Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2024, n. 445

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2024, n. 445
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 445
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5849 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del giorno 20/11/2023, e vertente TRA METROLATINA S.P.A. (C.F. 02366630594) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Bucci, Nicola Decio Mattei ed Amedeo Palumbo PARTE APPELLANTE E COMUNE DI LATINA (C.F. 00097020598) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pao Cavalcanti PARTE APPELLATA E
N.T.L. SOCIETÀ PER ACTIONS SEMPLIFIEE (TVA. FR5550136950800020) rappresentata e difesa dall'Avv.
Paolo Gerardo Franco PARTE INTERVENIENTE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2486 del Tribunale di Roma del 5/02/2020. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado: Con atto di citazione del 2 dicembre 2014, IN S.p.a. ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma il Comune di IN per far accertare e dichiarare la risoluzione della
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Convenzione di concessione rep. 65863 del 24 settembre 2007, Convenzione, avente ad oggetto la costruzione e gestione della Tramvia di IN, nonché il risarcimento dei danni. In particolare, IN ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'on. le Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione Nel merito, in via principale 1) Accertare e dichiarare il diritto di IN S.p.a. di vedersi corrisposto dal Comune di IN l'importo di € 3.039.461,07, a titolo di pagamento parziale del SAL n. 1 ed integrale del SAL n. 2, per le motivazioni esposte in narrativa;
conseguentemente condannare il Comune di IN, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare a IN SpA l'importo di € 3.039.461,08, oltre IVA;
2) Accertare e dichiarare che a IN S.p.a. sono dovuti da parte del Comune di IN gli interessi legali e moratori sulla somma che precede, per le ragioni ed i titoli esposti in narrativa, ed in particolare, per ritardato pagamento dei Certificati di pagamento n. 1 e n. 2, per un importo complessivo di € 552.287,48, di cui € 18.933,41 quanto al certificato n. 1, ed € 533.354,07 quanto al certificato n. 2;
conseguentemente condannare il comune di IN, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare a IN S.p.a. gli interessi legali e moratori sulla somma che precede, per le ragioni ed i titoli esposti in narrativa, ed in particolare per il ritardato pagamento dei Certificati di pagamento n. 1 e n. 1, per un importo complessivo di € 552.287,48, di cui € 18.933,41 quanto al certificato n.1, ed € 533.354,07 quanto al certificato n.

2;

3) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento del Comune di IN, rispetto alle obbligazioni assentite con la Convenzione in oggetto, nonché ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., in considerazione delle ragioni esplicate nella esposizione che precede, ed in conseguenza di veder accertata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concedente, in forza delle previsioni di cui all'art. 29 della medesima Convenzione, nonché in applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.;

4) Per l'effetto, e per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di IN S.p.A. nei confronti del Comune di IN al pagamento delle seguenti somme, quale conseguenza della risoluzione del contratto per
2 inadempimento del Comune concedente, in forza dell'art. 29 della Convenzione e dell'art. 37 septies della Legge 109/94: 4. a) per “spese sostenute”, ai sensi dell'art. 29 lett. a) della Convenzione e art. 37 septies lett.a) della Legge 109/94:
● € 4.245.893,68, oltre IVA, corrispondente alla quota del 40% dei SSAALL n. 1 e 2 (di cui € 2.283.525,00, oltre IVA in relazione al SAL 1 ed € 1.962.368,68, oltre IVA in relazione al SAL 2), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;

● € 2.987.338,50, oltre IVA per spese tecniche di progettazione, sostenute in relazione alla proposta di project financing, oltre interessi ed accessori.

4.b) per “penali ... a terzi ed altri costi ed oneri finanziari sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione o della revoca...”, ai sensi dell'art. 29 lett. b) della Convenzione e art. 37 septies lett. b) della Legge 109/94:

● € 9.158.000,00, oltre IVA, corrispondente alla differenza (€ 17.370.500,00- 8.212.500,00) tra l'importo della produzione di materiale rotabile realizzata, che dovrà essere rimborsato dal Concessionario al fornitore LO (€ 17.370.500,00), tramite l'ATI appaltatrice, e la somma contabilizzata a titolo di fornitura del materiale rotabile nei SAL 1 e 2, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

