Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2024, n. 2860
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Marilena Martuscelli Consigliere rel.
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'21.3.2024 la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 882/2022 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Callisto, presso lo Parte_1 studio della quale è elettivamente domiciliato in Benevento alla Via M. Planco n. 28
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AU Antonio Camillo FA e CP_1 dall'avv. RE Meccariello presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Moiano (Bn) alla via Torre, n. 18
-appellate- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato presso questa Corte in data 21.4.2022, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza pubblicata in data 26.10.2021, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, ha parzialmente accolto la domanda dallo stesso proposta di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze del notaio dal 10.07.1999 al 4.7.2018 con rapporto part-time al 75% dall'inizio Persona_1 del rapporto e fino al 31.12.2006 e con rapporto di lavoro part-time al 62,5% dal 1.1.2007 alla fine del rapporto, e ha condannato la resistente al pagamento della somma di € 660,89 per
differenze retributive, rigettando le restanti domande principali e la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente;
ha infine compensato le spese di giudizio.
L'appellante ha impugnato la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha affermato che (a) le deposizioni testimoniali, “pur lasciando emergere in determinate occasioni una presenza del in misura maggiore rispetto a quella sostenuta dalla resistente, non consentono di Pt_1 ritenere dimostrata la costante osservanza degli orari indicati in ricorso per l'intero periodo,” e che (b) la richiesta di parte ricorrente “oltre a non tenere conto del percepito importo di € 13.749,00 versato in ottemperanza del decreto ingiuntivo” è errata, poiché di tale importo il ricorrente ne ha tenuto conto;
(c) … non ha quantificato il dovuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
(d) ha operato una compensazione “impropria” o atecnica, trattandosi di un accertamento contabile, in assenza di richiesta di parte convenuta. L'appellante ha quindi concluso per l'accoglimento delle conclusioni di primo grado e in via istruttoria per l'ammissione dell'interrogatorio formale della resistente e l'espletamento di ctu contabile.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, spiegando, inoltre, appello incidentale per l'accoglimento della domanda riconvenzionale con condanna del
al pagamento della somma di euro 4.826,82 per indennità di mancato preavviso ed Pt_1 erogazioni eccedenti su chiusura, chiedendo, infine, in via istruttoria l'ammissione di interrogatorio formale. All'udienza di discussione, la Corte, lette le nota di trattazione scritta depositate dalle parti, ha riservato la causa in decisione
. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non è fondato.
Il Giudice di primo grado, alla luce delle risultanze della prova orale, ha escluso che il ricorrente abbia fornito idonea prova dell'inizio del rapporto in epoca antecedente alla sua formalizzazione, ritenendo sul punto che l'unica deposizione utile in tal senso sia stata quella resa dal teste ma ha anche precisato che tale deposizione sia stata “piuttosto Tes_1 vaga”, essendosi il teste limitato a riferire “di aver visto il ricorrente nello studio del notaio dal 1998-99, senza precisi riferimenti temporali che consentano di individuare con certezza la data di inizio del rapporto (o anche di affermare sicuramente che il rapporto è iniziato nell'anno 1999 piuttosto che nell'anno 2000)”. Tale assunto è condiviso dalla Corte, in quanto il teste ha dichiarato: “nel periodo suddetto (1998-99 fino al 2003-04) quando mi Tes_1 recavo dal notaio ho sempre visto il ricorrente … portavo gli atti, e molte volte poiché la dottoressa era impegnata, se non c'era urgenza, consegnavo gli atti al e tornavo poi a riprenderli;
Pt_1 diversamente, lui entrava quando c'era un attimo di pausa e poi mi restituiva l'atto firmato … il ricorrente stava in ufficio, e andava dalla dottoressa quando lei lo chiamava con una campanella. Inoltre, quando usciva dalla stanza della dottoressa con l'atto firmato usciva e metteva l'atto a repertorio prima di consegnarmelo … “mi poteva capitare di andare allo studio del notaio sia la mattina, già alle 9, sia alla sera,