Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 92 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Lezzi ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio
Attrice in riassunzione
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Controparte_1 C.F._2
Gemma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Convenuto in riassunzione
nonché
PROCURATORE GENERALE CP_2
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.11.2024 ex art. 127 ter cpc.
**********
MOTIVAZIONE
1.Il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 1749/2017, dichiarava la separazione dei coniugi
quindi, rimessa la causa sul ruolo e proseguito il giudizio per la verifica della sussistenza Parte_2 dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, con sentenza n. 3452/2019, decideva definitivamente la causa, accogliendo la domanda di addebito della separazione al marito, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie ( € 200 mensili) e un contributo per la figlia ( € 500 mensili).
Il ha impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Lecce, pronunciata una sentenza non definitiva CP_1
(n. 1085/2020) con la quale ha respinto l'appello nella parte riguardante l'addebito e il contributo al mantenimento della figlia, ha rimesso la causa sul ruolo per escutere un investigatore privato, incaricato dal marito di una indagine sulle frequentazioni della moglie. In esito all'istruttoria, la Corte d'appello di
Lecce, con sentenza definitiva n. 1233/2021 dell'11.11.2021, ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del marito e in favore della moglie, avendo accertato che quest'ultima aveva una relazione
"affettiva" con tale in quanto si era accertata la presenza stabile del Persona_1 Per_1 nell'abitazione della in orari notturni, nei giorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi Pt_1 era una specifica presa di posizione, da parte dell'appellata, in merito a tale circostanza, essendosi la stessa genericamente attestata sull'assenza di prova di una propria convivenza stabile con il . Da tale Per_1 ultima circostanza si ricavava quindi il riconoscimento della relazione affettiva dell'appellata poiché, in mancanza “ di allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa, non potendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzione riguardante il limitato numero di giorni in cui il fu visto uscire Per_1 dalla casa dell'appellata".
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione la affidato a quattro motivi e Pt_1 segnatamente:
a) violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. La ricorrente deduce che la Corte d'appello di Lecce ha violato il divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., consentendo all'appellante l'introduzione di una domanda
2 nuova, la produzione di un nuovo documento, l'ammissione di un nuovo mezzo di prova,
e la violazione del principio del contraddittorio: lamenta che in appello il aveva CP_1 proposto domanda tesa alla revoca dell'assegno per ragioni sopravvenute, differenti da quelle esaminate con la sentenza non definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privato, sicché la Corte aveva errato ad esaminare la domanda, ammettere il documento nuovo e una nuova prova testimoniale, ascoltando l'investigatore.
b) violazione dell'art. 710 c.p.c. e dell'art. 25 Cost., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e costituzionale: la ricorrente deduceva che il aveva CP_1 conferito incarico a una Agenzia Investigativa "per dimostrare una eventuale convivenza" della moglie e prodotto, in grado di appello, la relazione investigativa, chiedendo che venisse escusso
l'investigatore privato, pertanto la domanda di revoca dell'assegno non si basava più - come per
l'intero corso del giudizio innanzi al Tribunale - sull'assunta relazione extraconiugale della Pt_1 dalla quale sarebbe nata la figlia minore, ma sulla nuova "accusa" di convivere stabilmente – dopo la separazione - con un terzo ( all'interno della casa coniugale, sicché risultava Persona_1 chiaramente violato il principio della domanda e sottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che sarebbe spettato in una procedura ex art. 710 c.p.c.. La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuova;
c) violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.: deduceva che il aveva CP_1 appellato la sentenza di prime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimoniale tantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati, tuttavia la Corte d'Appello aveva ciononostante ammesso la prova testimoniale senza poi valutare, in sentenza, le prove (relazione investigativa e prova testimoniale) secondo un "suo prudente apprezzamento";
piuttosto aveva considerato dette risultanze probatorie alla stregua di vere e proprie prove legali, equiparando la relazione investigativa a un atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione.
d) violazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale: la Corte di merito non aveva giudizialmente accertato l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto, non aveva verificato l'esistenza di alcun elemento incidente sul diritto all'assegno, né accertato un progetto di vita intrapreso con il terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materiale;
tuttavia aveva pronunciato "la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno", non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per la revoca dell'assegno ai sensi dell'art. 156 c.c., u.c.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 34728 in data 12 dicembre 2023, rigettati gli altri, accoglieva il quarto motivo di ricorso, che riteneva fondato, perché la Corte d'appello di Lecce effettivamente aveva
3
fatto discendere la revoca dell'assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che si fosse accertato che in talune notti, nell'estate del 2019, il avesse pernottato nell'abitazione Persona_1 della ricorrente, ritenendo accertata sulla base di tale circostanza la "relazione affettiva" tra i due e senza altro aggiungere, se non un poco chiaro riferimento al difetto di "allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa". La motivazione rimaneva a parere della SC pertanto al di sotto del c.d. minimo costituzionale, non consentendo alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (si veda Cass. n. 13248 del 30/06/2020) in quanto non spiegava le ragioni per le quali si era ritenuto che dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma una convivenza o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti, che esclude l'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato.
Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio a questa Corte di appello di Lecce, per provvedere ad un nuovo esame, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
La causa, quindi, con atto di citazione del 23.1.2024 è stata ritualmente riassunta dalla innanzi a Pt_1 questa Corte di appello, affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C., fosse confermato il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore, riattivando ex ante l'obbligo di versamento delle somme, liquidate a tale titolo, con condanna del al pagamento anche delle somme dovute dalla revoca. CP_1
si costituiva in questa fase, insistendo per il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
Acquisito il parere del P.G., parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso, previa verifica in concreto di una situazione di stabile convivenza e/o a questa equiparabile, la causa sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 9.7.2024 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per ragioni inerenti la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 92 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Lezzi ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio
Attrice in riassunzione
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Controparte_1 C.F._2
Gemma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Convenuto in riassunzione
nonché
PROCURATORE GENERALE CP_2
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.11.2024 ex art. 127 ter cpc.
