Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2024, n. 652
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 79/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposizione
a cartella promossa da
GO NT LV ([...]), rappresentato
e difeso dagli avv.ti Laura Rossella Rapisarda e Mario Cavallaro –
Appellante contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI- CIPAG (80032590582), in per- sona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura –
Appellato
e nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (subentrata ex lege a Ri- scossione Sicilia) – (C.F. 13756881002), in persona del legale rapp.te pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Toni Zimbone –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 4373 del 26.11.2020 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso la cartella esattoriale n. 293 2019 0005063 01 000 avente a oggetto il pagamento di con- tributi previdenziali dovuti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti (d'ora in avanti, Cassa) per l'anno 2016, di €
R.G. 79_2021
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6.256,98.
Premetteva il Tribunale che il GO aveva eccepito l'illegittimità della propria iscrizione alla Cassa, per non aver esercitato l'attività di geometra con carattere di continuità, avendo prodotto reddito come socio amministratore e lavoratore dipendente di società di costruzione con relativi contributi I.N.P.S.
Rilevava il Tribunale, che l'art. 5 dello Statuto della Cassa come modificato nel
2003, aveva stabilito il principio dell'iscrizione automatica alla Cassa per tutti i geometri iscritti agli albi professionali (fatta salva la facoltà dei singoli iscritti di fornire la prova contraria).
A tal proposito, col DM 14.7.2009 erano state semplificate le modalità per for- nire la prova negativa dell'esercizio della libera professione da interpretarsi in un'accezione più ampia così da ricomprendervi, come precisato dalle sentenze della Suprema Corte richiamate dal primo giudice, anche le attività che pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l'attività profes- sionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività pro- fessionale.
Peraltro, la Corte di cassazione ha esteso la nozione di esercizio della profes- sione anche all'attività di amministratore di società.
Nella specie il ricorrente aveva dichiarato «di aver svolto attività lavorativa con mansioni di geometra» e non aveva «dimostrato di aver adempiuto all'obbligo dell'iscritto al solo Albo professionale di sottoscrivere l'apposita autocertifica- zione attestante il mancato esercizio di attività professionale» (p. 5 Sentenza) né tale lacuna poteva essere colmata con dichiarazioni ex post.
Infine, nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che il ricorrente era dipendente di società a fronte del principio dell'iscrizione obbligatoria, né l'iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria poteva escludere l'obbligo di iscrizione alla Cassa.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 20.1.2021. Resistevano al gravame gli appellati.
La causa veniva posta in decisione in data 6.6.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante, richiamata la recente giurispru- denza della Suprema Corte (Cass. 5375/2019), censura l'impugnata sentenza eccependo il contrasto tra l'art. 5 del regolamento CIPAG e l'art. 22. Rileva, in particolare, che l'art. 5 dello Statuto della Cassa, ha introdotto una modifica dei presupposti che determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione che non trova le- gittimazione nelle norme che disciplinano la materia (art. 22 l. n. 773/82), con particolare riferimento all'obbligo di iscrizione alla Cassa in assenza