Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 388

CA Venezia
Sentenza
7 marzo 2025
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CA Venezia
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 388
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 388
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

n.203/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. RO Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29 gennaio 2021, promossa con atto di citazione da
AN RI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti RO Filippi e Francesco Maria Tedeschi;
appellante contro
NG S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA 02189110279), in persona dei
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liquidatori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Guttadauro e Chiara
Fogliata; appellata
Oggetto: Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo
- Appello avverso la sentenza n. 990/2022 emessa in data 25 giugno 2020 e pubblicata in data 29 giugno 2020 a definizione del giudizio iscritto al n.
7959/2016 R.G. avanti al Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia d'Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
Precisa le conclusioni, sia nel merito che in via istruttoria, come da atto di citazione in appello soprattutto in relazione alla nullità della delibera legittimante l'azione di responsabilità promossa in primo grado e circa la mancanza di prova del dissesto sociale.
- per parte appellata: previo ogni accertamento o declaratoria del caso, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato, confermando in ogni sua parte l'impugnata la sentenza n. 990/2020 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, Presidente Dott.ssa Liliana Guzzo, Giudice Relatore dott.
Luca Boccuni, il 25 giugno 2020 e pubblicata il 29 giugno 2020, resa nel procedimento n° 7959/2016 R.G. (repert. n. 2049/2020 del 29 giugno 2020), non notificata e, in particolare:
2 - nel merito, in via principale: respingere e rigettare l'appello proposto dalla
Signora IN AN, confermando in ogni punto la sentenza appellata;

- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta eventualità di accoglimento dell'appello, ex art. 346 c.p.c., accogliere la domanda subordinata svolta ed assorbita in primo grado che si ripropone appresso: “In via subordinata: nella non creduta ipotesi non dovesse trovare accoglimento la superiore domanda sub a), accertati i fatti di cui in narrativa, dichiararsi tenuta la signora IN
OA (nata a [...]-VE il 19/1/1966, Cod. Fisc. [...]) e condannarsi la medesima a restituire a NG RL in liquidazione (corrente in
30172 Venezia-Mestre (VE), via G. Pepe, n. 12 Cod. Fisc./P.IVA 02189110279, n.
REA VE-201825), la somma di euro 382.500,00 percepita dalla signora IN
OA sine titulo ovvero nella diversa somma superiore od inferiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria maturata secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, dalle singole operazioni eseguite indebitamente ed oltre agli interessi al saggio legale maturati sul capitale ammontante rivalutato”;
- in ogni caso: con vittoria di competenze professionali e spese, compreso il rimborso forfettario delle spese generali 15% ex DM n. 55 del 10 marzo 2014 e ex
DM n. 37 del 8 marzo 2018, di entrambi i gradi di giudizio, con rifusione delle spese di CTU e CTP;

- in via istruttoria: si è provveduto ad offrire in produzione, tramite deposito telematico con collegamenti ipertestuali, i documenti, che si specificano di seguito:
3 A – Copia della Sentenza n. 990/2020 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, Presidente Dott.ssa Liliana Guzzo, Giudice
Relatore dott. Luca Boccuni, il 25 giugno 2020 e pubblicata il 29 giugno 2020, resa nel procedimento n° 7959/2016 R.G. (repert. n. 2049/2020 del 29 giugno
2020), con attestazione di conformità alla sentenza contenuta nel fascicolo telematico da cui è stata estratta;

B - Copia della notifica via pec dell'atto di citazione in appello a cura del patrocinio dell'appellante IN OA in data 29 gennaio 2021 con attestazione di conformità all'originale ricevuto;

C - Fascicolo di parte NG RL in liquidazione già depositato nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di
Impresa n° 7959/2016 R.G. contenente gli atti e documenti di cui all'allegato elenco con relativi timbri di deposito per gli atti analogici e con attestazioni di conformità delle copie analogiche degli atti telematici;

Atti in copia informatica di originale analogico:
- atto di citazione con mandato in calce del 7/1/2016, relate di notifica per via consolare del 9/1/2016, 21/5/2016 - 1/6/2016;
- atto di citazione in rinnovazione dd. 28/9/2016, relate di notifica per via consolare, depositato telematicamente il 23/5/2017;
Atti in copia informatica di atto telematico depositato:
- memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. dd. 23/6/2017, depositata in pari data con attestazione di conformità al corrispondente atto presente nel fascicolo informatico;

4 - memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. dd. 21/7/2017, depositata in pari data con attestazione di conformità al corrispondente atto presente nel fascicolo informatico;

- foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 27/1/2020, con attestazione di conformità al corrispondente atto presente nel fascicolo informatico;

