Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 23
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Testo completo
R.G. 809/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
ASSO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 01710960509), con il patrocinio dell'avv. CHITI MARIO PILADE ([...]), dell'avv. OCCHIPINTI ELENA ([...]) e dell'avv. PIGNATELLI NICOLA ([...]), appellante
e
COMUNE DI COLLESALVETTI (C.F. 00285400495), con il patrocinio dell'avv. REGOLI ELENA ([...]),
ANOUSHIRAVAN AMINI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHEZZANI ANDREA ([...]),
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), con il patrocinio dell'avv. GIARDINO VINCENZO ([...]), e dell'avv. GIARDINO LUIGI ([...]), appellati
Conclusioni per SS Costruzioni s.r.l.u.: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di
Firenze, contrariis rejectis,
a) accogliere l'atto di appello, e per l'effetto, previo annullamento e/o in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Livorno, Dott.ssa Emilia
Grassi, n. 234/19 del 27.2.2019, notificata il 7.3.2019, resa inter partes nel giudizio RG n. 4810/15, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni di I grado:
[…];
2) condannare il Comune convenuto per le riserve regolarmente iscritte nel registro contabilità al pagamento (per le riserve n. 2 e 3) di € 114.524,00,
o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
3) condannare il Comune convenuto per i lavori eseguiti, accertati nel verbale di consistenza del 28.9.2015 e non liquidati, al pagamento di €
4.781,504, o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
[…];
b) sulle spese: con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi, e in ogni caso, con annullamento del capo della sentenza che ha condannato ASSO alla rifusione delle spese verso AN NI ed UN
IC;
c) in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU, per ragioni e termini esposti (v. par. 207 atto di appello)»;
per il Comune di Collesalvetti: «Voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
[…]
pag. 2/18
Nel merito:
In via principale: rigettare anche il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello formulati da ASSO Costruzioni s.r.l.u. confermando la sentenza del
Tribunale di Livorno n. 234/2019, per tutti i motivi esposti sin dall'atto di costituzione in appello depositato dal Comune e richiamati in tutti gli atti di difensivi del Comune depositati in giudizio compresa la presente nota per la trattazione scritta dell'udienza del 12.07.2024;
In subordine, per estremo scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma integrale della sentenza di primo grado
e di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'appellante con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello di limitare la determinazione delle somme ex adverso pretese alle sole opere contrattuali realmente ultimate e già riconosciute dalla CTU di primo grado, specificamente con riferimento alla quantificazione delle somme pretese ex adverso per la riserva
n. 2 e n. 3, esclusa quindi qualsiasi somma pretesa per opere extra mai approvate dal direttore dei lavori o dall'appaltante ed escluso il risarcimento per danni asseritamente patiti dall'impresa e non provati dalla stessa e comunque non riconducibili ad alcun inadempimento contrattuale dell'appaltante.
In via ulteriormente subordinata sulla domanda di garanzia condizionata nei confronti dell'Ing. NI, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disposta la riforma parziale o integrale della sentenza di primo grado nelle parti non definite dalla sentenza non definitiva n.
620/2023 e riguardanti il sesto, il settimo e/o l'ottavo motivo di appello avversario in ragione di accertati e dichiarati errori di progettazione e/o di attività di competenza del Direttore dei Lavori incaricato dell'Ente, di voler accertare la responsabilità autonomamente imputabile a quest'ultimo e per
l'effetto quantificare la relativa responsabilità anche in termini economici, con condanna al relativo pagamento.
pag. 3/18
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio»;
per AN NI: «la Corte respinga l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito, e comunque ogni domanda nei confronti dell'Ing NI, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese del grado di appello»;
per UN IC s.p.a.: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di
Firenze, contrariis reiectis, in tesi: per il rigetto anche dei restanti motivi dell'appello proposto da
SS Costruzioni avverso la sentenza [del] Tribunale [di] Livorno n.
234/2019 in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado, compresi i capi riguardanti i terzi chiamati e le spese di lite liquidate, con spese rifuse anche del presente grado;
in ipotesi: pur nella eventualità di accoglimento anche parziale dell'appello, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarate assorbite le domande di manleva, condanna l'attrice SS Costruzioni alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in dipendenza del sostanziale rigetto della domanda di garanzia proposta dal Comune di
Collesalvetti nei confronti dell'Ing. AN NI in quanto priva di fondamento in fatto e diritto e del tutto sfornita di prove, con ciò di conseguenza assorbita la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti della concludente, con vittoria di spese ed onorari;
in via subordinata e meramente eventuale: nella sola ipotesi di riproposizione in appello della domanda di manleva formulata in primo grado dall'ass.to Ing. NI assorbita in primo grado, nella non creduta e denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità, anche pro quota, a carico del predetto, nella diversa veste, anche alternativa, di progettista e/o direttore lavori, limitare l'accoglimento della domanda di manleva entro
l'effettiva quota percentuale di sua diretta colpa professionale,
pag. 4/18
circoscrivendola entro le relative e corrispondenti clausole contrattuali richiamate nella comparsa di primo grado e riproposte con l'atto che precede
(quanto a: limitazioni di massimali, scoperto, vincolo di solidarietà e quant'altro, niente escluso).
In tutti i casi, con spese e compensi rifusi del presente grado».
Rilevato
SS Costruzioni s.r.l.u. (in prosieguo SS) ha proposto appello avverso la sentenza n. 234 del 2019 del Tribunale di Livorno con la quale: a) era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento a essa imputabile del contratto d'appalto stipulato nel luglio del 2014 con il Comune di
Collesalvetti per lavori relativi ad “Adeguamento delle opere idrauliche via
Curiel e via Suese”;
b) erano state respinte le domande avanzate da SS, salvo che per la somma di euro 5.077,83, oltre i.v.a., per opere eseguite dall'appaltatore e non riportate nel SAL n. 1;
c) erano state compensate le spese di lite, salvo quelle nei confronti dei terzi chiamati AN NI
(in prosieguo NI), progettista e direttore dei lavori, e UN
IC s.p.a. (in prosieguo UN), suo assicuratore, poste a carico di SS.
Dopo aver ricostruito l'andamento dell'esecuzione del contratto
d'appalto e ripercorso la vicenda processuale in primo grado, l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione.
Anzitutto, SS ha contestato il proprio inadempimento, viceversa ascrivendolo al Comune, in quanto questi avrebbe fornito un elaborato progettuale carente. A seguito delle sollecitazioni dell'appaltatore, il Comune
e il direttore dei lavori NI non avrebbero mai assunto iniziative giuridicamente adeguate né fornito idonei chiarimenti.
Pertanto, a fronte di un progetto ineseguibile – perché privo della necessaria specificità esecutiva – fornito dall'amministrazione, sarebbe stato ravvisabile esclusivamente l'inadempimento di quest'ultima, unica deputata pag. 5/18
ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni (varianti, ordini di servizio, risoluzioni tecniche).
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avesse ritenuto precluso ad SS di dolersi delle carenze progettuali, avendo accettato il progetto, e che essa avesse ripreso i lavori dopo la variante senza contestazioni.
In terzo luogo, SS ha lamentato che la sentenza avesse ravvisato la mancata esecuzione da parte sua di opere realizzabili e le avesse imputato un ritardo, che, viceversa, avrebbe postulato l'eseguibilità dell'opera, in larga misura inesistente nel caso di specie.
Con il quarto motivo l'appellante si è doluta del fatto che la sentenza, oltre a imputarle mancata collaborazione, avesse ritenuto corretta la condotta dell'amministrazione, quando l'intero andamento dell'appalto avrebbe dovuto considerarsi negativamente condizionato dall'errore progettuale iniziale in ordine al locale tecnico, nonché da quello inerente alle problematiche relative alla pavimentazione stradale, per le quali erano stati emessi due ordini di servizio che avevano imposto il rifacimento di quanto già realizzato.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in quanto, erroneamente, avrebbe ravvisato il suo inadempimento piuttosto che quello del Comune, non dichiarando la risoluzione per inadempimento di quest'ultimo o, al più, non riscontrando quello reciproco. Ne sarebbe derivata la fondatezza della domanda risarcitoria per mancato guadagno, spiegata in primo grado e rigettata all'esito dello stesso.
