Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/02/2024, n. 67

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/02/2024, n. 67
Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
Numero : 67
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo


CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto IANNUZZI - Presidente
Dr. MAdomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei giudizi civili riuniti in grado di appello iscritti ai n.ri 227/19 e 289/19 di R.G.C.A. aventi ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 120/2018 emessa nel giudizio n.ro
906/2008 del Tribunale di Potenza tra:
RA MA (C.F. [...]), NC AS (C.F.
[...]) e LE UA (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Di Ciommo e presso il cui studio elettivamente domiciliano in Lavello (PZ) alla via Miglioli, n.ro 09
Appellante
BANCA POPOLARE DI BARI s.c.p.a. (C.F. 00254030729), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Maranò e
Roberta Piacente, e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero
Iurillo in Barile (PZ) al Rione I Maggio - Palazzo Melagrana
Appellante
E
GENERALCOSTRUZIONI s.r.l. (C.F. 02554260923) in pers. l.r., rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Reggianini e Raffaele Caggiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Umberto I, n.ro129,
Appellata – appellante incidentale
Nonché
Fallimento della Dollaro S.r.l., (C.F./P.IVA 06534901001), in persona del Curatore pro tempore, Dr. Bruno ZU (pec: brunozuddas@lamiapec.it), domiciliato presso lo
studio di detto professionista in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 197
Appellato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., del 26/3/2008, Dollaro s.r.l. e UR MA,
DI AS, EN UA, questi ultimi nella qualità di prestatori di garanzie personali nei confronti della Banca Popolari di Bari, a sua volta garante in forza di contratti di fideiussione, chiedevano al Tribunale di Melfi di ordinare a quest'ultima di astenersi dal pagamento a favore di Generalcostruzioni s.r.l. delle somme oggetto di due garanzie datate 3/12/2001, rilasciate per l'esatto adempimento, da parte della stessa Dollaro s.r.l., delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato con la Generalcostruzioni in data 23/10/2001 per una unità immobiliare sita in
Quartucciu (CA), per il canone annuo di € 428.659,23 + IVA.

1.1. Più precisamente si trattava di due contratti di fideiussione, il primo dei quali a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dall'art.7 del cennato contratto di locazione, ossia del pagamento degli oneri e delle spese di varia natura gravanti sul conduttore (tasse, tributi, luce, acqua, telefono et similia) per l'importo pari ad una semestralità del costo pro-quota presunto delle suddette spese di gestione, per euro
84.182,47;
il secondo contratto di garanzia era stipulato in luogo del deposito cauzionale di cui all'art. 6 del contratto di locazione a carico dello stesso conduttore per la somma di euro 232.405,60.

1.2. La società Dollaro s.r.l. faceva osservare che già in precedenza la
Generalcostruzioni s.r.l. aveva tentato l'escussione delle predette fideiussioni e che, in quell'occasione, essa aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di
Cagliari per inibirne l'escussione. Successivamente, pervenuti in data 23.06.2006 alla stipula di una scrittura privata con la quale si prendeva atto della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, qualificando la perdurante occupazione dell'immobile alla stregua di un'occupazione senza titolo e definendo nella medesima occasione gli aspetti di carattere economico, la richiamata azione cautelare veniva abbandonata.

1.3. Quanto alla domanda cautelare introdotta dinanzi al Tribunale di Melfi, il Giudice
Unico ordinava in via d'urgenza, alla Banca Popolare di Bari di sospendere il
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pagamento degli importi escussi con lettera raccomandata del 18/2/2008, fissando
l'udienza di comparizione del 16/4/2008.
Costituitasi, nell'ambito del procedimento cautelare, la Banca Popolare di Bari eccepiva la mancata notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. alla Generalcostruzioni s.r.l.
Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituiva perciò la Generalcostruzioni
s.r.l. contestando le domande avversarie.

