Corte d'Appello Bari, sentenza 25/07/2024, n. 1043
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Testo completo
R.G. n. 1862/2019
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1862/2019 R.G.A.C.C., promossa
da
COMUNE di CANOSA di PUGLIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
come in atti dagli avv.ti Alberto Di Cagno ed Augusto Di Cagno
- Appellante principale-Appellato incidentale -
nei confronti di
AT EO e AT LL, rappresentati e difesi come in atti
dall'avv. Patrizia Alboreo
- Appellati principali-Appellanti incidentali -
OGGETTO: risarcimento danno da occupazione cd. “usurpativa”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2024 in cui la causa è stata riservata in
decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con delibera consiliare del 22.4.1965 la Città di Canosa di Puglia adottò il piano di zona
per l'edilizia economica e popolare ai sensi della L. 18.4.1962 n. 167, nel quale era ricompreso il
suolo censito in catasto al fg. 29 p.lla ex 479, dell'estensione di mq. 8.475, di proprietà di
PP AT.
1.1. – Il Peep fu approvato con decreto del 24.9.1966 del Provveditorato alle Opere
Pubbliche di Bari.
1.2. – Con delibera del 24.4.1984 il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia autorizzò il
Sindaco a presentare alla Regione Puglia l'istanza per ottenere la proroga biennale della validità
del Piano di zona di cui alla L. 167/1962, tenuto conto che erano in corso di realizzazione diversi
progetti di costruzione a cura di cooperative edilizie e dell'Iacp nonché opere di urbanizzazione in
detta zona. La proroga fu richiesta in data 15.5.1984.
1.3. – Con delibera del 1°.10.1984 la Giunta Regionale accolse la richiesta del Comune e
concesse, ai sensi dell'art. 9 co. 2 L. n. 167/1962, la proroga di due anni dell'efficacia del Peep.
2. – Con atto di citazione notificato il 4.3.2005 PP AT ha convenuto in giudizio,
davanti al Tribunale di Trani-Sezione Distaccata di Canosa di Puglia, il Comune di detta Città e,
sul rilievo dell'avvenuta adozione di decreti di esproprio oltre il termine di diciotto anni di
efficacia del piano di zona, in assoluta carenza di potere in ragione dell'insussistenza di una
dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate, ha domandato la condanna dell'Ente al
risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione del suolo (avente una superficie di mq.
6.299), determinandolo nella somma complessiva di € 562.938,02.
2.1. – In particolare, l'attore ha esposto che l'area di sua proprietà è stata interessata da
diverse occupazioni, seguite da altrettanti decreti di esproprio: a) occupazione di mq. 1.991, a
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partire dal 18.3.1991, con decreto di esproprio dell'8.3.1996;
b) occupazione di mq. 940, a
decorrere dal 18.1.1993, con decreto di esproprio del 27.3.1998;
c) occupazione di mq. 2.130, a
decorrere dal 30.6.1994, con decreto di esproprio del 24.2.2000;
d) occupazione di mq. 54, a
partire dal 10.10.1996, seguita dal decreto di esproprio del 1°.10.2001;
e) occupazione di fatto
della residua area di mq. 1.184, a partire dall'inizio del gennaio 1996.
3. – La Civica Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha eccepito pregiudizialmente il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, deducendo la
legittimità del procedimento ablatorio, l'insussistenza del nesso causale fra la condotta ed il danno
e l'esorbitanza della somma richiesta a titolo risarcitorio.
4. – Con sentenza non definitiva n. 2/2007, depositata il 10.1.2007, l'adito giudice
monocratico del Tribunale di Trani-Sezione Distaccata di Canosa di Puglia ha respinto l'eccezione
di difetto di giurisdizione, ha ritenuto che la proroga biennale della validità del piano di zona
(approvato il 24.9.1966) è intervenuta tardivamente il 1°.10.1984, dopo la scadenza del termine di
diciotto anni ex art. 9 co. 1 L. n. 167/1962 (così prolungato dall'art. 51 L. n. 457/1978), ciò
rendendo inesistente il Peep, inefficaci i vincoli imposti nei confronti dei proprietari dei terreni
ricadenti nel piano, del pari priva di effetto la dichiarazione di pubblica utilità, ugualmente
improduttivi di effetti i decreti di occupazione ed esproprio, illegittime le procedure espropriative e
tanto comportando il risarcimento del danno da occupazione cd. “usurpativa”. Con la medesima
sentenza non definitiva il giudice unipersonale ha differito la regolamentazione delle spese al
momento della pronuncia finale ed ha disposto la prosecuzione della causa per la quantificazione
del danno spettante all'attore.
5. – Nel corso di quel giudizio sono state espletate due consulenze tecniche d'ufficio
finalizzate alla determinazione del pregiudizio di carattere patrimoniale.
