Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/10/2024, n. 397
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Testo completo
R.G. 159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 159 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
CI EL (C.F. [...]) e SA US (C.F.
[...]) elettivamente domiciliati in ST presso lo studio dell'avv.
Rossella Oppo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
appellanti
contro
MARATHON SPV S.R.L. con socio unico (C.F. 05048650260), con sede legale in Conegliano, via V.
Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa HOIST ITALIA S.R.L. (C.F.
128 98671008), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con
rappresentanza, in forza di procura a rogito Notaio Giorgio Pertegato di Pordenone del
20.12.2022 (Rep. n. 312209) di “Banca Finanziaria Internazionale S.p.a.” (C.F. 04040580963), con
sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, che ha incorporato per fusione la Securitisation
Services S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo in virtù di procura speciale a
rogito del Notaio Giovanni Giuliani di Roma del 17.3.2020, Rep. n. 71.029, elettivamente
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Giampietro Perisi
appellata
Oggetto: mutuo e finanziamento con carta revolving.
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle
seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: come da atto di citazione in appello: “l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma dell'ordinanza Repert. N.
181/2023 del 27.03.2023 emessa dal Tribunale di ST (R.G. 1328//2021) voglia accogliere le
conclusioni già riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e negli altri atti
del giudizio di primo grado che di seguito si trascrivono: IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo o
comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 298/2021 R.G. 168/2021 emesso dal Tribunale di
ST per difetto di legittimazione attiva della società Marathon SPV S.r.l.;
NEL MERITO 1) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 298/2021 o in subordine la
sua revoca, con tutte le conseguenze di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE 2) accertare e dichiarare
la nullità e l'inefficacia, ai sensi per gli effetti dell'art. 1418 del cod. civ. dei contratti di
finanziamento sopra indicati, per i motivi esposti in narrativa ed in particolar modo per la
violazione degli artt. 1284 – 1815 - 1346 – 1344 – 1469 bis del cod. civ. e degli artt. 117 e 118 del
d.Lgs. n. 385/1993;
3) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, ai sensi per gli effetti dell'art.
1419 comma 1 del cod. civ. dei contratti di finanziamento sopra indicati per i motivi esposti in
narrativa ed in particolar modo per la violazione dell'art. 1 della Legge n. 24/2001, dell'art. 644
del c.p. e dell'art. 1815 del cod. civ;
oppure in via subordinata, dichiarare la nullità dei suddetti contratto di finanziamenti nella parte che prevede l'applicazione di interessi in misura superiore ai tassi soglia, di natura anatocistica ed
in misura contraria alla vigente normativa in materia, nonché di qualsiasi altra clausola che
preveda condizioni inique e, per l'effetto accertare la minor somma dovuta in relazione a quanto
esposto e dedotto nel presente atto, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che
individui e verifichi l'entità, nella misura del saggio legale tempo per tempo vigenti degli interessi
applicati sul capitale, degli interessi di mora e di ogni altro costo;
4) accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 385/1993 delle
variazioni dell'interesse ultralegale, delle commissioni e delle spese e remunerazioni a qualsiasi
titolo pretese, gravanti sui rapporti di finanziamento in oggetto;
5) condannare la società
Marathon SPV S.r.l alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre
gli interessi legali in favore degli opponenti;
IN VIA SUBORDINATA 6) accertare e dichiarare
l'annullamento dei contratti di finanziamento in oggetto ex art. 1427 e 1439 del cod. civ. e/o per
violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti e, comunque,
nell'ipotesi in cui siano state previste, dichiarare le clausole relative alla previsione di interessi di
mora in esubero ai limiti di cui alla legge 108/96, come clausola penale vessatoria e ridurla ai sensi
dell'art. 1384 e seg. del cod. civ;
IN VIA ULTERIORE SUBORDINATA 7) previa dichiarazione di nullità
delle clausole relative alla previsione degli interessi in esubero ai limiti di cui alla legge 108/96,
indicare le somme eventualmente ancora dovute;
IN OGNI CASO 8) con vittoria di spese e
competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse della appellata: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, Disattesa e
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. in via preliminare - sospendere il presente
giudizio al fine di consentire la proposizione del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n.
28/10, ponendo tale onere a carico della Marathon SPV S.r.l.;
provvedendo nel merito - rigettare
l'appello proposto dai Sigg. IN GE e AB IU con atto notificato in data 27.4.2023,
per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza n. 181, emessa dal
Tribunale Civile di ST (Dott. Nicolò Sesta - R.G.N. 1328/2021) il 22.3.2023, pubblicata in data
27.3.2023, e notificata in data 28.3.2023. - condannare i Sigg. IN GE e AB IU al pagamento delle spese, competenze ed onorari anche del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.11.2021 IN GE e AB IU convenivano in
giudizio davanti al Tribunale di ST Marathon SPV S.r.l., proponendo opposizione avverso il
decreto ingiuntivo n° 298/2021 del 20.09.2021, R.G. n° 168/2021, emesso il 17.09.2021 dal
Giudice del Tribunale di ST, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in solido della
somma di € 16.336,13 quale debito residuo del finanziamento contratto il 28.10.2011 con la
TO S.p.a., e al solo IN GE dell'ulteriore somma di € 4.170,33 per il debito derivante
dall'utilizzo della carta di credito revolving n. 4301528516427646, oltre interessi di mora al tasso
legale dalla data della domanda fino al saldo, nonché le spese della procedura monitoria.
