Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 960/2023 R.G., avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito”, promossa: da
So.Ge.Im. di OR IO & C. S.A.S., con sede in Catania, Viale XX Settembre 45/G, (P. IVA
02239130871), in persona del legale rappresentante pro tempore, IO OR, elett.te dom.ta in
Catania, Via Genova n. 49, presso lo studio dell'Avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco, del Foro di
Catania, (C.F. [...]), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
XP Italia S.P.A., con sede in Roma, Via IV Novembre, n. 149, (P.IVA 01141160992), in persona del suo procuratore speciale Stefano Brogelli, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.
Paola Desideri Zanardelli, (C.F.[...]) e dall'avv. Giulia Giacchetti,
(C.F.[...]), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via della
Scrofa n. 57, giusta procura in atti;
APPELLATA
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con sentenza n. 484/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 6563/2020
R.G.), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica (adito da So.Ge.Im. di OR IO &
C. S.a.s. per la condanna di XP Italia S.p.a. al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro 65.605,99 oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, nonché per i primi mesi del 2012), così statuiva:
“1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione notificato il 5.7.2023 (e depositato nel fascicolo telematico il 14.07.2023),
So.Ge.Im. di OR IO & C. S.a.s. proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio XP Italia S.p.a. che, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea
– Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva
2
2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n.
22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art.
2033 c.c., delle somme versate in bolletta ad XP Italia S.p.a. a titolo di addizionale provinciale alle accise.
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica
…… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n. 2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui
l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs. 504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la
Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n.
68/11) e, a decorrere dal 1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/12).
3
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 960/2023 R.G., avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito”, promossa: da
So.Ge.Im. di OR IO & C. S.A.S., con sede in Catania, Viale XX Settembre 45/G, (P. IVA
02239130871), in persona del legale rappresentante pro tempore, IO OR, elett.te dom.ta in
Catania, Via Genova n. 49, presso lo studio dell'Avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco, del Foro di
Catania, (C.F. [...]), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
XP Italia S.P.A., con sede in Roma, Via IV Novembre, n. 149, (P.IVA 01141160992), in persona del suo procuratore speciale Stefano Brogelli, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv.
Paola Desideri Zanardelli, (C.F.[...]) e dall'avv. Giulia Giacchetti,
(C.F.[...]), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via della
Scrofa n. 57, giusta procura in atti;
APPELLATA
****************
Nell'udienza di discussione orale del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con sentenza n. 484/2023 pubblicata il 27.01.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 6563/2020
R.G.), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica (adito da So.Ge.Im. di OR IO &
C. S.a.s. per la condanna di XP Italia S.p.a. al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di euro 65.605,99 oltre IVA e interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito, relativamente alle somme versate da quest'ultima a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, nonché per i primi mesi del 2012), così statuiva:
“1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
2) compensa per intero le spese processuali”.
Con atto di citazione notificato il 5.7.2023 (e depositato nel fascicolo telematico il 14.07.2023),
So.Ge.Im. di OR IO & C. S.a.s. proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio XP Italia S.p.a. che, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree.
All'udienza di discussione del 19.11.2024, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea
– Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia Europea”.
Con il secondo connesso motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva
2
2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n.
22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art.
2033 c.c., delle somme versate in bolletta ad XP Italia S.p.a. a titolo di addizionale provinciale alle accise.
L'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica
…… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea, con direttiva n. 2008/118/CE, ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui
l'energia elettrica), altre imposte indirette, come, ad esempio, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010 n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs. 504/1995 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) a far data dal 1° aprile 2010.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la
Commissione europea ha avviato nel 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicché lo Stato italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D. Lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1.1.2012 (in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 23/11 e 18, comma 5, del D. Lgs. n.
68/11) e, a decorrere dal 1° aprile 2012, nelle regioni a statuto speciale (ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/12).
3
L'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010, 2011 e i primi mesi del 2012 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE era rimasta inattuata) e,
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