Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/09/2024, n. 1023
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott. A R Presidente
2) Dott.ssa A M R Consigliere
3) Dott.ssa A F Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione – con ordinanza del n.
764/2023, depositata in data 12.1.2023 – della sentenza n. 410/2020 di questa Corte, iscritto al n. 401 del ruolo contenzioso dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi, congiuntamente
[...] C.F._2
e/o disgiuntamente, dagli avv. G B e P D B, in virtù di procura in calce alla citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Calabria, via Santa Lucia al Parco n.12
= ATTORI IN RIASSUNZIONE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv. R M e Gaetano
Carnà, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, ed
1
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catanzaro al viale G. Argento
n. 14;
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: degli attori in riassunzione: “… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione – tenuto conto della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
764/2023 pubblicata il 12.01.2023 che ha cassato la sentenza n.410/2020 pubbl. il
28.04.2020 di questa stessa Corte di Appello, in diversa composizione – ed applicando il principio di diritto dalla stessa enunciato, per le ragioni illustrate e documentate in narrativa e comunque in atti: 1) in accoglimento dell'impugnazione condannare l'avv. al risarcimento in favore dei germani Controparte_1 [...]
e dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti Parte_1 Parte_2
dagli stessi a causa del comportamento omissivo e di disinteresse, quale genitore naturale, nella misura ritenuta giusta ed equa dalla Ecc.ma Corte a far data dalla nascita degli appellanti e fino all'emananda sentenza. 2) Condannare in ogni caso
l'avv. al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, Controparte_1
ivi comprese quelle relative al procedimento innanzi la Suprema Corte definito con
l'Ordinanza che ha accolto il ricorso, nonché del presente giudizio di rinvio”. del convenuto in riassunzione: “… rigettare le domande avanzate da
[...]
e in quanto infondate in fatto e diritto. Vittoria di Parte_1 Parte_2
spese e compensi di causa relativi sia al presente giudizio di rinvio e sia al giudizio di legittimità”.
Del pubblico ministero: “esprime parere favorevole”
PREMESSA IN FATTO
La vicenda processuale, sulla scorta degli atti prodotti e delle rispettive difese delle parti (che consentono di integrare gli atti mancanti, tra cui tutti quelli che attengono al giudizio di ammissibilità svoltosi innanzi al Tribunale di Locri), può essere sinteticamente riassunta come segue.
Nel 2002 e introducevano innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Locri giudizio ex art. 274 c.c. per la declaratoria di ammissibilità
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dell'azione di accertamento della paternità nei confronti di , Controparte_1
ritenuto loro padre naturale. Il Tribunale accoglieva la domanda con decreto che veniva impugnato innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, la quale, ritenuta la nullità dell'attività istruttoria espletata in primo grado, procedeva a nuova istruttoria. Nelle more del giudizio l'art. 274 c.c. veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2006 ma, ciò nonostante, con decreto del 17 gennaio 2008, depositato il 12 giugno 2008, la Corte di Appello di
Reggio Calabria dichiarava ammissibile l'azione per l'accertamento di paternità. Il decreto veniva impugnato per cassazione dal ma, nel frattempo, i germani CP_1
introducevano, direttamente, secondo le regole ordinarie, il giudizio per la Pt_1
dichiarazione di paternità e per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale innanzi al Tribunale di Locri, che, sull'accordo delle parti, si dichiarava incompetente.
Veniva, quindi, introdotto il giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro che, all'esito dell'istruttoria, in cui veniva eseguita c.t.u. ematogenetica, con sentenza n. 1218/2016, depositata in data 9.8.2006, accertava la paternità del e rigettava la CP_1
domanda risarcitoria formulata dagli attori, ritenendo prescritto il diritto.
La pronuncia veniva appellata dai , con riguardo al rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria, e, in via incidentale, anche dal in rapporto al riconoscimento CP_1
della paternità.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 410/2020, depositata in data
28.4.2020, espletata nuova c.t.u., rigettava entrambe le impugnazioni, confermando la decisione di prime cure.