Gli opponenti eccepivano in primo luogo il difetto di legittimazione attiva della Marathon SPV ad
agire nei loro confronti;
nel merito contestavano la misura del credito, poiché nel corso del
rapporto risultavano applicati interessi, competenze e costi non concordati e comunque non
dovuti, in ogni caso superiori a quelli legali.
In particolare, esponevano: - che dall'avviso di cessione di crediti pecuniari in blocco pubblicato
in Gazzetta Ufficiale non risultava la posizione creditoria azionata e che, pertanto, tale
documentazione non era idonea ai fini della prova della titolarità del credito azionato e della
legittimazione ad agire in giudizio;
- che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale rilevava unicamente come surrogato della notifica ex art. 1264 c.c. nei confronti del
debitore ceduto e per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato a favore del
cedente;
- che il contenuto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta contrastava con la disposizione
ex art. 1346 del cod. civ. in quanto era indeterminato nell'oggetto e nei contenuti contrattuali;
-
che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era nullo in quanto la Società opposta aveva omesso di
allegare il contratto di cessione dei crediti intercorso tra la TO Spa e la Marathon SPV;
- che
la Società Marathon SPV aveva omesso di notificare agli opponenti le intervenute cessioni del
credito e che pertanto la cessione non aveva effetto nei confronti dei debitori ceduti;
- che erano
stati violati gli artt. 117 e 118 TUB e i principi di buona fede e correttezza perché la TO aveva
omesso di fornire l'adeguata informativa precontrattuale e contrattuale in ordine al tasso di
interesse effettivamente applicato e all'indicazione dei costi;
- che erano stati cumulati gli
interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo in violazione dell'art.
1283 c.c.
Si costituiva in giudizio la Hoist Italia s.r.l., procuratrice speciale di Securitisation Services s.p.a.,
nell'interesse di Marathon SPV s.r.l., chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio di
opposizione al fine di consentire la proposizione del procedimento di mediazione e la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 298/202;
nel merito, la conferma del
decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, in subordine condannare IN e AB al
pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e delle spese del giudizio.
L'opposta a sostegno delle proprie difese esponeva: - che in operazioni di cartolarizzazione dei
crediti il cessionario è dispensato dall'onere probatorio rispetto alla concreta dimostrazione che
uno specifico credito oggetto di cessione sia effettivamente incluso nel novero dei crediti
rientranti nella cessione in blocco ove il contratto individui con sufficiente chiarezza le singole
categorie dei crediti ceduti, in modo da identificare con certezza ogni singolo rapporto oggetto
della cessione;
- che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto prevista dall'art.
1264 c.c. costituisce atto a forma libera e nel caso di specie risultavano versate agli atti del
procedimento sia le comunicazioni di cessione del credito, sia le lettere di messa in mora inviate
da Hoist Italia S.r.l. ai signori IN e AB, restituite al mittente per compiuta giacenza;
che
riguardo al contratto di finanziamento n. 44826896 non vi era alcuna divergenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 159 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
CI EL (C.F. [...]) e SA US (C.F.
[...]) elettivamente domiciliati in ST presso lo studio dell'avv.
Rossella Oppo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
appellanti
contro
MARATHON SPV S.R.L. con socio unico (C.F. 05048650260), con sede legale in Conegliano, via V.
Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa HOIST ITALIA S.R.L. (C.F.
128 98671008), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con
rappresentanza, in forza di procura a rogito Notaio Giorgio Pertegato di Pordenone del
20.12.2022 (Rep. n. 312209) di “Banca Finanziaria Internazionale S.p.a.” (C.F. 04040580963), con
sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, che ha incorporato per fusione la Securitisation
Services S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo in virtù di procura speciale a
rogito del Notaio Giovanni Giuliani di Roma del 17.3.2020, Rep. n. 71.029, elettivamente
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Giampietro Perisi
appellata
Oggetto: mutuo e finanziamento con carta revolving.
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle
seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: come da atto di citazione in appello: “l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma dell'ordinanza Repert. N.
