Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/02/2024, n. 62

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/02/2024, n. 62
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 62
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

R.G. n. 860/2020 (vi è riunita la 861/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Piero LEANZA Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa (r.g. n. 860/2020) promossa in appello con ricorso depositato in data 3 dicembre 2020 da
PS – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F..
800078750587) in proprio e quale mandatario di s.p.a. S.C.C.I. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti PS, con sede in Roma, in persona del suo
Presidente e, come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 21569/80974 di rep del 21.7.2015 dell' Avv. GUARINO Daniela (pec: avv.daniela.guarino@postacert.inps.gov.it), appellante contro
LU SO CO (c.f. 04300320274), MA LO
SO (c.f. 03689640278), LU ER (c.f.
[...]), IV DE AN (c.f. [...]), tutti rappresentati e difesi come da procure rilasciate su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ed inserite nella busta telematica dal
Prof. Avv. Adalberto Perulli (pec adalberto.perulli@servicepec.it), appellati
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nonché nella causa (r.g. n. 861/2020) promossa in appello con ricorso depositato in data 3 dicembre 2020 da
LU SO CO (c.f. 04300320274), MA LO
SO (c.f. 03689640278), tutti rappresentati e difesi come da procure rilasciate su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ed inserite nella busta telematica dal Prof. Avv. Adalberto Perulli (pec adalberto.perulli@servicepec.it), appellanti contro
PS – ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F..
800078750587) in proprio e quale mandatario di s.p.a. S.C.C.I. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti PS, con sede in Roma, in persona del suo
Presidente e, come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 21569/80974 di rep del 21.7.2015 dell' Avv. GUARINO Daniela (pec: avv.daniela.guarino@postacert.inps.gov.it), appellato nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE s.p.a.,
Oggetto: gravame avvero la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
ON n. 174/2020 d.d. 03.06.2020, non notificata.-
In punto: zione accertamento negativo avverso verbale ispettivo ed impugnazione AVA;
omissioni contribuite relative a riduzioni retribuzione a seguito di accordo di prossimità, retribuzione virtuale per assenze non retribuite, revoca degli sgravi contributivi.-
CONCLUSIONI (r.g. n. 860/2020)
PS:
“Nei confronti di Fourplus Soc Cooperativa, respingersi i ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto condannarsi la società medesima in persona del legale rappresentante al pagamento delle somme esposte nell'avviso di addebito
2 n. 419 2018 00037917 79 per contributi e sanzioni civili oltre a quelle maturate e maturande sino al saldo o alle diverse somme che risulteranno in corso di causa.
Nei confronti di Consorzio Mar Log: dichiararsi il consorzio medesimo tenuto in solido con la cooperativa Fouplus al pagamento nei confronti dell'PS della somma di € 185.806, 32 ex art 29 dlvo 276/03.
Nei confronti di IO CA e De ZA AN: respingersi ogni loro domanda
Spese e compensi di avvocato rifusi”.
LU SO CO, MA LO SO, LU
ER, IV DE AN;

