Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 256

CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 256
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 256
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1163/2024 RGAC, vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Scalea (CS), via Martiri16 marzo, n. 8, presso lo studio dell'avv.
Anna Manco che la rappresenta e difende;

Appellante.
E
nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in ME BR (CS), via Vittorio Veneto, n. 6, presso lo studio dell'avv. Patrizia Naccarato che lo rappresenta e difende.
Appellato
con l'intervento del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della medesima impugnata sentenza, rigettare la domanda del addebitando allo stesso la colpa Pt_2
della pronunciata separazione o, in subordine, confermare la stessa senza addebito, condannandolo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto; in ogni caso
con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'Erario di quelle dovute alla sig.ra
, già ammessa al gratuito patrocinio e con domanda in corso anche per questo grado al Pt_1
COA di Catanzaro;
in via gradata con compensazione totale”.
PER L'APPELLATO: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia così provvedere: a) rigettare l'appello proposto da controparte perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
b) condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e compenso professionale di avvocato del presente giudizio di appello”.
PER IL P.G.: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< ha adito l'intestato Tribunale per Parte_2
ottenere la pronuncia della separazione personale da stante il matrimonio civile Parte_1
con lei contratto in Amantea il 15.05.2010 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 2, parte I, anno 2010), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il rapporto coniugale si è irrimediabilmente logorato a causa del grave comportamento tenuto dalla moglie, la quale, in spregio ai doveri di cui all'art. 143 c.c. ed in malafede, lo ha minacciato di abbandonare il tetto coniugale e di separarsi se non le avesse donato la nuda proprietà della casa coniugale, promettendogli, altresì, che, ricevuta tale donazione, lo avrebbe assistito vita natural durante, poiché gravemente ammalato (in quanto affetto da gravi patologie fisiche e psichiche) e bisognoso di continua assistenza materiale e morale;
dunque, con atto notarile del 27.10.2015, Parte_1
approfittando del grave stato di salute psichica in cui versava, è riuscita a farsi donare la nuda proprietà della casa coniugale (atto da lui poi impugnato presso il Tribunale di Paola con l'istaurazione del giudizio, ancora pendente, iscritto al R.G. n. 1124/2020), costituente, tra l'altro, l'unico immobile da lui posseduto e per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo con il versamento di una rata mensile di euro 412,00; altresì, sempre per assecondare le continue richieste (anche economiche) della moglie, ha contratto altri debiti ricorrendo ad ulteriori finanziamenti, come quelli per l'acquisto del mobilio e di vari suppellettili per l'arredo della
casa coniugale;
tuttavia, la moglie, una volta ottenuta la proprietà di tale abitazione
(completamente arredata), ha iniziato a tenere comportamenti contrari ai doveri coniugali, omettendo di assisterlo ed abbandonando il tetto coniugale;
infatti, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, la moglie, con la scusa di recarsi al Nord Italia per far visita al RA, ha illegittimamente abbandonato la casa coniugale, lasciandolo in uno stato di completo abbandono morale e materiale;
peraltro, tale situazione ha particolarmente aggravato le sue condizioni di salute, in quanto, rimasto da solo e non essendo in grado di provvedere a sé stesso a causa delle proprie patologie, il 29.01.2020 è caduto rovinosamente, fratturandosi il malleolo peroneale destro, ed ancora il 23.02.2020, cadendo nuovamente, si è procurato ulteriori lesioni;

quindi, avendo necessità di essere costantemente assistito, è stato costretto a ricoverarsi, per un lungo periodo di tempo, presso la casa di cura Villa Caterina sita in Longobardi;
la moglie anche in occasione di detti ricoveri ospedalieri e della lunga degenza presso la citata casa di cura non gli ha prestato alcuna assistenza, avendolo completamente abbandonato;
pertanto, in data 11.03.2020, ha presentato presso i Carabinieri di Amantea una denuncia/querela contro la moglie per il reato di cui all'art. 570 c.p. e ogni altro ravvisabile nei fatti esposti;
Parte_1 ha, pertanto, violato sia l'obbligo di prestare assistenza morale e materiale al coniuge previsto dall'art. 143 c.c., sia quello di coabitazione contemplato dalla medesima norma, avendo abbandonato il tetto coniugale;
per quanto concerne, invece, la sua situazione economica, ha impegnato quasi tutta la pensione che percepisce (quale unica fonte di reddito), pari all'importo mensile di euro 1.497,48, per far fronte ai debiti contratti per l'acquisto sia della casa coniugale
(stante l'accensione di un mutuo con una rata mensile di euro 412,00), sia del mobilio e dei suppellettili della stessa abitazione, sicché, dovendo anche provvedere al pagamento di varie spese ed utenze, gli residua la somma mensile di euro 470,00, con cui deve far fronte alle spese mediche e all'acquisto di farmaci indispensabili per la cura delle diverse patologie da cui è affetto. Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art.151, commi 1 e 2, c.c., Parte_2
ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, di pronunciare la
[...]
separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di assegnazione della Parte_1
casa coniugale in suo favore e vittoria delle spese e competenze di lite. A fronte della contumacia di con ordinanza presidenziale del 3.06.2021, nell'adottare i Parte_1 provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c., è stata disattesa la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da stante l'assenza Parte_2 di figli. Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto dell'8.06.2021, nulla ha opposto. Altresì, con ricorso depositato il 31.05.2021, ha instaurato il Parte_1
giudizio di separazione dei coniugi iscritto al R.G. n. 756/2021. La stessa, premesso di aver contratto matrimonio in Amantea in data 15.05.2010 con in costanza del Parte_2
quale non sono nati figli, ha rilevato che, da alcuni anni, il menage coniugale ha subito una forte crisi per esclusiva colpa del marito, il quale, durante il matrimonio, ha sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento schiavista, trattandola come una serva ed ingiuriandola di continuo;

lo stesso, altresì, non ha mai contribuito (se non in minima parte) alle spese familiari, costringendola a prestare attività lavorativa come domestica presso qualche famiglia e trattenendo i relativi guadagni;
dal 26.01.2020, si è trasferita a Scalea, ove svolge saltuariamente lavoro come domestica o badante;
lei ha problemi di salute e necessita di cure poiché affetta da tromboflebite, invece percepisce una pensione mensile di Parte_2
euro 1.900,00, quale ex carabiniere. Pertanto, essendo divenuta la situazione insostenibile per esclusiva responsabilità del marito, ha chiesto la pronuncia della separazione da Parte_2
con addebito a carico dello stesso;
la corresponsione da parte del coniuge di un
[...]
assegno di mantenimento in suo favore pari alla somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
l'assegnazione della casa coniugale, essendone la nuda proprietaria come da atto di donazione del 27.10.2015.
con comparsa depositata il 20.09.2021, costituendosi nel giudizio instaurato Parte_2
dalla moglie, ha fermamente impugnato quanto da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi