Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2024, n. 3269
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19/09/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2188/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
AR OS – SS US rappresentati e difesi dall'Avv. DEL MONDO
FERDINANDO e con lo stesso elettivamente domiciliati in AFRAGOLA VIA DELLA
REPUBBLICA 26
Appellante
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI elettivamente domiciliato in NAPOLI
VIA DIAZ 11
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.9.2023, parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza n. n. 1819 del 16.3.2023, con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda proposta (con separati ricorsi successivamente riuniti) dagli odierni appellanti, intesa ad ottenere l'accertamento dello svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, nel periodo dal 1.1.2014, avente ad oggetto le mansioni di Ausiliario categoria A1 con il Ministero e, quindi, la condanna dell'appellato Ministero al pagamento, in favore degli appellanti, di tutte le prestazioni retributive e previdenziali conseguenti alla
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dichiarata qualificazione tipologica del rapporto di lavoro, compresi interessi e rivalutazione, fino all'adempimento.
Parte appellante ha lamentato che la decisione di primo grado era erronea, nella parte in cui aveva ritenuto sussistere una carenza di allegazione di elementi di fatto da cui poter affermare la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale e, pertanto, non aveva ritenuto allegato uno dei presupposti per il riconoscimento dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2126 c.c., ossia la divergenza tra le prestazioni dedotte nel progetto
e quelle di fatto rese.
L'erroneità della decisione, a dire dell'appellante, era evincibile dalla documentazione prodotta, essendo stato dimostrato che la prestazione lavorativa non si era svolta nell'ambito di progetti per LSU, in quanto i lavoratori erano stati assegnati al Ministero della Giustizia e non all'esecuzione di lavoro nell'ambito dei diversi progetti approvati dalla Provincia (censimento dei fattori di degrado ambientale, bonifica territoriale ambientale, recupero territoriale e rimboschimento).
L'appellante ha sottolineato le peculiari mansioni svolte quale ausiliare, con prestazione lavorativa articolata dal lunedì al venerdì per complessive 25 ore, con inserimento in turni di servizio e rispetto dell'orario, sì da essere utilizzato in compiti connessi con l'erogazione dei normali servizi dell'ente.
Ha evidenziato che tale impiego era avvenuto in violazione delle disposizioni legislative in materia nonché in violazione della normativa comunitaria in quanto non diretto a realizzare obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, ma a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed a consentire il funzionamento dell'organizzazione del medesimo;
che esso aveva pertanto dato luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti che espletavano mansioni analoghe, inquadrati nella categoria A1, trattamento che era in ogni caso dovuto almeno ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c. e dall'art 36 Costituzione.
Reiterata l'istanza di ammissione della prova orale, non espletata dal primo Giudice, ha concluso come in atti per l'accoglimento del ricorso, in riforma della impugnata sentenza.
Si è costituito il Ministero che, con lapidaria memoria, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
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L'appello non può essere accolto.
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I ricorrenti hanno agito sul presupposto di essere stati utilizzati dalla Provincia di Napoli per
l'esecuzione di progetti di lavori socialmente utili precisati in atti;
quindi, dopo un periodo di utilizzazione presso la
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