Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/04/2024, n. 96
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n.206 /2023 RG promossa da
EN S.P.A. Avv.ti Massimiliano Grant e Ilario Alvino
appellante contro
IO ES EL Avv.ti Letizia Parigi e Mauro Montini
appellato/appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 805/2022 pubblicata in data 24.11.2022
all'udienza del 20.2.2024 previa camera di consiglio con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente SENTENZA
Col ricorso in primo grado IV NC LE ha convenuto in giudizio l'ex datore di lavoro IT s.p.a. allegando in fatto che :
- in data 30.05.2018 era stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi diretto al conseguimento della qualifica professionale di Macchinista;
- in data 07.02.2020, dopo un periodo di malattia, era stato ritenuto temporaneamente inidoneo alla mansione dal medico competente che aveva accertato un “quadro psicofisico caratterizzato da tensione emotiva, astenia ed umore flesso, con ridotto interesse verso le cose quotidiane” e aveva fissato una successiva visita al 6 marzo 2020;
era quindi stato sospeso dal lavoro fino al recupero della idoneità, senza retribuzione;
- in data 06.03.2020 il medico competente “stante il quadro psicopatologico attuale, caratterizzato da ansia reattiva generalizzata, tenuto conto di quanto certificato dalla collega psicologa in base al colloquio esperito in sede da cui emerge “…criticità per quanto riguarda
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era quindi proseguita la sospensione dal lavoro sino al 9 settembre, senza retribuzione;
- in data 21.10.2020 egli aveva sostenuto per la seconda volta l'esame scritto per il primo rilascio del Certificato Complementare, ma non lo aveva superato ed era stato sospeso dal lavoro senza retribuzione a partire dal 2.12.2020, per impossibilità sopravvenuta della prestazione e nel vigore del divieto legale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla normativa emergenziale emanata per la pandemia da Covid-19
- in data 11.08.2021, al cessare del divieto, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, identificato nella impossibilità sopravvenuta della prestazione per il mancato conseguimento delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni di macchinista. Il ricorrente aveva impugnato come illegittimi i provvedimenti di sospensione e chiesto la condanna di IT spa al pagamento delle retribuzioni, eventualmente a titolo risarcitorio, per tutti i periodi di sospensione dal lavoro (dal 12 febbraio al 9 settembre 2020 e poi dal 2 dicembre 2020 ad agosto 2021). Aveva impugnato anche il recesso, non ricorrendo a suo dire gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e aveva chiesto ai sensi dell'art.3 comma 1 D.lvo 23/2015 di dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare IT spa al pagamento in suo favore di una indennità pari ad euro 83.003,04 (corrispondente a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.), oltre accessori. IT spa aveva resistito, chiedendo il rigetto di tutte le domande e in ipotesi, in caso di ritenuta illegittimità del licenziamento, che la quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art.3 comma 1 D.lvo 23/2015 fosse contenuta nel minimo.
Il Tribunale ha così deciso:
-1) quanto alla sospensione dal lavoro dal 12 febbraio al 9 settembre 2020, periodo nel quale il ricorrente era stato ritenuto inidoneo alla mansione di macchinista
-ha richiamato l'art.42 Dlvo 81/2008, secondo cui il datore in caso di “..inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di competenza”, e la giurisprudenza di legittimità secondo cui è onere del datore di lavoro provare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti (o anche inferiori) in condizioni ambientali compatibili col suo stato di salute (Cass.4920/2014)
-ha ritenuto che nel caso di specie tale onere non fosse stato assolto, dato che IT non aveva chiarito le ragioni per cui le mansioni impiegatizie ( cui il ricorrente assumeva di potere essere adibito e la cui esistenza era incontestata) sarebbero state non equivalenti, oppure anch'esse incompatibili con lo stato di salute dell'apprendista (circostanza che avrebbe dovuto essere accertata tramite apposita visita medica, una volta valutata l'astratta possibilità di adibizione)
-ha inoltre respinto la contestazione di IT secondo cui tale onere non sussiste dato che l'adibizione temporanea a mansioni diverse da quelle individuate nel piano formativo avrebbe comportato una violazione, fonte di responsabilità contrattuale e soggetta a sanzione amministrativa : quanto alla prima, la giurisprudenza aveva affermato che costituisce inadempimento non rilevante nell'economia del rapporto “l'affidamento all'apprendista, in via
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temporanea e provvisoria, e con l'affiancamento di altro dipendente più esperto, di mansioni in parte diverse da quelle dedotte in contratto” (Cass.4920/2014);
quanto alla sanzione amministrativa, la stessa presupponeva ex art.47 comma 1 D.lvo 81/2015 che
“l'inadempimento nella erogazione della formazione sia addebitabile esclusivamente al datore (il che esclude le ipotesi di ricollocazione per inidoneità), ma anche che fosse tale da impedire la finalità formativa (il che esclude il temporaneo mutamento delle mansioni)”
- ha pertanto ritenuto la sospensione illegittima e riconosciuto il diritto del ricorrente alla retribuzione non percepita a causa del rifiuto datoriale della prestazione, condannando IT al relativo pagamento, con accessori
-2) quanto alla sospensione dal 2.12.2020 e al licenziamento, entrambi motivati dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione individuata nel mancato superamento per la seconda volta della prova d'esame per il conseguimento del Certificato Complementare
-ha richiamato la normativa di riferimento secondo cui detto Certificato è indispensabile per svolgere le mansioni di macchinista (art.4 D.lvo 30.12.2010), il mancato superamento per la seconda volta della prova d'esame preclude in via definitiva il suo conseguimento, il mancato ottenimento del certificato nei tempi richiesti giustifica l'interruzione del percorso formativo (ex art.21 CCNL)
-ha ritenuto che nel caso di specie, nel quale il ricorrente non aveva conseguito il Certificato avendo ripetuto due volte l'esame con esito negativo, fosse sussistente un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, tale da integrare un giustificato motivo di licenziamento ex art.3 L.604/1966 alla stregua della giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. 13662/2018)
-ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento per la sussistenza del giustificato motivo di recesso dovuto al mancato conseguimento del certificato indispensabile per esercitare le mansioni di macchinista a causa del mancato superamento dell'esame (non ricollegabile alla illegittima sospensione dal rapporto da febbraio a settembre 2020, come sostenuto dal ricorrente, avendo IT dimostrato di avere erogato allo stesso ore formative aggiuntive quale recupero mirato)
-ha ritenuto inoltre che “l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la concomitante vigenza del divieto assoluto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ( cfr art 14 comma 2 Dl 104/20 convertito in l. 126/20) hanno giustificato la sospensione del rapporto successiva al 2 dicembre 2020”
-infine, ha compensato le spese processuali per la reciproca soccombenza.
EN SP ha appellato la sentenza con riguardo al punto 1) dalla motivazione per quattro motivi. Col primo denuncia la violazione delle norme di cui agli