Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2024, n. 480
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa M M - Presidente
2) Dott. G L - Consigliere
3) Dott. S C - Giudice Ausiliario relatore
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14.02.2023 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1209/2022 R.G. promosso da
nato a Torremaggiore (FG) il 16.11.1990, e ivi residente alla via Parte_1
P n. 2, Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. L M C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in San Severo (FG) alla via M. Del Giudice n. 3, in virtù di mandato conferito in calce al ricorso di primo grado;
contro
nata a San Severo il 06.8.1990 e residente in Torremaggiore (FG) alla via Lucera CP_1
n. 51, Cod.Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. G R C.F._2
(Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in San Severo C.F._3
(FG) alla via Ergizio n. 21, come da mandato in calce alla Comparsa di costituzione in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.02.2023 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche. Con decreto cronol.n. 4072/2022 in data 29.3.2022 il Tribunale di Foggia, Sezione Prima
Civile, nell'ambito del procedimento n. 6966/2021, pronunciando sulla domanda proposta da
in danno di ha statuito: “…- dichiara la propria incompetenza Parte_1 CP_1
1 funzionale in ordine alla domanda di affido e collocamento dei minori, stante il provvedimento del
T.M. del 12.11.2021, per essere competente il Tribunale dei Minorenni di Bari;
-dispone la trasmissione degli atti al T.M. di Bari, per l'adozione dei provvedimenti definitivi di competenza di detta A.G.;
- dichiara inammissibile la domanda di cui al punto n.7) della comparsa di costituzione;
- pone l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1 mediante il versamento alla entro il 5 di ciascun mese, della somma di €.400,00 (200,00 a CP_1 Org figlio), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
-condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.264,50 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. e
C.A.P., come per legge…”
1.1 Assumendo la fine della relazione sentimentale e della convivenza more uxorio con la CP_1
il si era rivolto al Tribunale foggiano chiedendo ai sensi dell'art. 337 bis e
[...] Parte_1 segg. Cod.Civ. l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita secondo specifico calendario e la previsione del mantenimento materno a favore dei figli (nato il 07.6.2010) e (nato il 15.9.2014) Per_1 Per_2 nella misura di Euro 200,00 mensili per ciascuno. Il ricorrente aveva rappresentato che la donna, a seguito di un litigio, si era allontanata dall'abitazione familiare recandosi in vacanza in Sicilia per oltre un mese senza preoccuparsi per lungo tempo delle problematiche, della cura e delle esigenze dei figli, rimasti sempre presso il padre, ed assumendo atteggiamenti poco consoni su un social network. Con il ricorso, il ha rappresentato di essere operaio a tempo determinato e di percepire il reddito Parte_1 mensile di circa Euro 1.200,00 coma da busta paga allegata al fascicolo di parte, mentre, la CP_1
è sempre stata casalinga e, saltuariamente, svolge lavori come cameriera, badante e/o colf,
[...] beneficiando del “reddito di cittadinanza” e di altri sussidi per i figli minori.
In quella sede, la ha eccepito la pendenza innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari del CP_1 procedimento n. 1237/2021 R.G.V.G. ex art. 330 e segg. Cod.Civ. e 737 c.p.c. ad iniziativa del
P.M.M. nel quale erano stati adottati provvedimenti provvisori a tutela dei minori, tra cui il loro affidamento al Servizio Sociale di Torremaggiore con collocamento presso i nonni materni, l'incarico al Servizio di avviare percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e di recupero dell'aggressività CP_ del nonché al di valutare eventuali dipendenze patologiche del genitore. Per Parte_1
l'effetto, ha chiesto preliminarmente la sospensione del procedimento instaurato successivamente, ed, in subordine, disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento stabile presso di sé, la previsione del mantenimento paterno nella misura di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), la restituzione di alcuni beni mobili di proprietà.