1.3. Il procedimento cautelare si concludeva con l'ordinanza del 3/6/2008 con cui il
Tribunale disponeva: “in parziale accoglimento della domanda, inibisce al fidejussore
Banca Popolare di Bari soc. Coop. p.A. il pagamento, in favore della
Generalcostruzioni s.r.l. con unico socio, degli importi escussi con lettera raccomandata datata al 18.2.2008 o altrimenti dovuti dalla banca in forza delle garanzie de quibus agitur, eccetto che per le fatture nn. 1 del 3.1.2005, 187 del
1.4.2005, 582 del 1.7.2005 e 768 del 1.10.2005, oltre interessi moratori, come previsti nel contratto di locazione all'art. 5, decorrenti dal trentesimo giorno dalla scadenza dei ratei non corrisposti (scadenze fissate al 1°.1.2005, al 1°.4.2005, al 1°.7.2005, al
1°.10.2005);
dichiara compensate le spese di lite.”


1.4. Avverso la detta ordinanza veniva proposto reclamo da tutte le parti e, con provvedimento del 9 ottobre 2008, riuniti i tre reclami sotto il RG n. 560/2008, il
Collegio li accoglieva inibendo alla Generalcostruzioni s.r.l. l'escussione delle fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito. In particolare, il Collegio denegava
l'escussione sia per la rilevata nullità della fideiussione rilasciata il 3.12.2001, in luogo del deposito cauzionale, sancendone l'integrale invalidità, sia per quella prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto di locazione, non essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare l'esatto ammontare delle somme rimaste impagate di modo da quantificare la misura entro cui riconoscere l'escussione. Ulteriore elemento ostativo era costituito dall'intervenuta risoluzione del contratto di locazione che avrebbe consentito l'escussione della fideiussione non oltre il 23.6.2006.

1.6. Con atto di citazione del 26/9/2008, la Dollaro s.r.l. introduceva il giudizio di merito. Nel corso del predetto giudizio, a seguito del fallimento della Dollaro s.r.l., dichiarato con sentenza n. 4 del 28/1/2009 del Tribunale di Cagliari, il giudizio veniva
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interrotto, per essere poi riassunto dagli attori nei confronti della Generalcostruzioni
s.r.l. e della Banca Popolare di Bari.

1.7. Nel corso del giudizio la Generalcostruzioni s.r.l. depositava istanza ex art. 669 decies c.p.c. per la revoca delle ordinanze cautelari del 3/6/2008 e del 9/10/2008, che avevano inibito l'escussione delle garanzie.
A sostegno della richiesta di modifica dei provvedimenti cautelari, la società invocava i decreti ingiuntivi n. 1374/08 e n. 1375/08, chiesti ed ottenuti dal Tribunale di Cagliari, per il mancato pagamento del canone di locazione relative ai trimestri dal 1.01.2005 al
30.06.2005 e per il mancato pagamento delle rate di spese comuni dell'immobile locato riguardanti i trimestri dal 1.1.2005 al 30.09.2005.

1.8. Sulla scorta di tali nuove circostanze, con provvedimento del 31 marzo 2010, in accoglimento della domanda ex art. 669 decies proposta dalla Generalcostruzioni, il
Tribunale revocava l'ordinanza del 9/10/2008 che aveva inibito alla Banca Popolare di
Bari di provvedere al pagamento dell'importo di € 232.405,60 portato dalla polizza fidejussoria del 3/12/2001 sostitutiva del deposito cauzionale, mantenendo invece ferma
l'inibizione del pagamento dell'importo di € 84.182,47, di cui alla fidejussione prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7 del contratto di locazione del 23/10/2001.

1.9. Avverso tale provvedimento, proponevano reclamo UR, DI e EN lamentando che il D.I. 1734/2008 non era mai stato notificato alla società Dollaro e alla
Banca Popolare di Bari. Il collegio, in data 24.06.2010, accoglieva il reclamo.

2. Con la sentenza n. 128/2018 del Tribunale di Potenza veniva dichiarata la nullità parziale, nella misura della metà, della fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Bari scpa in data 3.12.2001 per l'importo di L. 450.000.000, pari ad euro 232.405,60. Veniva inoltre dichiarato il diritto della Generalcostruzioni
s.r.l. ad escutere la predetta fideiussione per la sola somma di euro 116.202,80, fino a
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