Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 4
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 307/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 858/2023 pubblicata in data 23 novembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024 da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI elettivamente domiciliata a Bologna via Val d'Aposa n.13 presso e nello studio dell'avv. Gianfranco Focherini e rappresentata e difesa dagli avv. Arturo
Maresca e Marco Conti come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
NZ AN elettivamente domiciliato a Rimini Corso d'Augusto n. 134 presso e nello studio degli avv. Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Contributo di solidarietà
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 09.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti
e i documenti di causa
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva in parte il ricorso proposto da EN AN accertando
l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della sua pensione
e lo condannava a restituire allo stesso le trattenute effettuate a tale titolo al netto della prescrizione maturata fino a marzo 2013 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo
In particolare in tale ricorso EN AN esponeva di essere iscritto alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (DC) e titolare di pensione di vecchiaia anticipata da ottobre 2008 e che la Cassa gli aveva applicato una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004 e delle delibere n. 4 del 28.10.2008, del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati.
Deduceva che dette trattenute fossero illegittime in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento
o deliberazioni della cassa professionale. In conseguenza di ciò chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e del decreto e delle delibere impugnate, la condanna della Cassa Nazionale resistente alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, con inibitoria per il futuro.
Si costituiva la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda
e l'inammissibilità della condanna per il futuro, in via preliminare la prescrizione dei ratei richiesti in restituzione ed insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra.
2 Proponeva appello la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti deducendo con il primo motivo di appello che la motivazione della sentenza fosse viziata in quanto aveva omesso di considerare l'autonomia normativa della DC nel quadro del mutato contesto normativo con particolare riferimento all'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art.
1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L.
n. 147/2013 e all'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011 ed aveva ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla
2
pensione dell'appellato in virtù delle delibere nn.4/2008, 3/2013 e 10/2017.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di valutare la documentazione prodotta.
Con il terzo motivo di appello contestava la sentenza nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute.
Con il quarto motivo di appello contestava in subordine il dies a quo della prescrizione decennale deducendo che la stessa fosse stata interrotta dalla notifica e non dal deposito del ricorso.
Concludeva chiedendo in riforma della sentenza appellata il rigetto delle domande proposte nel ricorso introduttivo da AN EN.
Domandava in subordine che la sentenza impugnata fosse riformata nella parte in cui aveva condannato la DC a restituire a EN AN gli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici nel termine decennale (in luogo di quello minore quinquennale) decorrente dall'iscrizione a ruolo del ricorso (31.3.2023) in luogo di quello della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Cassa
(22.10.2023).
Si costituiva con memoria depositata in data 18 dicembre 2024 EN AN chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 9 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Il primo motivo di appello che attiene alla questione di legittimità del contributo di solidarietà in considerazione della normativa come modificata è infondata per i motivi di cui infra più volte ribaditi da questa Corte d'appello in fattispecie analoghe.
La sentenza del Tribunale di Bologna ha, infatti, correttamente ritenuto
l'illegittimità del contributo di solidarietà alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, evidenziando che allo stesso è stata data continuità anche dalle pronunce più recenti ( cfr. Cass. lav n. 3683/2023) che hanno tenuto conto delle modifiche normative.
Anche questa Corte ritiene di dare seguito alla costante giurisprudenza della
Suprema Corte in materia (v. Cass. n. 603, 982, 16814 del 2019;
n. 27340,
28054, 28055 del 2020;
n. 6897, 29535, 29523, 29382, 18566, 18565, 18570,
36096 del 2022;
4263 del 2023) di cui si condividono le motivazioni ed in
3
ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema Corte.
In particolare si richiamano le pronunce della Suprema Corte n. 603/2019 e n.
23257/2024 che trattano gli argomenti riproposti in questa sede dalla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.
In particolare si legge nella sentenza n. 603/2019 “5. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente.
Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della Cassa.
A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L.
24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con
4
decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della
Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le
Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle
Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma