Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/06/2024, n. 1272
CA Venezia
Sentenza
28 giugno 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di IA
Prima Sezione civile
R.G. 1509/2022
La Corte d'Appello di IA, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1509/22 promossa con atto di citazione da
BANCA POPOLARE DI VICENZA SP IN L.C.A (C.F. 00204010243), rappresentato
e difeso in giudizio dall'avv. Manuela Malavasi, dall'avv. Roberta Moretti e dall'avv.
Giacomo Ricciardi, con domicilio presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello;
appellante contro
MO SO (C.F. [...]), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gian Luca Varotto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
contro
NT SA AO SP (C.F. 00799960158), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. prof. Valerio Tavormina e dall'avv. Silvia Rosina, con domicilio eletto presso lo
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studio di quest'ultima, come da procura allegata all'atto di citazione in appello nella causa
RG 1591/22;
appellata nonché
nella causa civile R.G. 1591/22 promossa con atto di citazione da
NT SA AO SP (C.F. 00799960158), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. prof. Valerio Tavormina e dall'avv. Silvia Rosina, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
BANCA POPOLARE DI VICENZA SP IN L.C.A (C.F. 00204010243), rappresentato
e difeso in giudizio dall'avv. Manuela Malavasi e dall'avv. Roberto Perrone, con domicilio presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata contro
MO SO (C.F. [...]), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gian Luca Varotto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 941 emessa il 24/5/22 dal Tribunale di CE
(Giudice: dott.ssa Stefania Caparello).
CONCLUSIONI
Per BP PA in lca:
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“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi comprese le domande e istanze riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare, nei termini e per le ragioni esposte in atti, la nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza n. 941/2022, pronunciata dal Tribunale di CE, nel procedimento sub RG
1168/2019, in data 24 maggio 2022, pubblicata in data 25 maggio 2022 (rep. 1504/2022), notificata in data 28 giugno 2022, e comunque, in totale riforma della stessa (anche a prescindere dall'invocata nullità ex art. 112 c.p.c.):
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle do- mande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di CE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- in via di ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
CE a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di IA, Sezione specializzata in materia di Impresa;
- in via preliminare, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione, nei termini e per le ragioni esposte in atti;
- in via preliminare, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le censure/doglianze e do-mande tardivamente proposte in atti da parte avversaria;
- nel merito, rigettare tutte le domande attoree per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto
e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca e/o modifica dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori, ferme tutte le istanze istruttorie formulate in atti dall'esponente nel giudizio di primo grado, da intendersi trascritte e riproposte:
(a) ordinare la verificazione dei documenti disconosciuti ex adverso, ossia:
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(i) il doc. avv. 10, corrispondente anche al ns. doc. 11 ed al doc. 23 IS, prodotto in originale quale ns. doc. C (quest'ultimo non oggetto di valido e tempestivo disconoscimento da parte avversaria a seguito della relativa produzione agli atti);
(ii) il ns. doc. 12, corrispondente anche al doc. 24 depositato da IS e depositato in originale quale ns. doc. D;
(iii) i docc. 25 e 32 IS (quest'ultimo offerto in originale da SA PA S.p.A) disponendo perizia grafica e utilizzando, quali scritture di comparazione, i documenti indicati in atti, anche da SA PA, ed i saggi grafici che si chiede essere acquisiti ex art. 219 c.p.c..
Per la denegata ipotesi in cui, mutando le determinazioni già assunte in primo grado, si ritenesse che le contestazioni avversarie relative all'Allegato Ebis, Allegato Fbis e Allegato
Gbis (prodotti in copia digitale anche quali ns. docc. 42, 43 e 44 oltreché da SA quale doc. 31 e dallo stesso attore quale doc. avv. 8 depositati in originale quali ns. docc. E, F e G) fossero valevoli a configurare un disconoscimento di firma BPVI, per quanto occorrer possa,
e fermo restando che qualsivoglia contestazione in merito ai predetti documenti è pacificamente inammissibile poiché tardiva, rei-tera in via precauzionale e preventiva - ma comunque subordinata rispetto alle preminenti eccezioni di inammissibilità e tardività formulate agli atti - istanza di verifica-zione anche dei predetti documenti;
(b) ordinare al Sig. AS l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia in suo possesso (c.d. copia cliente) munita della sottoscrizione della NC OL di CE S.p.A., dei seguenti contratti:
(i) contratto di conto corrente n. 17/738822 e deposito titoli n. 17/2187603 stipu-lato in data
16 settembre 2010;
(ii) ristampa del contratto di conto corrente n. 17/738822 sottoscritta in data 20 luglio 2011.
(iii) contratto di conto corrente n. n. 756672;
(iv) contratto di conto corrente n. 1109050;
(c) rigettare le istanze istruttorie attoree e dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti da parte attrice odierna appellata nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno esposte in corso di giudizio;
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- in ogni caso, con riserva di ogni occorrenda difesa rispetto alle risultanze della perizia espletata in corso di causa;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata:
(a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi spiegati, con integrale condanna dell'attore odierno appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio (ivi comprese le spese della CTU), nonché alla restituzione di quanto eventualmente già ricevuto dall'esponente e quanto da questa versato al CTU;
(b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (ivi comprese le spese della
CTU), e condanna di
contro
-parte alla restituzione di quanto eventualmente già ricevuto dall'esponente e da questa versato al CTU;
(c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione, con compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio (ivi comprese le spese della
CTU), accertamento che nulla è dovuto a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio
e condanna di controparte alla restituzione di quanto eventualmente già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio e quanto da questa versato al CTU;
(d) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di riforma, con riquantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio secondo i corretti parametri tabellari ministeriali e corretta applicazione della compensazione delle spese di lite per come disposta nel primo grado di giudizio (1/3), e ripartizione dei costi di CTU nei termini esposti in atti.
Per IS:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di IA: per tutti i motivi e le argomentazioni esposti nell'atto di citazione in appello dell'esponente, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado (da aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.);
rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione;
premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso
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A) riformare la sentenza del Tribunale di CE n. 941/2022, e, per l'effetto ed in ogni caso, respingere integralmente le domande dell'attore in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti
B) in via subordinata e riconvenzionale, per la denegata ipotesi in cui venisse confermata la nullità/inefficacia totale e/o parziale del contratto di affidamento di cui è causa e venisse ritenuta ammissibile/fondata la domanda di accertamento negativo del credito formulata dall'attore, condannare il sig. AS a restituire, ex art. 2033 c.c., a SA PA s.p.a. le somme per l'effetto indebitamente ricevute e non ancora rimborsate (pari ad 500.000 o alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa), oltre interessi legali dalla data di incasso alla data odierna ed interessi legali di mora ex art. 1284, comma
4, c.c., dalla data odierna al saldo, con capitalizzazione semestrale;
C) in via istruttoria rigettare ogni avversa istanza in quanto inammissibile, esplorativa ed irrilevante;
ferme le eccezioni preliminari sollevate e gli oneri di allegazione e prova gravanti su controparte, ammettersi, occorrendo, i seguenti capitoli di
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