Con il sesto motivo SS lamenta che il giudice di prime cure abbia applicato allo “stato di consistenza” successivo alla risoluzione la disciplina del conto finale, considerando decadute le riserve ivi non reiterate (con eccezione della riserva n. 2). L'appellante sostiene che, stante la distinzione riscontrabile tra stato di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
ASSO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 01710960509), con il patrocinio dell'avv. CHITI MARIO PILADE ([...]), dell'avv. OCCHIPINTI ELENA ([...]) e dell'avv. PIGNATELLI NICOLA ([...]), appellante
e
COMUNE DI COLLESALVETTI (C.F. 00285400495), con il patrocinio dell'avv. REGOLI ELENA ([...]),
ANOUSHIRAVAN AMINI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHEZZANI ANDREA ([...]),
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), con il patrocinio dell'avv. GIARDINO VINCENZO ([...]), e dell'avv. GIARDINO LUIGI ([...]), appellati
Conclusioni per SS Costruzioni s.r.l.u.: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di
Firenze, contrariis rejectis,
a) accogliere l'atto di appello, e per l'effetto, previo annullamento e/o in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Livorno, Dott.ssa Emilia
Grassi, n. 234/19 del 27.2.2019, notificata il 7.3.2019, resa inter partes nel giudizio RG n. 4810/15, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni di I grado:
[…];
2) condannare il Comune convenuto per le riserve regolarmente iscritte nel registro contabilità al pagamento (per le riserve n. 2 e 3) di € 114.524,00,
o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
3) condannare il Comune convenuto per i lavori eseguiti, accertati nel verbale di consistenza del 28.9.2015 e non liquidati, al pagamento di €
4.781,504, o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
[…];
b) sulle spese: con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi, e in ogni caso, con annullamento del capo della sentenza che ha condannato ASSO alla rifusione delle spese verso AN NI ed UN
IC;
c) in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU, per ragioni e termini esposti (v. par. 207 atto di appello)»;
per il Comune di Collesalvetti: «Voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
[…]
pag. 2/18
Nel merito:
In via principale: rigettare anche il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello formulati da ASSO Costruzioni s.r.l.u. confermando la sentenza del
Tribunale di Livorno n. 234/2019, per tutti i motivi esposti sin dall'atto di costituzione in appello depositato dal Comune e richiamati in tutti gli atti di difensivi del Comune depositati in giudizio compresa la presente nota per la trattazione scritta dell'udienza del 12.07.2024;
In subordine, per estremo scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma integrale della sentenza di primo grado
e di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'appellante con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello di limitare la determinazione delle somme ex adverso pretese alle sole opere contrattuali realmente ultimate e già riconosciute dalla CTU di primo grado, specificamente con riferimento alla quantificazione delle somme pretese ex adverso per la riserva
n. 2 e n. 3, esclusa quindi qualsiasi somma pretesa per opere extra mai approvate dal direttore dei lavori o dall'appaltante ed escluso il risarcimento per danni asseritamente patiti dall'impresa e non provati dalla stessa e comunque non riconducibili ad alcun inadempimento contrattuale dell'appaltante.
In via ulteriormente subordinata sulla domanda di garanzia condizionata nei confronti dell'Ing. NI, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disposta la riforma parziale o integrale della sentenza di primo grado nelle parti non definite dalla sentenza non definitiva n.
620/2023 e riguardanti il sesto, il settimo e/o l'ottavo motivo di appello avversario in ragione di accertati e dichiarati errori di progettazione e/o di attività di competenza del Direttore dei Lavori incaricato dell'Ente, di voler accertare la responsabilità autonomamente imputabile a quest'ultimo e per
l'effetto quantificare la relativa responsabilità anche in termini economici, con condanna al relativo pagamento.
pag. 3/18
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio»;
per AN NI: «la Corte respinga l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito, e comunque ogni domanda nei confronti dell'Ing NI, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese del grado di appello»;
per UN IC s.p.a.: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di
Firenze, contrariis reiectis, in tesi: per il rigetto anche dei restanti motivi dell'appello proposto da
SS Costruzioni avverso la sentenza [del] Tribunale [di] Livorno n.
