alla refusione delle spese del giudizio.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la società AF GIUNTA IMMOBILIARE snc eccependo la carenza assoluta di interesse ad agire dell'attore nonché l'infondatezza delle richieste.
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio che, a pag. 11 dell'elaborato peritale così esponeva “Per quanto concerne l'inspicere ed il prospicere sulla servitù del cortile, non è possibile dalle tre finestre: la copertura di materiale plastico (plexiglass) infatti è posta rispettivamente ad una distanza di cm 23 e ad una distanza media di cm 40 e 98 dai davanzali degli infissi di proprietà Quero. La copertura in questione, di materiale plastico (plexiglass) essendo posizionata ad una distanza inferiore a mt 3,00 è da ritenersi illegale. Inoltre, la copertura, pur essendo a falda, manifesta problemi d'igiene per il riporto di materiale dei volatili, creando pessime condizioni igieniche e provocando rumore, in occasione di pioggia”, confermando così l'impedimento all'esercizio della servitù di veduta sul cortile sottostante dalle finestre di proprietà
Quero.
Con sentenza n.1244/2015 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la domanda attorea e riconosceva l'attore quale comproprietario dell'impianto di riscaldamento e delle strutture necessarie al suo funzionamento in forza dell'atto di compravendita del 10.7 1987 per notar De Salvo e, per l'effetto, ordinava al convenuto il ripristino dello stesso con altro a norma ponendo le spese in misura uguale tra le parti. Rigettava le restanti domande attoree, compensando le spese di giudizio ad eccezione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio che poneva a carico di parte convenuta.
Avverso tale pronuncia, con atto di appello notificato in data 30.03.2016, proponeva gravame l'avv.
Quero lamentando vizi della sentenza di primo grado per i seguenti motivi: in riferimento alla servitù di veduta, il giudice di prime cure avrebbe dovuto far riferimento, al fine di dirimere la questione, non solo all'art 907 c.c. ma anche agli art. 1062 e 1067 co.2 c.c.
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