6. – Nelle more il Comune di Canosa di Puglia ha interposto gravame immediato contro la
pronunzia non definitiva e la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1387/2012, depositata il
20.12.2012, ha accolto l'impugnazione, riformato la decisione non definitiva, dichiarato il difetto
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di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dall'attore, per essere la
stessa devoluta al giudice amministrativo, e compensato interamente le spese del grado.
6.1. – In sostanza, la Corte di Appello di Bari ha ritenuto che la deliberazione di proroga
biennale ed i decreti di esproprio sono stati legittimamente emessi poiché, competendo a deliberare
sulla richiesta di proroga ad un soggetto diverso da quello su impulso del quale la stessa proroga è
stata concessa, tanto è sufficiente per ritenere tempestiva la deliberazione regionale del 1°.10.1984,
dovendosi retrodatare gli effetti di operatività della proroga all'istanza del 15.5.1984 allorché non
era ancora perento il termine legale di diciotto anni di validità del Peep.
6.2. – A seguito della proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'attore, il
Tribunale con ordinanza del 29.11.2013 ha disposto la sospensione del giudizio.
7. – Con sentenza n. 5744/2015, depositata il 23.3.2015, la Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione hanno ritenuto erronea la soluzione adottata dalla Corte di Appello,
escludendo “che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla approvazione della proroga una
volta che il termine originario (ancorché prorogato) era ormai scaduto”, rilevando che “il
procedimento ablatorio è proseguito e si è concluso in carenza di potere, con la conseguenza che
la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario”. Pertanto, la Corte della
nomofilachia ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato senza rinvio la sentenza
impugnata e condannato il Comune di Canosa di Puglia al pagamento delle spese del giudizio di
secondo grado e di quelle relative alla fase di legittimità.
8. – Con ricorso ex artt. 392, 383 e 297 cpc PP AT ha riassunto il giudizio
davanti al Tribunale di Trani, che è proseguito con l'espletamento di ctu da parte dell'ing. RI
PA, cui è stato demandato il compito di quantificare il danno subito dall'attore (al quale sono
in seguito subentrati gli eredi EO AT e LL AT).
9. – Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cpc il 6.5.2019 il giudice
monocratico del Tribunale di Trani ha rilevato che, a seguito dell'impugnazione immediata della
sentenza non definitiva n. 2/2007 e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite, si è formato il
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giudicato sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e sulla tardività dell'adozione
della deliberazione di proroga della validità del Peep, che ha determinato, per invalidità derivata,
l'illegittimità dell'operato del Comune di Canosa di Puglia, il quale ha adottato i decreti di
occupazione e di esproprio in una situazione di carenza assoluta di potere, essendo spirato il
termine di efficacia dello stesso piano di zona.
9.1. – Nel determinare il danno da occupazione cd. “usurpativa”, il giudice di prime cure,
dopo aver preso atto che la parte attrice, con la proposizione della domanda di risarcimento “per
equivalente”, ha rinunciato a far valere il suo alternativo diritto alla restituzione in natura del bene
ablato, ha applicato la disciplina dell'art. 55 co. 1 Dpr n. 327/2001, commisurando il pregiudizio
patrimoniale al valore venale del cespite, recependo le conclusioni dell'indagine svolta dal Ctu, il
quale, nell'accertare il valore dei terreni, ha utilizzato il metodo analitico-ricostruttivo, ha tenuto
conto che il suolo ricadeva in zona di espansione “C1” per la quale l'indice di fabbricabilità è pari
ad 1,89 mc/mq, ha rilevato la mancanza di dati conoscitivi antecedenti al 1996 con riguardo al
valore di mercato di immobili inclusi in zona Peep, ha adoperato quali valori-base quelli del 1996
con taluni correttivi, relativi agli indici di variazione del costo di costruzione, ed ha quantificato il
valore di mercato del suolo con riferimento al momento in cui si è verificata la rinuncia abdicativa
del diritto dominicale (coincidente con il 4.3.2005, data d'instaurazione del giudizio). Pertanto il
giudice del Tribunale di Trani ha (1) accolto la domanda e condannato il Comune di Canosa di
Puglia al risarcimento del danno in favore degli attori, determinato nella somma complessiva di €
557.751,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat Foi dal 4.3.2005 fino alla data
della pronuncia, nonché interessi al tasso legale sul predetto importo progressivamente rivalutato
con cadenza annuale fino al pagamento;
(2) condannato l'Ente al pagamento in favore degli attori
delle spese di lite (3) posto in via definitiva le spese di ctu a carico del convenuto, previa
detrazione di quanto eventualmente già versato dal soccombente.
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10. – Contro la sentenza il Comune di Canosa di Puglia ha interposto appello principale,
notificato