**********
MOTIVAZIONE
1.Il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 1749/2017, dichiarava la separazione dei coniugi
quindi, rimessa la causa sul ruolo e proseguito il giudizio per la verifica della sussistenza Parte_2 dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, con sentenza n. 3452/2019, decideva definitivamente la causa, accogliendo la domanda di addebito della separazione al marito, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie ( € 200 mensili) e un contributo per la figlia ( € 500 mensili).
Il ha impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Lecce, pronunciata una sentenza non definitiva CP_1
(n. 1085/2020) con la quale ha respinto l'appello nella parte riguardante l'addebito e il contributo al mantenimento della figlia, ha rimesso la causa sul ruolo per escutere un investigatore privato, incaricato dal marito di una indagine sulle frequentazioni della moglie. In esito all'istruttoria, la Corte d'appello di
Lecce, con sentenza definitiva n. 1233/2021 dell'11.11.2021, ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del marito e in favore della moglie, avendo accertato che quest'ultima aveva una relazione
"affettiva" con tale in quanto si era accertata la presenza stabile del Persona_1 Per_1 nell'abitazione della in orari notturni, nei giorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi Pt_1 era una specifica presa di posizione, da parte dell'appellata, in merito a tale circostanza, essendosi la stessa genericamente attestata sull'assenza di prova di una propria convivenza stabile con il . Da tale Per_1 ultima circostanza si ricavava quindi il riconoscimento della relazione affettiva dell'appellata poiché, in mancanza “ di allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa, non potendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzione riguardante il limitato numero di giorni in cui il fu visto uscire Per_1 dalla casa dell'appellata".
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione la affidato a quattro motivi e Pt_1 segnatamente:
a) violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. La ricorrente deduce che la Corte d'appello di Lecce ha violato il divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., consentendo all'appellante l'introduzione di una domanda
2 nuova, la produzione di un nuovo documento, l'ammissione di un nuovo mezzo di prova,
e la violazione del principio del contraddittorio: lamenta che in appello il aveva CP_1 proposto domanda tesa alla revoca dell'assegno per ragioni sopravvenute, differenti da quelle esaminate con la sentenza non definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privato, sicché la Corte aveva errato ad esaminare la domanda, ammettere il documento nuovo e una nuova prova testimoniale, ascoltando l'investigatore.
b) violazione dell'art. 710 c.p.c. e dell'art. 25 Cost., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e costituzionale: la ricorrente deduceva che il aveva CP_1 conferito incarico a una Agenzia Investigativa "per dimostrare una eventuale convivenza" della moglie e prodotto, in grado di appello, la relazione investigativa, chiedendo che venisse escusso
l'investigatore privato, pertanto la domanda di revoca dell'assegno non si basava più - come per
l'intero corso del giudizio innanzi al Tribunale - sull'assunta relazione extraconiugale della Pt_1 dalla quale sarebbe nata la figlia minore, ma sulla nuova "accusa" di convivere stabilmente – dopo la separazione - con un terzo ( all'interno della casa coniugale, sicché risultava Persona_1 chiaramente violato il principio della domanda e sottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che sarebbe spettato in una procedura ex art. 710 c.p.c.. La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuova;
c) violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.: deduceva che il aveva CP_1 appellato la sentenza di prime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimoniale tantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati, tuttavia la Corte d'Appello aveva ciononostante ammesso la prova testimoniale senza poi valutare, in sentenza, le prove (relazione investigativa e prova testimoniale) secondo un "suo prudente apprezzamento";
piuttosto aveva considerato dette risultanze probatorie alla stregua di vere e proprie prove legali, equiparando la relazione investigativa a un atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione.
d) violazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale: la Corte di merito non aveva giudizialmente accertato l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto, non aveva verificato l'esistenza di alcun elemento incidente sul diritto all'assegno, né accertato un progetto di vita intrapreso con il terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materiale;
tuttavia aveva pronunciato "la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno", non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per la revoca dell'assegno ai sensi dell'art. 156 c.c., u.c.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 34728 in data 12 dicembre 2023, rigettati gli altri, accoglieva il quarto motivo di ricorso, che riteneva fondato, perché la Corte d'appello di Lecce effettivamente aveva
3
fatto discendere la revoca dell'assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che si fosse accertato che in talune notti, nell'estate del 2019, il avesse pernottato nell'abitazione Persona_1 della ricorrente, ritenendo accertata sulla base di tale circostanza la "relazione affettiva" tra i due e senza altro aggiungere, se non un poco chiaro riferimento al difetto di "allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa". La motivazione rimaneva a parere della SC pertanto al di sotto del c.d. minimo costituzionale, non consentendo alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (si veda Cass. n. 13248 del 30/06/2020) in quanto non spiegava le ragioni per le quali si era ritenuto che dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma una convivenza o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti, che esclude l'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato.
Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio a questa Corte di appello di Lecce, per provvedere ad un nuovo esame, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
La causa, quindi, con atto di citazione del 23.1.2024 è stata ritualmente riassunta dalla innanzi a Pt_1 questa Corte di appello, affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C., fosse confermato il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore, riattivando ex ante l'obbligo di versamento delle somme, liquidate a tale titolo, con condanna del al pagamento anche delle somme dovute dalla revoca. CP_1
si costituiva in questa fase, insistendo per il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
Acquisito il parere del P.G., parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso, previa verifica in concreto di una situazione di stabile convivenza e/o a questa equiparabile, la causa sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 9.7.2024 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per ragioni inerenti la
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