Corte d'Appello Messina, sentenza 03/05/2024, n. 426
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Testo completo
N.513/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1)Dott. Maria Pina Lazzara Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 513/2021 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del
4.12.2023
vertente tra
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3 c.f. e numero iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 , in persona dell'avv. Daniele Peccianti in forza di
procura speciale ai rogiti del dott. Mario Zanchi notaio in Siena in data 6.06.2018 rep. n. 36893 racc. n. 18357
registrata in Siena il 7.06.2018 al n. 3323 serie IT a firma avv. Quagliana Riccardo Renzo Filippo a ciò
espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.03.2014 ai sensi del vigente
Statuto e della conseguente procura speciale ai rogiti del dott. Mario Zanchi notaio in Siena in data
12.05.2014 rep. n. 33190 racc. n. 15728 registrata in Siena il 15.05.2014 al n. 2401 serie IT, elettivamente
domiciliata in SI via S. Filippo Bianchi n. 48 nello studio dell'avv. Maurizio Parisi che la rappresenta e
difende in forza della procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di impugnazione;
Appellante
e
LA del Fallimento Cafer s.c.r.l. in persona del curatore avv. Micaela Tramonte, autorizzato a costituirsi
in giudizio con provvedimento del G.D. del 25.08.2021, elettivamente domiciliato in SI via Industriale
n. 110 presso lo studio dell'avv. Francesco Visall, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su
foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1844/20 emessa dal BU di SI in data 10.12.2020 e
pubblicata in pari data
Conclusioni dei procuratori delle parti: : come da note scritte depositate ex artt.127 ter e 35 d.lgs. 149/2022
in data 24.11.2023 da parte appellante e 30.11.2023 per parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notifica, la LA del Fallimento Calfer s.c.r.l. conveniva in giudizio
davanti al BU di SI la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo la revoca ex art. 67 c. 2
L.Fall. delle rimesse CArie effettuate sul c.c. 7556.35 a far data dal 31.03.2003 al 30.06.2003 per il
complessivo importo di € 79.895,50.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., contestando la fondatezza
delle domande ex adverso formulate e chiedendone il rigetto .
Con la sentenza impugnata il BU , in accoglimento della domanda, dichiarava inefficaci ex art. 76 L.F.
le rimesse solutorie e condannava la CA convenuta al pagamento in favore della LA dell'importo
di € 79.895,50, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, ponendo a
carico della stessa anche quelle di c.t.u..
Avverso la sentenza , la Banca Monte dei Paschi di Siena .p.a. proponeva appello .
Si costituiva la LA , che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza resa all'udienza del 17.12.2021 la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la
declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle
conclusioni all'udienza del 14.11.2022 .
Dopo un rinvio per carico di ruolo, disposta con decreto del Presidente di Sezione del 7.09.2023 la trattazione
scritta , la Corte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito telematico di note, poneva la causa in
decisione previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISION
1-.Con il primo motivo di gravame , la CA appellante eccepisce la nullità della sentenza per difetto di prova
in ordine all'individuazione delle rimesse revocabili.
Nel lamentare l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto utilizzabile, ai
fini della contestata valutazione, il criterio del “saldo per valuta” ( che deriva dal posizionamento delle partite
in virtù della data di maturazione degli interessi), l'appellante assume che, per principio giurisprudenziale
consolidato, occorre fare riferimento a quello del “saldo disponibile” , non essendo idoneo neanche quello
del “saldo contabile” ( che riflette la registrazione delle operazioni in ordine meramente cronologico)
Rileva che a tale criterio si è uniformata la stessa Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dal primo
decidente a sostegno del convincimento espresso ed evidentemente interpretata in maniera scorretta.
Richiama le conclusioni del c.t.u. in merito alla impossibilità di verificare “le date in cui le varie operazioni
compiute sul conto siano divenute disponibili”, pure ribadite nella relazione integrativa.
In via gradata, la CA appellante sostiene la irrevocabilità della rimessa di del 4.04.2003, in quanto
effettuata oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento per effetto della sentenza del 7.04.2004
2.- Con il secondo motivo di gravame , la CA appellante eccepisce la nullità della sentenza nella parte in
cui era stata rigettata l'eccezione di esistenza di “operazioni bilanciate” irrevocabili.
Sotto un primo profilo, evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal primo decidente, detta
eccezione era stata tempestivamente formulata già nella comparsa di costituzione (pagg. 2 e 3 ), in cui era
stato segnalato che la provvista di € 17.000 del 4.04.2003 era stata immediatamente utilizzata dalla
correntista con l'assegno n. 29293 dello stesso giorno e che il versamento di € 19.000,00 del 14.04.2003
aveva creato la provvista relativa all'assegno 29299 del 15.04.2003.
Sotto altro profilo, evidenzia che lo stesso c.t.u. aveva rilevato l'esatto “incastro numerico di coeve operazioni
di segno opposto” e osserva che la prova dell'accordo può essere desunta anche da “facta concludentia”,
quali, nella specie, :
- l'esatta specularità di versamenti e prelevamenti dal punto di vista cronologico e contabile;
- il collegamento delle operazioni sotto il profilo finalistico, essendo entrambi i versamenti volti a
creare la provvista necessaria all'emissione dei due assegni;
- la coincidenza del saldo esistente prima e dopo il compimento di ciascuna operazione.
3.- Con il terzo motivo di gravame , la CA appellante eccepisce la nullità della sentenza nella parte in cui il
primo decidente aveva rigettato l'eccezione di irrevocabilità degli accrediti di € 20.000,00 del 14.04.2003 e
del 14.05.2003.
Nel contestare il convincimento del BU, evidenzia l'esistenza di rimesse effettuate in esecuzione del
contratto di anticipazioni contro cessione di crediti del 14.01.2003 sulla base di una valutazione di fatto non
contestata dall'appellante,prodotto in atti e rileva che anche il c.t.u. era pervenuto a simili conclusioni.
Rileva, in proposito, di aver anticipato la somma di € 60.000,00 a fronte delle fatture n.150 del 31.07.2002,
n.204 del 30.09.2002 e 242 del 31.10.2002 emesse nei confronti della società Demoter s.r.l. e di essere
divenuta titolare del credito e non semplicemente mandataria all'incasso.
Ribadisce , pertanto, la irrevocabilità delle rimesse, citando a supporto dell'assunto varie pronunce della
Corte di Cassazione.
Aggiunge che anche deve ritenersi irrevocabile anche la rimessa di € 3.893,50, derivante dal riscatto di una
polizza assicurativa e, pertanto, integrante un pagamento effettuato da un terzo in adempimento di un
obbligo proprio.
4.-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della sentenza per insussistenza del
presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza.