Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 61
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
Ufficio Centrale Italiano U.C.I. Soc. Cons. a R.L. (P.IVA 01535380156), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tedeschi ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Adigetto n. 11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
EI IE IA, nata in data [...] a [...], residente in
Haslangstr. 25, D-85049 Ingolstadt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Markus Wenter, Rosalba Marsico e Donatella
Barbazeni ed elettivamente domiciliato a Verona, corso Porta Nuova 70, presso lo studio di quest'ultima;
appellata - appellante incidentale
CR UN DA, domiciliato ex lege presso Ufficio Centrale Italiano U.C.I. Soc. Cons. a R.L., appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per l'Ufficio Centrale Italiano U.C.I. Soc. Cons. a R.L.
IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Unico Dottoressa Cristiana Bottazzi, nel procedimento R.G. 1312/2020, pubblicata in data 17.5.2023 e notificata in data
5.6.2023, respingersi tutte le domande formulate dalla signora IA EI
IE nei confronti di UCI Ufficio Centrale Italiano Soc. Cons. a r.l. e CR UN
DA, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora IA EI IE alla restituzione ad UCI, Ufficio
Centrale Italiano Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 742.389,10, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una concorrente responsabilità del convenuto CR UN DA nella determinazione dell'evento per cui è causa, ridursi secondo giustizia il risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'attrice dall'impugnata sentenza e, conseguentemente, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora IA EI IE alla restituzione ad UCI, Ufficio
Centrale Italiano Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., della somma pagata in eccedenza rispetto a quanto verrà accertato nel presente giudizio, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN OGNI CASO:
Respingersi l'avversario appello incidentale perché infondato in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi, sia di primo che di secondo grado di giudizio, con condanna della convenuta al pagamento della Tassa di Registro delle sentenze di I° e di II° grado.
pagina 2 di 17 IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale per le ragioni tutte esposte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. di I° grado, che vengono integralmente richiamate, e ci si oppone altresì all'ammissione di una CTU dinamico ricostruttiva, evidenziando
l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza non avendo controparte espressamente precisato in sede di precisazione delle conclusioni di I° grado di reiterare tale specifica istanza istruttoria
Per EI IE IA
In via principale, nel merito: per i motivi dedotti in comparsa di costituzione con appello incidentale di data 26 ottobre 2023, rigettare l'appello principale proposto da U.C.I. Ufficio Centrale Italiano soc. cons. a r.l.;
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Dott.ssa Cristiana
Bottazzi nel proc. N. 1312/2020, pubblicata in data 17.05.2023 e notificata in data 05.06.2023, accogliere in punto responsabilità la domanda come proposta in primo grado dall'attrice sig.ra IA IE EI, odierna appellata, come di seguito riportata:
In via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente maggioritaria del sig. UN DA CR nella misura del 70% nella causazione del sinistro stradale occorso in data 16.05.2016 alla signora EI
IE IA - sulla strada regionale 249- Comune di Torri del Benaco - quando la medesima, in sella alla propria bicicletta, veniva urtata dalla motocicletta a tre ruote Tribike Boom, modello “Low Rider Muscle” di proprietà e condotto dal sig.
CR UN DA;
2) confermare che il danno alla persona subito dalla sig.ra
IA EI IE, è pari alla misura di Euro 1.153.420,19, che il danno per spese di assistenza domiciliare è pari ad Euro 211.698,03, che il danno per spese di consulenza tecnica ammonta ad Euro 1.615,04, che il danno da lucro cessante
è pari ad Euro 13.722,99, come liquidati in sentenza di prime cure e non contestati;
3) accertare e dichiarare che il danno per spese mediche future ammonta ad Euro 19.000,00 e quello per spese di ristrutturazione dell'abitazione subito dalla sig.ra spese ristrutturazione ammonta ad Euro 2.061,86;
pagina 3 di 17 4) accertare e dichiarare, quindi, il danno complessivo della sig.ra EI nella misura di Euro 1.401.518,11, comprensiva anche delle spese sostenute dalla sig.ra EI per ristrutturazione e spese future, come precisato in narrativa, che in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità, comunque si chiedono.