- comparsa conclusionale dd. 1/6/2020, depositata in pari data, con attestazione di conformità al corrispondente atto presente nel fascicolo informatico;

- Memoria conclusionale di replica dd. 21/6/2020, depositata in pari data, con attestazione di conformità al corrispondente atto presente nel fascicolo informatico;

- nota spese dd. 21/6/2020 depositata in pari data, con attestazione di conformità al corrispondente atto presente nel fascicolo informatico;

Documenti: allegati all'atto di citazione:
doc. 1: fascicolo storico NG RL;

doc. 2: estratto verbali assemblee soci NG RL;

doc. 3: copia estratti conto corrente NG c/o AN dal 2005 al 2009;
doc. 4: copia bilanci anni dal 2008 al 2011;
doc. 5: copia avvisi vendita di beni immobili Tribunale di Belluno n. 1/2012
R.G.Es.Imm.; doc. 6: verbale assemblea soci GE RL dd. 5/10/2015; doc. 7: raccomandata a.r. 23/12/2015; allegati alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 del 21/7/2017: doc. 8: copia fascicolo bilancio GE s.r.l. al 31/12/2012;
5 doc. 9: copia fascicolo bilancio GE s.r.l. al 31/12/2013; doc. 10: copia fascicolo bilancio GE s.r.l. al 31/12/2014.
***
D – ulteriori documenti, allegati alla comparsa di costituzione in appello, ivi citati
e numerati progressivamente rispetto ai precedenti, rilevanti per la trattazione della richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c., ovvero: doc. 11: estratto fascicolo Esecuzione Immobiliare Trib. Venezia n. 521/2018 R.G.
Es. Imm. ed Ispezione Conservatoria RR.II. di Venezia;
doc. 12: estratto fascicolo Esecuzione Immobiliare Trib. Belluno n. 41/2020 R.G.

Es. Imm. ed Ispezione Conservatoria RR.II. di Belluno;

***
E – al fine di una più agile lettura dell'atto da parte dell'Ecc.ma Corte, si è allegata, inoltre la relazione del CTU del dott. Dante Scibilia estratta dal fascicolo
d'ufficio di primo grado e le osservazioni alla medesima da parte del CTP rag.
Franco De Rossi.
Salvis juribus.

Motivi della decisione

In fatto
Con atto di citazione del 7 gennaio 2016, GE s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio OA IN allegando che quest'ultima era stata amministratrice unica della società dall'ottobre del 1995 al 16 febbraio 2011 e che durante detto periodo
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si era resa responsabile di illeciti gestori riconducibili a condotte di carattere distrattivo.
In particolare, la società attrice affermava che la OA tra il 25 gennaio 2005 e il
15 aprile 2009 aveva effettuato prelevamenti dalle casse della società e pagamenti non giustificati per scopi estranei all'attività sociale.
La società attrice allegava altresì che la gestione della convenuta aveva comportato il mancato regolare pagamento di debiti sociali, in particolare delle spese condominiali dello stabile, sito in Belluno, di proprietà della società stessa che, di conseguenza, aveva subìto l'esecuzione immobiliare sul proprio unico cespite immobiliare.
Parte attrice affermava, infine, che la OA aveva redatto i bilanci d'esercizio nel periodo in questione in modo non veritiero, tale da alterare la rappresentazione del patrimonio sociale.
GE s.r.l. concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno pari a euro 492.000, oltre a rivalutazione e interessi.
OA IN, all'esito della rinnovazione della notifica, veniva dichiarata contumace all'udienza del 24 maggio 2017 e si costituiva in giudizio solo con comparsa di costituzione del 13 settembre 2017, maturate le preclusioni istruttorie, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società attrice;
in particolare, la convenuta evidenziava la mancanza in atti di idonea autorizzazione assembleare a proporre l'azione sociale di responsabilità, considerato che il documento prodotto in giudizio dall'attrice, rappresentante la delibera del 5 ottobre 2015, non risultava né vidimato né estratto dal libro dei
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verbali delle assemblee dei soci;
peraltro la delibera era da considerarsi invalida, non essendo dimostrata la sua convocazione all'assemblea.
Nel merito, la OA evidenziava che la società era espressione della compagine familiare e da sempre gestita in tale ottica, posto che tutti soci, tra loro fratelli, avrebbero sistematicamente beneficiato delle risorse sociali per il loro sostentamento.
Con riferimento ai pagamenti e prelevamenti ritenuti ingiustificati, la convenuta rammentava che i versamenti eseguiti in favore del EN erano del tutto corretti, essendo gli stessi il corrispettivo dell'attività di commercialista e, quanto ai prelevamenti, la OA affermava la loro piena giustificazione causale, essendo legittimi rimborsi
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