● € 547.500,00 oltre IVA, corrispondente all'importo che IN si è obbligata a versare a titolo di fee alle Imprese facenti parte dell'ATI esecutrice degli interventi, oltre al costo della produzione del materiale rotabile già richiesto dall'esponente con specifiche domande;

● € 1.015.558,78, oltre IVA, a titolo di spese generali e di costi di struttura,
● tutti gli importi che dovessero essere reclamati da terzi fornitori o prestatori d'opera a titolo di penale e/o ogni ulteriore onere in conseguenza della risoluzione della Convenzione;

4. c) per “indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire...” ai sensi dell'art. 29.3 lett. c) della Convenzione e dell'art. 37 septies lett. c) L.109/94

● l'importo di € 9.233.101,00 ovvero € 10.203.651,00 oltre accessori, se dovuti.
● Conseguentemente condannarsi il Comune di IN, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del Comune concedente, in forza dell'art. 29 della Convenzione e dell'art. 37 septies della Legge 109/94, a pagare a IN i
3 suddetti importi, e così complessivamente € 30.779.140,52, ovvero € 31.749.690,52, oltre IVA nei limiti del dovuto, oltre al pagamento degli importi che dovessero essere reclamati nei confronti di IN SpA da terzi fornitori o prestatori d'opera a titolo di penale e/o di goni ulteriore onere in conseguenza della risoluzione della Convenzione;
ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, e con riserva di ogni più opportuno aggiornamento in corso di giudizio;
Nel merito, in via subordinata 5) In denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale sub 4), accertare e dichiarare, in considerazione delle ragioni esplicate nella esposizione che precede, lo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Rep. 65863 del 24.09.2007 e per l'effetto la sussistenza del diritto di IN S.p.A. di vedersi ristorata delle voci di costo di cui all'art. 37 septies lett. a), b), e c) della L. 109/1994 così come analiticamente indicate al par.

8.1 del presente atto, per complessivi € 30.779.140,52, ovvero € 31.749.690,52;
conseguentemente condannare il Comune di IN al pagamento in favore di IN S.p.A. degli importi di cui all'art. 37 septies lett. a), b), e c) della L. 109/1994 così come analiticamente indicati al par.

8.1 del presente atto, € 30.779.140,52, ovvero € 31.749.690,52, ovvero nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di giudizio, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre IVA, se dovuta, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata 6) In denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale sub 4), e di quella subordinata sub 5), accertare e dichiarare l'intervenuto recesso di IN S.p.A. dalla Convenzione Rep. 65863 del 24.09.2007, ai sensi dell'art. 27 della medesima Convenzione, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di IN S.p.A. di ottenere nei confronti del Comune di IN il risarcimento degli oneri previsti dall'art. 29, comma 3 lett. a) e b), secondo quanto disposto dall'art. 27, così come indicati e quantificati al par.

9.1 della presente citazione, nella misura di € 21.546.039,52 oltre IVA, se dovuta, ovvero nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di giudizio, ovvero in quella maggiore o minore comunque ritenuta di giustizia oltre a rivalutazioni ed interessi, dal dì dell'accoglimento della domanda all'effettivo soddisfo;
per l'effetto condannare la medesima Amministrazione

4 comunale, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore di IN S.p.A., degli oneri previsti dall'art. 29 comma 3, lett. a) e b) così come indicati e quantificati al par.

9.1 della presente citazione, nella misura di € 21.546.039,52 oltre IVA, ovvero nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di giudizio, ovvero in quella maggiore o minore comunque ritenuta di giustizia oltre a rivalutazioni ed interessi, dal dì dell'accoglimento della domanda all'effettivo soddisfo. 7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La causa, così incardinata innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha assunto il numero di R.G, 78807/2014.
Si è costituito in giudizio il Comune di IN, il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare dichiarare la inammissibilità della proposta azione giudiziale, atteso il mancato avvio del tentativo di accordo bonario, nei termini convenuto negozialmente dalle parti contraenti con l'art. 34, commi 1-4, della Convenzione del 24.09.2007 rep. n. 65863;
in via ulteriormente subordinata si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, giacché l'art. 34, comma 5, della Convenzione 24.09.2007 rep. n. 65863 che deferisce, per volontà negoziale delle parti contraenti, ad un Collegio Arbitrale le controversie derivanti dalla esecuzione della citata convenzione nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario;
infine, si eccepisce il difetto di
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