Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2024, n. 1055

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2024, n. 1055
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1055
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1051/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente);
dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere);
dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1051/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto tra
OF TA (codice fiscale: [...]), nata a [...] il
22.3.1944 e residente a [...], rappresentata e difesa, come da mandato alle liti posto su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Luigi Amoruso, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Crotone, in via Giacomo Manna, n. 5, con indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoluigiamoruso@pec.it
Appellante
1


e
Ifis PL TI s.p.a. (codice fiscale: 04494710272), già Ifis PL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, società con socio unico Banca IFIS s.p.a., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Banca IFIS s.p.a., con sede legale a Venezia-Mestre, in via Terraglio, n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia emesso in data 21.6.2018, protocollo n. 0757078/18 e, per la stessa, in qualità di mandataria, Ifis
PL VI s.p.a. (codice fiscale: 04602210272), già Gemini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, società con socio unico IFIS PL TI s.p.a., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Banca IFIS s.p.a., con sede legale a Venezia-Mestre, in Via Terraglio, n. 63, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 16.3.2023, dall'avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Verona, in v.lo
Bernardino 5/A, con indirizzo di posta elettronica certificata: avvmarcorossi@ordineavvocativrpec.it
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante OF TA chiede: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro: a) Accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e per l'effetto: b)
Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza n. 1077/2020 Reg. Sent., emessa e pubblicata in data 5/12/2020, dal Tribunale di Crotone, nella persona del Dott.
Emmanuele Agostini e pertanto ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, riformando la sentenza impugnata;
c) Condannare controparte alle spese del presente giudizio
”;

il procuratore dell'appellata Ifis PL TI s.p.a. e, per la stessa, della mandataria
Ifis PL VI s.p.a., chiede: “In via pregiudiziale: Voglia il Tribunale adito dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in atti. Nel merito: Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, Voglia il
2 Tribunale adito rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra TA OF e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1077/2020 resa dal Tribunale di Crotone il


5.12.2020. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio
”.

Svolgimento del processo

1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Crotone
Con atto di citazione portato alla notifica in data 28.12.2018, OF TA ha chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, la “Banca Ifis PL s.p.a.”, al fine di proporre opposizione al precetto, notificatole in data 10.12.2018, con cui la banca opposta le aveva intimato il pagamento della somma di euro 83.752,82, avente titolo nel decreto ingiuntivo n. 615/2017, emesso dal Tribunale di Crotone in data 20.8.2017, dichiarato esecutivo il 9.2.2018 e munito di formula esecutiva il 16.3.2018, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di obbligata in solido, di pagare alla “Banca Ifis” la somma di euro 69.917,99, oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha affermato che: a) il credito vantato dalla
“Banca Ifis”, di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone n. 615/2017, aveva titolo nel contratto di finanziamento n. 42422124, che era stato stipulato dal proprio coniuge, ON D'GU, con la “Agos Ducato”, per il quale l'opponente era obbligata in solido;
b) il credito in questione era stato ceduto pro soluto dalla “Agos Ducato” alla
“Banca Ifis”, con atto di cessione del 22.12.2015;
c) il contratto di finanziamento prevedeva, altresì, un'assicurazione vita/infortuni (n. 2981/298250047), per l'importo di euro 5.251,45;
un servizio assicurativo aggiuntivo per l'importo di euro 295,00;
spese di istruttoria per l'importo di euro 250,00;
d) alla data del 17.6.2014, il proprio coniuge aveva già corrisposto alla creditrice la somma di euro 25.000,00, ad estinzione del debito complessivo, nel pieno rispetto del piano dei pagamenti;
e) con atto di precetto notificato il 14.5.2018, tuttavia, la “Banca Ifis” aveva intimato al coniuge, ON D'GU, il pagamento dell'intera somma indicata nel decreto ingiuntivo n. 615/2017 del Tribunale di Crotone, pari ad euro 83.054,72, cosicché, avverso tale precetto, il D'GU aveva già proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Crotone, incardinando il giudizio recante
r.g.a.c. n. 1312/2018;
f) con un ulteriore atto di precetto, notificato il 10.12.2018, la
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“Banca Ifis” aveva intimato il pagamento della somma indicata nel predetto decreto ingiuntivo, pari ad euro 83.752,82, anche all'opponente;
g) il proprio coniuge, ON
D'GU, al fine di contestare la somma precettata e l'errato calcolo della stessa, si era rivolto allo studio di consulenza per le imprese e i consumatori “AP Consulting” ed aveva incaricato il dott. Antonio Megna per far redigere una relazione tecnica per la determinazione degli illeciti finanziari commessi dalla creditrice;
h) dal suddetto elaborato peritale era emerso che il T.A.E.G. (il tasso annuo effettivo globale) in concreto applicato (che era pari all'11,537 %) era superiore di due punti percentuali rispetto a quello contrattualmente pattuito (che era pari al 9,36 %) e che la società concedente il finanziamento aveva violato la normativa sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, sicché la clausola contrattuale di determinazione del T.A.E.G. era da considerarsi nulla;
i) dalla lettura dei calcoli intimati con l'atto di precetto emergeva, peraltro, un'incongruenza fra la sorte capitale e gli interessi, poiché gli interessi, fino all'ammontare della somma di euro 5.769,84, erano stati calcolati nella misura prevista dal contratto, benché lo stesso fosse nullo ab origine.
Tanto premesso, l'opponente – previa istanza di riunione del presente giudizio al procedimento recante r.g.a.c. n. 1312/2018 e previa richiesta di sospensione dell'esecuzione – ha domandato, in via preliminare, che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5, comma 1°-bis del decreto legislativo n. 28/2010, per il mancato esperimento, da parte della banca creditrice, del tentativo di mediazione obbligatoria nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, ha domandato la rideterminazione
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