In particolare, per quanto nella presente sede interessa (risultando passata in giudicato la sentenza di appello con riferimento all'accertamento che gli attori sono figli naturali di ), il Collegio rigettava l'appello principale ritenendo: Controparte_1
- per un verso, che l'azione risarcitoria proposta non fosse prescritta, dovendo individuarsi il dies a quo utile per il decorso del termine prescrizionale nella pronuncia accertativa dello status filiationis;
- per altro verso, che, siccome il presupposto della responsabilità del genitore e del conseguente diritto risarcitorio del figlio è costituito dalla consapevolezza del concepimento, la domanda di risarcimento proposta fosse carente di allegazione di
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fatti denotanti siffatta consapevolezza e che, in aggiunta, non vi fosse prova di essa, non avendo, gli istanti, insistito nelle richieste istruttorie – rigettate dal
Tribunale – in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate innanzi al giudice di prime cure né nell'appello.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi:
[...]
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2 e
30 Cost., in quanto la decisione della Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è eziologicamente connesso alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità, così che si determina un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione e perché la consapevolezza del concepimento non si identifica con la certezza assoluta e si compone di una serie di indizi univoci, tra cui la consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.
II) Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, segnatamente individuato nel contenuto della prova documentale precostituita, agli atti sin dal giudizio di prime cure, consistente delle dichiarazioni testimoniali e difese del padre biologico, riportate nel Decreto della Corte di appello di Reggio Calabria emesso all'esito del procedimento del c.d. filtro di ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità in cui si dava conto del contenuto della prova orale resa dal fratello della madre, circa la conoscenza della nascita da parte di
nell'immediatezza e la originaria manifestazione della volontà paterna di CP_1
assumersi le sue responsabilità, poi disattesa nel prosieguo degli eventi.
III) Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, consistito nella condotta del padre biologico che aveva rifiutato di sottoporsi volontariamente alla prova del DNA, come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto, individuato nella consapevolezza in capo a dell'essere CP_1
probabilmente padre biologico degli attori.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. e degli artt. 2727, 2729 e 2043
c.c., atteso che la domanda risarcitoria sia stata respinta per l'asserita carenza della prova dell'elemento psicologico del dolo o della colpa in capo al padre naturale, nonostante le emergenze processuali afferenti alla condotta del padre biologico, ed in
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particolare il suo rifiuto a sottoporsi al test di paternità, nonché il tempo decorso tra la prima domanda giudiziale, risalente al 2002 e l'emissione della sentenza impugnata, avvenuto nel 2020.
Con ordinanza n. 764 depositata il 12.1.2023, la Suprema Corte, rigettato il primo motivo e dichiarati assorbiti gli ultimi due, accoglieva il secondo motivo di ricorso, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Hanno tempestivamente riassunto il giudizio i gemelli , insistendo Pt_1 nell'accoglimento della domanda di condanna del convenuto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sin dalla loro nascita e sino all'emananda sentenza e deducendo, segnatamente:
- che, in ragione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, nulla osterebbe all'esame e all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per come prospettato sin dall'introduzione del primo grado di giudizio, attesa la fondatezza di detta domanda emergente dalle allegazioni difensive;
- che gli attori, in conseguenza della condotta del padre, non avevano potuto beneficiare dei vantaggi di natura affettiva ed economica, atteso che, se riconosciuti, essi avrebbero potuto ottenere dal padre il necessario sostegno, vista anche la brillante posizione economica del genitore;
- che il , invece, aveva sempre resistito in giudizio, ostinandosi a negare la CP_1
filiazione, dimostrando, con tale sua condotta, di voler procrastinare
l'accertamento;
- che sussistevano i presupposti della responsabilità aquiliana del convenuto, con conseguente diritto dei figli naturali ad
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