5) accertare il nesso di causa tra il sinistro stradale per cui è causa e le lesioni subite dall'attrice;
5) per l'effetto, accertata la responsabilità del convenuto nella percentuale come sopra indicata, prevalente e maggioritaria nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 70% in capo al sig. CR UN DA, condannare l'UCI
- Ufficio Centrale Italiano soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra IA IE EI, oltre a quanto già dallo stesso corrisposto, della somma ulteriore di Euro 286.334,54, risultante dalla differenza tra la somma di Euro 981.062,68 (70% di Euro
1.401.518,11) ed Euro 694.728,14, in quanto già corrisposta a titolo di capitale a seguito della pronuncia di primo grado, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo.
In ogni caso: confermare la condanna in punto spese di lite di primo grado comprese quelle di CTU già corrisposte, con l'ulteriore carico per parte convenuta delle spettanze professionali e spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, CNPA ed IVA come per legge, oltre il pagamento della tassa di registro.
In via istruttoria: per dovere di difesa, si insiste nella richiesta di ammissione di
CTU- dinamico ricostruttiva, come formulata in seconda memoria di data
11.11.2020, richiesta mai abbandonata, in ragione della condotta processuale e la linea difensiva della parte attrice in primo grado, oltre che per l'ammissione della prova per testi sui capitoli formulati nella medesima memoria.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, IA EI IE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona UN DA CR e l'UCI Ufficio Centrale
pagina 4 di 17
Italiano soc. cons., esponendo che:
- il 16.5.2016 alle ore 14.15 l'attrice, che all'epoca aveva 32 anni, stava percorrendo la strada regionale 49, in direzione Peschiera del Garda –
Malcesine, alla guida della propria bicicletta da corsa con il casco allacciato, preceduta dall'allora fidanzato MI KL ER, anch'egli in sella a una bicicletta, quando un motociclo a tre ruote di proprietà e condotto da UN
DA CR invadeva la sua corsia di marcia;
- la ruota anteriore della bicicletta e il tubolare esterno di protezione della ruota sinistra del motociclo urtavano di striscio tra loro, l'attrice veniva disarcionata in avanti verso sinistra e il suo capo sbatteva contro il fianco e il parafango sinistro della ruota posteriore del motociclo. Compiendo una rotazione antioraria con il corpo, ella superava in volo la parte posteriore del motociclo e si arrestava nella propria corsia di marcia;
- a causa del sinistro, avendo subito lesioni gravissime, veniva trasportata presso l'Ospedale di Verona Borgo Trento, mentre il CR e la moglie che viaggiava con lui restavano illesi;
- subito dopo il sinistro, il motociclista posizionava il proprio motociclo diversi metri più avanti, nella propria carreggiata, mentre il suo fidanzato, per soccorrerla, spostava la bicicletta e la portava in albergo prima di raggiungere
l'Ospedale;
- gli Agenti della Polizia Stradale di Verona, Distaccamento Bardolino, intervenivano sul luogo dopo quarantacinque minuti dal sinistro e rinvenivano una traccia ematica a distanza di 0,80 metri dal margine destro della carreggiata da ella percorsa;
- la predetta veniva intubata e trasportata presso la Clinica Universitaria di
Verona in prognosi riservata;
dimessa dalla rianimazione il 27.5.2016, veniva trasferita in Germania presso la Clinica di Murnau fino al 18.8.2016, data in cui veniva dimessa e trasferita presso la Clinica Specialistica per Riabilitazione
Neurologica Beelitz-Heilstatten fino al 16.12.2016;
- a causa del sinistro, ella soffriva di una paraplegia completa con forza quasi conservata agli arti superiori ma nessuna sensibilità agli arti inferiori, né a
pagina 5 di 17
livello genitale, né sfinteriale;
accusava inoltre deficit di memoria, soprattutto
a breve termine;
aveva diverse cicatrici sul corpo e sul viso;
avrebbe avuto per sempre bisogno di assistenza, non avrebbe più potuto muoversi senza sedia a rotelle, avrebbe avuto bisogno di cateteri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
Ufficio Centrale Italiano U.C.I. Soc. Cons. a R.L. (P.IVA 01535380156), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tedeschi ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Adigetto n. 11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
EI IE IA, nata in data [...] a [...], residente in
Haslangstr. 25, D-85049 Ingolstadt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Markus Wenter, Rosalba Marsico e Donatella
Barbazeni ed elettivamente domiciliato a Verona, corso Porta Nuova 70, presso lo studio di quest'ultima;
appellata - appellante incidentale
CR UN DA, domiciliato ex lege presso Ufficio Centrale Italiano U.C.I. Soc. Cons. a R.L., appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 957/2023 del Tribunale di Verona pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per l'Ufficio Centrale Italiano U.C.I. Soc. Cons. a R.L.
IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Unico Dottoressa Cristiana Bottazzi, nel procedimento R.G. 1312/2020, pubblicata in data 17.5.2023 e notificata in data
5.6.2023, respingersi tutte le domande formulate dalla signora IA EI
IE nei confronti di UCI Ufficio Centrale Italiano Soc. Cons. a r.l. e CR UN
DA, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora IA EI IE alla restituzione ad UCI, Ufficio
Centrale Italiano Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 742.389,10, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una concorrente responsabilità del convenuto CR UN DA nella determinazione dell'evento per cui è causa, ridursi secondo giustizia il risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'attrice dall'impugnata sentenza e, conseguentemente, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante della somma di euro
742.389,10 in data 30.6.2023 in esecuzione della sentenza impugnata, condannarsi la signora IA EI IE alla restituzione ad UCI, Ufficio
Centrale Italiano Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., della somma pagata in eccedenza rispetto a quanto verrà accertato nel presente giudizio, oltre interessi dalla corresponsione al saldo;
IN OGNI CASO:
Respingersi l'avversario appello incidentale perché infondato in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi, sia di primo che di secondo grado di giudizio, con condanna della convenuta al pagamento della Tassa di Registro delle sentenze di I° e di II° grado.
pagina 2 di 17 IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale per le ragioni tutte esposte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. di I° grado, che vengono integralmente richiamate, e ci si oppone altresì all'ammissione di una CTU dinamico ricostruttiva, evidenziando
l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza non avendo controparte espressamente precisato in sede di precisazione delle conclusioni di I° grado di reiterare tale specifica istanza istruttoria
Per EI IE IA
In via principale, nel merito: per i motivi dedotti in comparsa di costituzione con appello incidentale di data 26 ottobre 2023, rigettare l'appello principale proposto da U.C.I. Ufficio Centrale Italiano soc. cons. a r.l.;
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 957/2023, emessa dal
Tribunale di Verona, Sezione II civile, in persona del Giudice Dott.ssa Cristiana
Bottazzi nel proc. N. 1312/2020, pubblicata in data 17.05.2023 e notificata in data 05.06.2023, accogliere in punto responsabilità la domanda come proposta in primo grado dall'attrice sig.ra IA IE EI, odierna appellata, come di seguito riportata:
In via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente maggioritaria del sig. UN DA CR nella misura del 70% nella causazione del sinistro stradale occorso in data 16.05.2016 alla signora EI
IE IA - sulla strada regionale 249- Comune di Torri del Benaco - quando la medesima, in sella alla propria bicicletta, veniva urtata dalla motocicletta a tre ruote Tribike Boom, modello “Low Rider Muscle” di proprietà e condotto dal sig.
CR UN DA;
2) confermare che il danno alla persona subito dalla sig.ra
IA EI IE, è pari alla misura di Euro 1.153.420,19, che il danno per spese di assistenza domiciliare è pari ad Euro 211.698,03, che il danno per spese di consulenza tecnica ammonta ad Euro 1.615,04, che il danno da lucro cessante
è pari ad Euro 13.722,99, come liquidati in sentenza di prime cure e non contestati;
3) accertare e dichiarare che il danno per spese mediche future ammonta ad Euro 19.000,00 e quello per spese di ristrutturazione dell'abitazione subito dalla sig.ra spese ristrutturazione ammonta ad Euro 2.061,86;
pagina 3 di 17 4) accertare e dichiarare, quindi, il danno complessivo della sig.ra EI nella misura di Euro 1.401.518,11, comprensiva anche delle spese sostenute dalla sig.ra EI per ristrutturazione e spese future, come precisato in narrativa, che in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità, comunque si chiedono.