1.2 Il ha proposto gravame avverso detto decreto chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni già indicate nel ricorso di primo grado. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante
2
ha rilevato in primis la violazione e/o errata applicazione dell'art. 38 disp.att. Cod.Civ. in quanto il
Tribunale foggiano ha basato la pronuncia prevalentemente e/o esclusivamente sul presupposto della pendenza del procedimento minorile incardinato su segnalazione del P.M.M. relativa ad un ipotetico pregiudizio per i due minori, nel cui ambito è stato reso il provvedimento depositato il 12.11.2021 ma notificato e portato a conoscenza delle parti solo successivamente alla proposizione del ricorso del
al tribunale ordinario. Parte_1
In proposito, l'appellante ha evidenziato come il giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari fosse finalizzato ad una “protezione immediata” dei minori in attesa di futuri approfondimenti sia in sede penale che nell'ambito familiare, tanto che nell'immediatezza sono stati interessati i Servizi
Sociali e il Consultorio Familiare territorialmente competenti per lo svolgimento di attività di accertamento, monitoraggio e sostegno (anche psicologico) ai minori ed ai genitori. Ad avviso del
, il decreto gravato ha fatto erroneo richiamo a pronunce della Suprema Corte relative a Parte_1 fattispecie in cui il giudizio dinanzi al tribunale minorile era stato incardinato dopo il giudizio di separazione e/o divorzio e il giudizio ex art. 337 bis e segg. Cod.Civ., nelle quali, secondo
l'interpretazione ormai consolidata della norma attuativa del Cod.Civ., è prevista la competenza del giudice ordinario sia per i provvedimenti di cui all'art. 333 Cod.Civ. sia per quelli di competenza dell'Ufficio minorile, tra cui quelli di cui all'art. 330 Cod.Civ. All'uopo, puntualizzando la distinzione tra le pronunce limitative della responsabilità genitoriale e quelle relative all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita del genitore non collocatario e al mantenimento, l'appellante ha fatto riferimento a pronunce di legittimità secondo cui le competenze del Tribunale per i Minorenni sono tassativamente individuate dalla legge e anche quando il giudizio di separazione o divorzio viene preventivamente incardinato la competenza a pronunciarsi sulla decadenza (o limitazione) rimane sempre del giudice minorile. mentre al tribunale ordinario competono i provvedimenti conseguenti subendo, così, la “vis attractiva”.
A supporto di ciò, l'appellante ha depositato il provvedimento del 06.4.2022 con cui il Tribunale per i
Minorenni di Bari ha affermato di non essere competente a decidere sull'affidamento ed il collocamento dei minori e asserendo “...che il Tribunale Ordinario è competente Per_1 Per_2 relativamente ad ogni questione concernente l'affidamento dei minori e l'assegnazione della casa familiare, essendo la competenza del Tribunale per i Minorenni limitata ad intervenire sulle condizioni di pregiudizio per i minori e non sul conflitto in ordine alla ripartizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – di modo che il tribunale per i Minorenni non può disporre sul luogo di permanenza dei minori né sulla attribuibilità di un regime preferenziale di affidamento, né, del resto, sulla attribuzione della casa coniugale, laddove competente a farlo è il Tribunale Ordinario, in una visione più complessiva”.
1.3 Il secondo motivo ha censurato la illogicità della motivazione relativamente alla valutazione degli scritti difensivi e della documentazione prodotta, laddove ha previsto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori collocati, secondo quanto stabilito dal Tribunale per i
3
Minorenni, presso i nonni materni unitamente alla madre, ed ha posto a carico del Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di Euro.400,00 (Euro 200,00 per CP_1 Org ciascun figlio) per il loro mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici In realtà, dagli atti processuali e dalla documentazione prodotta è emerso che la ha abbandonato i due CP_1 minori, i quali sono sempre stati collocati “stabilmente” presso la casa familiare unitamente al padre
: trattasi di circostanze non contestate dalla la quale ma si è limitata a Parte_1 CP_1 chiedere preliminarmente la “sospensione” del giudizio in attesa che il T.M. si pronunciasse in merito all'idoneità genitoriale del , comunque chiarendo che i minori sono sempre stati presso il Parte_1 padre e giammai preso i nonni materni.
1.4 Con ulteriore motivo, il ha censurato la violazione e/o errata applicazione dell'art. Parte_1
91 c.p.c., nonché la illogicità e carenza di motivazione relativamente alla condanna al pagamento
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