“In via preliminare: disporsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione al presente giudizio del contenzioso recante numero di R.G. 861/2020 pendente avanti Codesta
Ecc.ma Corte e avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 174/2020.
Nel merito: respingersi, per motivi di cui in narrativa, i motivi d'appello avversari perché del tutto infondati in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizi”.
CONCLUSIONI (r.g. n. 861/2020).
LU SO CO, MA LO SO, LU
ER, IV DE AN;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la nullità o comunque annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il verbale unico di accertamento e notificazione
n. 2017018416/DDL del 14 dicembre 2017, emesso dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di ON, per le ragioni indicate in narrativa e, conseguentemente, dichiarare ed accertare che le appellanti nulla devono per i titoli ivi richiesti. IN OGNI
CASO con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizi”.
PS:
“In via preliminare:
Disporsi la riunione del presente procedimento rubricato al n. 860/20 RG a quello pendente fra le stesse parti . per connessione soggettiva ed oggettiva , in via principale: respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e condannarsi la società al pagamento delle some esposte nell'avviso di addebito pe contributi e sanzioni civili , ovvero in subordine alla diversa somma che risulterà incorso di causa
. spese e compensi di avvocato rifusi”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 agosto 2018, LU s.c.
(oggetto sociale attività di stoccaggio, gestione di piattaforme logistiche, movimentazione merci anche alimentari) e MA LO SO (alla quale era consorziata LU) quale obbligato solidale ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003, nonché ER CA e DE AN AN in proprio (quali legali rappresentanti pro tempore della FORPLUS s.c.) impugnavano innanzi il giudice del lavoro del
Tribunale di ON il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017018416/DDL formato in data 14 dicembre 2017 con il quale l'ITL di ON contestava agli esponenti la violazione della disciplina dettata dal CCNL applicato in punto di maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di carenza per malattia nonché di sospensione del rapporto di lavoro in violazione dell'art. 1 della l. n.
389/1989
.
Per effetto veniva disposta la revoca degli sgravi e dei benefici contributivi riconosciuti ex art. 1, comma 118 della legge n. 190/2014, con richiesta del pagamento complessivo dell'importo di € 274.722,99.
I ricorrenti, in via preliminare, eccepivano la nullità del verbale impugnato per mancanza di motivazione, nonché la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Nel merito, veniva contestata l'errata applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1 della legge n. 389/1989 in punto di determinazione del c.d. minimale contributivo nonché rilevata l'insussistenza delle contestazioni mosse in ordine all'infedele registrazione dei dati nel LUL aziendale con contestazione dei conteggi anche in punto quantum debeatur.
Successivamente veniva notificato in data 20.12.2018 alla sola LU s.c.,
l'avviso di addebito n. 41920180003791779000 (che traeva origine dal medesimo verbale ispettivo n. 2017018416/DDL) con cui l'PS chiedeva il pagamento della somma di € 323.361,48 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, tempestivamente impugnato in data 28.12.2018 con opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, con la quale si chiedeva di dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o disporsi l'annullamento dell'avviso di
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addebito e comunque l'infondatezza della pretesa contributiva e, nella denegata ipotesi di conferma, applicarsi le sanzioni a titolo di omissione e non di evasione.
Radicatosi il contradditorio nei confronti dell'PS, l'Istituto domandava, previa riunione dei procedimenti, il rigetto dei ricorsi.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro scaligero – previa riunione del procedimento n. 2477/2018 al portante n. 1669/2018 nella contumacia dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – così disponeva:
1) accerta e dichiara la fondatezza dei rilievi ispettivi ad eccezione della contestazione di “omessa e/o infedele registrazione” sul LUL, la contestazione di cui all'art. 16 comma 8 lett. b della legge 388/2000 e di quella di cui al punto
5 del verbale n. 2017 018416 del 14.12.2017;

2) compensa per un terzo le spese di lite e pone la residua parte a carico della cooperativa e del consorzio ricorrenti, liquidandola in € 5.333,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
3) compensa tra le altre parti le spese di lite”.
L'iter motivazionale può essere così sintetizzato:
1) l'impugnato verbale ispettivo (periodo di riferimento dal 01.06.2015 al
31.08.2017) contiene essenzialmente due tipologie di contestazioni:
a) la mancata applicazione del CCNL “trasporto merci e logistica”, in particolare per quanto concerne le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno e l'indennità di malattia;

b) la errata quantificazione della base imponibile previdenziale, sostenendo la correttezza del calcolo imponibile previdenziale c.d. “virtuale” ex art. 1 legge 389/1989, ossia “anche su periodi di assenza dal lavoro”.
2) per l'effetto degli inadempimenti previdenziali sono stati anche revocati gli sgravi e i benefici contributivi ex art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014
e art. 1 comma 1175 della legge 296/2006.
3) alle persone fisiche DE AN E ER è stata contestata, invece,
l'omessa ovvero infedele registrazione nel LUL;

4) atteso che è documentale come la stessa cooperativa LU applichi il
CCNL “Trasporto Merci e ST”, il punto controverso è se gli accordi di prossimità (doc. 4) possono derogare in peius le ordinarie obbligazioni contributive con riguardo a straordinari, notturni, festivi, malattia;
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5) la giurisprudenza è giunta alla condivisibile conclusione secondo cui il contratto collettivo c.d. leader deve essere utilizzato, integralmente quanto agli aspetti economici, per quantificare la retribuzione virtuale ai fini del calcolo della contribuzione dovuta secondo il principio del c.d. minimale contributivo;

6) ai sensi dell'art. 1 della l. n. 389/1989 l'accordo di prossimità, “essendo diverso dal contratto collettivo per contenuto, forza e ambito applicativo, non può rientrare nella fattispecie dei ”;
dunque la norma è chiara nel senso di ammettere l'applicabilità di accordi diversi da contratti collettivi solo nel caso in cui siano maggiormente favorevoli, laddove nella fattispecie l'accordo di
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