5) accertare il nesso di causa tra il sinistro stradale per cui è causa e le lesioni subite dall'attrice;
5) per l'effetto, accertata la responsabilità del convenuto nella percentuale come sopra indicata, prevalente e maggioritaria nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 70% in capo al sig. CR UN DA, condannare l'UCI
- Ufficio Centrale Italiano soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra IA IE EI, oltre a quanto già dallo stesso corrisposto, della somma ulteriore di Euro 286.334,54, risultante dalla differenza tra la somma di Euro 981.062,68 (70% di Euro
1.401.518,11) ed Euro 694.728,14, in quanto già corrisposta a titolo di capitale a seguito della pronuncia di primo grado, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo.
In ogni caso: confermare la condanna in punto spese di lite di primo grado comprese quelle di CTU già corrisposte, con l'ulteriore carico per parte convenuta delle spettanze professionali e spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, CNPA ed IVA come per legge, oltre il pagamento della tassa di registro.
In via istruttoria: per dovere di difesa, si insiste nella richiesta di ammissione di
CTU- dinamico ricostruttiva, come formulata in seconda memoria di data
11.11.2020, richiesta mai abbandonata, in ragione della condotta processuale e la linea difensiva della parte attrice in primo grado, oltre che per l'ammissione della prova per testi sui capitoli formulati nella medesima memoria.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, IA EI IE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona UN DA CR e l'UCI Ufficio Centrale
pagina 4 di 17
Italiano soc. cons., esponendo che:
- il 16.5.2016 alle ore 14.15 l'attrice, che all'epoca aveva 32 anni, stava percorrendo la strada regionale 49, in direzione Peschiera del Garda –
Malcesine, alla guida della propria bicicletta da corsa con il casco allacciato, preceduta dall'allora fidanzato MI KL ER, anch'egli in sella a una bicicletta, quando un motociclo a tre ruote di proprietà e condotto da UN
DA CR invadeva la sua corsia di marcia;
- la ruota anteriore della bicicletta e il tubolare esterno di protezione della ruota sinistra del motociclo urtavano di striscio tra loro, l'attrice veniva disarcionata in avanti verso sinistra e il suo capo sbatteva contro il fianco e il parafango sinistro della ruota posteriore del motociclo. Compiendo una rotazione antioraria con il corpo, ella superava in volo la parte posteriore del motociclo e si arrestava nella propria corsia di marcia;
- a causa del sinistro, avendo subito lesioni gravissime, veniva trasportata presso l'Ospedale di Verona Borgo Trento, mentre il CR e la moglie che viaggiava con lui restavano illesi;
- subito dopo il sinistro, il motociclista posizionava il proprio motociclo diversi metri più avanti, nella propria carreggiata, mentre il suo fidanzato, per soccorrerla, spostava la bicicletta e la portava in albergo prima di raggiungere
l'Ospedale;
- gli Agenti della Polizia Stradale di Verona, Distaccamento Bardolino, intervenivano sul luogo dopo quarantacinque minuti dal sinistro e rinvenivano una traccia ematica a distanza di 0,80 metri dal margine destro della carreggiata da ella percorsa;
- la predetta veniva intubata e trasportata presso la Clinica Universitaria di
Verona in prognosi riservata;
dimessa dalla rianimazione il 27.5.2016, veniva trasferita in Germania presso la Clinica di Murnau fino al 18.8.2016, data in cui veniva dimessa e trasferita presso la Clinica Specialistica per Riabilitazione
Neurologica Beelitz-Heilstatten fino al 16.12.2016;
- a causa del sinistro, ella soffriva di una paraplegia completa con forza quasi conservata agli arti superiori ma nessuna sensibilità agli arti inferiori, né a
pagina 5 di 17
livello genitale, né sfinteriale;
accusava inoltre deficit di memoria, soprattutto
a breve termine;
aveva diverse cicatrici sul corpo e sul viso;
avrebbe avuto per sempre bisogno di assistenza, non avrebbe più potuto muoversi senza sedia a rotelle, avrebbe avuto bisogno di cateteri
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