234/2019 in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado, compresi i capi riguardanti i terzi chiamati e le spese di lite liquidate, con spese rifuse anche del presente grado;
in ipotesi: pur nella eventualità di accoglimento anche parziale dell'appello, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarate assorbite le domande di manleva, condanna l'attrice SS Costruzioni alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in dipendenza del sostanziale rigetto della domanda di garanzia proposta dal Comune di
Collesalvetti nei confronti dell'Ing. AN NI in quanto priva di fondamento in fatto e diritto e del tutto sfornita di prove, con ciò di conseguenza assorbita la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti della concludente, con vittoria di spese ed onorari;
in via subordinata e meramente eventuale: nella sola ipotesi di riproposizione in appello della domanda di manleva formulata in primo grado dall'ass.to Ing. NI assorbita in primo grado, nella non creduta e denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità, anche pro quota, a carico del predetto, nella diversa veste, anche alternativa, di progettista e/o direttore lavori, limitare l'accoglimento della domanda di manleva entro
l'effettiva quota percentuale di sua diretta colpa professionale,
pag. 4/18
circoscrivendola entro le relative e corrispondenti clausole contrattuali richiamate nella comparsa di primo grado e riproposte con l'atto che precede
(quanto a: limitazioni di massimali, scoperto, vincolo di solidarietà e quant'altro, niente escluso).
In tutti i casi, con spese e compensi rifusi del presente grado».
Rilevato
SS Costruzioni s.r.l.u. (in prosieguo SS) ha proposto appello avverso la sentenza n. 234 del 2019 del Tribunale di Livorno con la quale: a) era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento a essa imputabile del contratto d'appalto stipulato nel luglio del 2014 con il Comune di
Collesalvetti per lavori relativi ad “Adeguamento delle opere idrauliche via
Curiel e via Suese”;
b) erano state respinte le domande avanzate da SS, salvo che per la somma di euro 5.077,83, oltre i.v.a., per opere eseguite dall'appaltatore e non riportate nel SAL n. 1;
c) erano state compensate le spese di lite, salvo quelle nei confronti dei terzi chiamati AN NI
(in prosieguo NI), progettista e direttore dei lavori, e UN
IC s.p.a. (in prosieguo UN), suo assicuratore, poste a carico di SS.
Dopo aver ricostruito l'andamento dell'esecuzione del contratto
d'appalto e ripercorso la vicenda processuale in primo grado, l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione.
Anzitutto, SS ha contestato il proprio inadempimento, viceversa ascrivendolo al Comune, in quanto questi avrebbe fornito un elaborato progettuale carente. A seguito delle sollecitazioni dell'appaltatore, il Comune
e il direttore dei lavori NI non avrebbero mai assunto iniziative giuridicamente adeguate né fornito idonei chiarimenti.
Pertanto, a fronte di un progetto ineseguibile – perché privo della necessaria specificità esecutiva – fornito dall'amministrazione, sarebbe stato ravvisabile esclusivamente l'inadempimento di quest'ultima, unica deputata pag. 5/18
ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni (varianti, ordini di servizio, risoluzioni tecniche).
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avesse ritenuto precluso ad SS di dolersi delle carenze progettuali, avendo accettato il progetto, e che essa avesse ripreso i lavori dopo la variante senza contestazioni.
In terzo luogo, SS ha lamentato che la sentenza avesse ravvisato la mancata esecuzione da parte sua di opere realizzabili e le avesse imputato un ritardo, che, viceversa, avrebbe postulato l'eseguibilità dell'opera, in larga misura inesistente nel caso di specie.
Con il quarto motivo l'appellante si è doluta del fatto che la sentenza, oltre a imputarle mancata collaborazione, avesse ritenuto corretta la condotta dell'amministrazione, quando l'intero andamento dell'appalto avrebbe dovuto considerarsi negativamente condizionato dall'errore progettuale iniziale in ordine al locale tecnico, nonché da quello inerente alle problematiche relative alla pavimentazione stradale, per le quali erano stati emessi due ordini di servizio che avevano imposto il rifacimento di quanto già realizzato.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in quanto, erroneamente, avrebbe ravvisato il suo inadempimento piuttosto che quello del Comune, non dichiarando la risoluzione per inadempimento di quest'ultimo o, al più, non riscontrando quello reciproco. Ne sarebbe derivata la fondatezza della domanda risarcitoria per mancato guadagno, spiegata in primo grado e rigettata all'esito dello stesso.
Con il sesto motivo SS lamenta che il giudice di prime cure abbia applicato allo “stato di consistenza” successivo alla risoluzione la disciplina del conto finale, considerando decadute le riserve ivi non reiterate (con eccezione della riserva n. 2). L'appellante sostiene che, stante la distinzione riscontrabile tra stato di
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