Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 104

CA Torino
Sentenza
13 marzo 2025
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CA Torino
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 104
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 104
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 452/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutte elettivamente domiciliate in Torino, via Gropello n. 28, C.F._5
presso lo studio degli avv.ti Simone Bisacca e Maria Spanò, che le rappresentano e difendono giusta procura allegata alla busta telematica con cui è stato depositato ricorso ex art. 409 e ss.gg. c.p.c. e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la
Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M.
17.7.2008, o all'indirizzo di PEC o Email_1
Email_2
Appellanti
Contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino (c.f. ), domiciliataria in via Arsenale, n. 21, (fax 06/96514020; P.IVA_2
Email_3
Appellata
Oggetto: carta elettronica del docente e supplenze brevi e saltuarie.
Conclusioni
Per le appellanti: come da ricorso depositato il 26.9.2024.
1


Per l'appellato: come da memoria depositata il 18.2.2025.
Fatti di causa
, , e Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_4 [...]
unitamente agli altri docenti indicate nel ricorso originario, hanno agito in Parte_5
giudizio chiedendo al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica del docente”, per tutti gli anni scolastici in cui hanno prestato attività lavorativa del , in forza di contratti Controparte_1
di lavoro a termine, con conseguente condanna del medesimo ad CP_1
accreditare, in loro favore, le relative somme tramite la citata carta elettronica.
Le ricorrenti hanno allegato di aver lavorato, in qualità di docenti precarie, alle dipendenze del in forza di contratti a termine ma – per ciò solo - di non aver CP_1 potuto usufruire del beneficio economico istituito dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e relativo DPCM 23.9.2015, ovvero di un bonus economico dell'importo pari ad € 500,00 annui da erogare al personale docente, e finalizzato all'acquisto di beni (come libri e testi, pubblicazioni e riviste;
hardware e software) e servizi (tra cui, iscrizione a corsi di aggiornamento, lauree, master, rappresentazioni teatrali, ecc.) formativi per il miglioramento delle competenze professionali del docente (c.d. carta elettronica del docente).
Sul presupposto che l'attività di formazione, come risultante dalla semplice definizione del profilo professionale del docente, costituisce elemento essenziale e connaturato alla funzione stessa del docente, indistintamente dal fatto che si tratti di personale assunto a tempo determinato o di ruolo, le docenti hanno lamentato come tale beneficio fosse riconosciuto al solo personale di ruolo e ciò in aperta violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'AQ sul lavoro a tempo determinato, poi trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE, e recepito – nel nostro ordinamento – dall'art. 25 D.lgs. 81/2015. Cont Il (d'ora in poi abbr. ) ha resistito sollevando Controparte_1
preliminarmente eccezione di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. delle somme in ipotesi maturate antecedentemente il quinquennio precedente la notifica del ricorso in relazione alla posizione di (e quindi per l'anno Parte_1
scolastico 2017/2018) e ha chiesto, nel merito, la reiezione del ricorso con vittoria di spese di lite.
2
Il Tribunale, con sentenza in data 27 marzo 2024, n. 807/2024, in parziale accoglimento del ricorso ha accertato il diritto di fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la carta elettronica del docente per gli anni di seguito indicati a fianco di ciascuno: , aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Controparte_3
, aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; , Parte_7 Parte_1
aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; , Parte_6
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; , aa.ss. Parte_8
2020/2021, 2021/202, 2022/2023, 2023/2024; , aa.ss. 2020/2021; Controparte_4
, aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_5
202272023; , 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; ha Parte_3
Cont condannato il a mettere a disposizione, tramite la consegna della carta elettronica, le seguenti somme, oltre agli interessi legali: € 2.000,00 a CP_3
; € 2.000.00 a , € 2.500,00 a , € 2.000,00 a
[...] Parte_7 Parte_1 Pt_6
, € 2.000,00 a;
€ 500,00 a;
€ 2.000,00
[...] Parte_8 Controparte_4
a ; € 2,000,00 a;
ha condannato la parte Parte_9 Parte_3 convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.082,00, oltre accessori di legge e con distrazione a favore dei difensori.
Avverso la sentenza hanno interposto appello le docenti , al Pt_1 Pt_6 Pt_3
quale ha resistito il appellato. e hanno solo chiesto la CP_1 Parte_4 Pt_5 correzione di errore materiale, relativo all'indicazione, nel dispositivo dei loro cognomi.
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
Le docenti e impugnano la sentenza sopra indicata, Pt_1 Pt_6 Pt_3
censurandola in relazione alla carenza di motivazione in merito alla reiezione delle domande dalle stesse azionate al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 in favore di 2018/2019, in favore di 2020/2021 in favore della . Pt_1 Pt_6 Pt_3
Il primo Giudice sarebbe incorso in errore per aver escluso dal beneficio in questione le appellanti e , le quali, pur avendo prestato servizio in forza di Pt_6 Pt_3
supplenze brevi e saltuarie, ne avrebbero diritto al pari della Pt_1
Il Giudice, in particolare, non avrebbe tenuto conto del principio di piena comparabilità delle supplenze brevi e saltuarie, anche di durata inferiore ai 180 giorni annui, con i contratti a tempo indeterminato di cui alla sentenza 30.11.2023 della CGUE (causa C-
3
270/22), nella quale è stata affermata la contrarietà alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir. 1999/70/CE, emessa con riferimento alla ricostruzione della carriera del personale docente e ciò nella parte in cui la normativa nazionale espunge dal computo i periodi di servizio prestati in base ai contratti a termine.
Ad avviso del Collegio le posizioni devono essere distinte, ricorrendo in fatto condizioni diverse.
Infatti, le docenti e risultano aver prestato attività di docenza per gli Pt_1 Pt_6
anni scolastici dalle stesse indicati in forza di contratto di supplenza annuale, la prima con l'Istituto Sella Alto Lagrange di Torino dal 29.9.2020 e fino al 31.8.2021 e la seconda con l'Istituto comprensivo IC Torino dal 28.9.2020 al 30.6.2021; per contro,
risulta aver prestato attività di docenza nell'anno scolastico 2021 Parte_3 in forza di tre contratti, conclusi con l'Istituto VI (dall'11.1.2021 al 18.1.2021, prot. 168; dal 19.1.2021 al 18.2.2021, prot. 458; dal 19.2.2021 al 31.3.2021, prot. 1979)
e così per 78 giorni di lavoro;
risulta inoltre aver prestato attività di docenza presso l'istituto IC Aleramo di Torino in base a due contratti (dal 14.4.2021 al 6.6.2021, prot.
1718 e dal 24.5.2021 al 30.6.2021, prot. 2934), per 53 giorni.
Sul punto appare opportuno osservare che il principio di carattere generale, più volte ribadito dalla CGUE (cfr. già sent. 20.9.2018, C-466/17, 18), insiste sul Per_1 seguente assunto: “Affinché una siffatta differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, occorre che essa riguardi situazioni comparabili e che non sia giustificata da ragioni oggettive”.
È vero che, quando, nell'ambito del loro impiego, i lavoratori a tempo determinato esercitano le medesime mansioni dei lavoratori impiegati dallo stesso datore di lavoro a tempo indeterminato, oppure occupano il loro stesso posto, le situazioni di queste due categorie devono, in linea di principio, essere considerate comparabili (sent.
16.6.2020, Governo della Repubblica Italiana (status dei giudici di pace italiani), C-
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