Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2024, n. 3801

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2024, n. 3801
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3801
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa V D S - Presidente -
- dr. V S - Consigliere -
- dr. V R C - Consigliere relatore - all'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1398 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Parte_1 con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti rilasciata in primo grado, Controparte_1 dall'avvocato M T, con il quale e presso li quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
NONCHÉ
Controparte_2 Controparte_2
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito Notaio in
[...] Persona_1
F, in data 22.3.2024 (rep. 37875, racc. 7131), dall'avvocata Paola Tortatoi, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell . CP_2
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4241/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, III sezione lavoro e pubblicata in data 26.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 7.11.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in
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primo grado da , ha condannato il «al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 del ricorrente della somma di euro 2.909,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva», a titolo di adeguamento della mercede spettante al detenuto lavoratore, in relazione alle attività lavorative da lui svolte nel lasso temporale dal giugno 2012 al settembre 2016, presso le varie Case Circondariali ove era stato via via ristretto.
Il interpone appello contro questa decisione, alla quale addebita di Parte_1 aver erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado. Chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di «dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2011 – 2017 (o, subordinatamente, quelle antecedenti il quinquiennio dalla diffida del 29.04.2021)».
resiste all'impugnazione, diffusamente argomentando sulla sua infondatezza, Controparte_1 così
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