181/2023 del 27.03.2023 emessa dal Tribunale di ST (R.G. 1328//2021) voglia accogliere le
conclusioni già riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e negli altri atti
del giudizio di primo grado che di seguito si trascrivono: IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo o
comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 298/2021 R.G. 168/2021 emesso dal Tribunale di
ST per difetto di legittimazione attiva della società Marathon SPV S.r.l.;
NEL MERITO 1) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 298/2021 o in subordine la
sua revoca, con tutte le conseguenze di legge;
IN VIA RICONVENZIONALE 2) accertare e dichiarare
la nullità e l'inefficacia, ai sensi per gli effetti dell'art. 1418 del cod. civ. dei contratti di
finanziamento sopra indicati, per i motivi esposti in narrativa ed in particolar modo per la
violazione degli artt. 1284 – 1815 - 1346 – 1344 – 1469 bis del cod. civ. e degli artt. 117 e 118 del
d.Lgs. n. 385/1993;
3) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, ai sensi per gli effetti dell'art.
1419 comma 1 del cod. civ. dei contratti di finanziamento sopra indicati per i motivi esposti in
narrativa ed in particolar modo per la violazione dell'art. 1 della Legge n. 24/2001, dell'art. 644
del c.p. e dell'art. 1815 del cod. civ;
oppure in via subordinata, dichiarare la nullità dei suddetti contratto di finanziamenti nella parte che prevede l'applicazione di interessi in misura superiore ai tassi soglia, di natura anatocistica ed
in misura contraria alla vigente normativa in materia, nonché di qualsiasi altra clausola che
preveda condizioni inique e, per l'effetto accertare la minor somma dovuta in relazione a quanto
esposto e dedotto nel presente atto, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che
individui e verifichi l'entità, nella misura del saggio legale tempo per tempo vigenti degli interessi
applicati sul capitale, degli interessi di mora e di ogni altro costo;
4) accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 385/1993 delle
variazioni dell'interesse ultralegale, delle commissioni e delle spese e remunerazioni a qualsiasi
titolo pretese, gravanti sui rapporti di finanziamento in oggetto;
5) condannare la società
Marathon SPV S.r.l alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre
gli interessi legali in favore degli opponenti;
IN VIA SUBORDINATA 6) accertare e dichiarare
l'annullamento dei contratti di finanziamento in oggetto ex art. 1427 e 1439 del cod. civ. e/o per
violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti e, comunque,
nell'ipotesi in cui siano state previste, dichiarare le clausole relative alla previsione di interessi di
mora in esubero ai limiti di cui alla legge 108/96, come clausola penale vessatoria e ridurla ai sensi
dell'art. 1384 e seg. del cod. civ;
IN VIA ULTERIORE SUBORDINATA 7) previa dichiarazione di nullità
delle clausole relative alla previsione degli interessi in esubero ai limiti di cui alla legge 108/96,
indicare le somme eventualmente ancora dovute;
IN OGNI CASO 8) con vittoria di spese e
competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse della appellata: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, Disattesa e
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. in via preliminare - sospendere il presente
giudizio al fine di consentire la proposizione del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n.
28/10, ponendo tale onere a carico della Marathon SPV S.r.l.;
provvedendo nel merito - rigettare
l'appello proposto dai Sigg. IN GE e AB IU con atto notificato in data 27.4.2023,
per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza n. 181, emessa dal
Tribunale Civile di ST (Dott. Nicolò Sesta - R.G.N. 1328/2021) il 22.3.2023, pubblicata in data
27.3.2023, e notificata in data 28.3.2023. - condannare i Sigg. IN GE e AB IU al pagamento delle spese, competenze ed onorari anche del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.11.2021 IN GE e AB IU convenivano in
giudizio davanti al Tribunale di ST Marathon SPV S.r.l., proponendo opposizione avverso il
decreto ingiuntivo n° 298/2021 del 20.09.2021, R.G. n° 168/2021, emesso il 17.09.2021 dal
Giudice del Tribunale di ST, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in solido della
somma di € 16.336,13 quale debito residuo del finanziamento contratto il 28.10.2011 con la
TO S.p.a., e al solo IN GE dell'ulteriore somma di € 4.170,33 per il debito derivante
dall'utilizzo della carta di credito revolving n. 4301528516427646, oltre interessi di mora al tasso
legale dalla data della domanda fino al saldo, nonché le spese della procedura monitoria.
Gli opponenti eccepivano in primo luogo il difetto di legittimazione attiva della Marathon SPV ad
agire nei loro confronti;
nel merito contestavano la misura del credito, poiché nel corso del
rapporto risultavano applicati interessi, competenze e costi non concordati e comunque non
dovuti, in ogni caso superiori a quelli legali.
In particolare, esponevano: - che dall'avviso di cessione di crediti pecuniari in blocco pubblicato
in Gazzetta Ufficiale non risultava la posizione creditoria azionata e che, pertanto, tale
documentazione non era idonea ai fini della prova della titolarità del credito azionato e della
legittimazione ad agire in giudizio;
- che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale rilevava unicamente come surrogato della notifica ex art. 1264 c.c. nei confronti del
debitore ceduto e per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato a favore del
cedente;
- che il contenuto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta contrastava con la disposizione
ex art. 1346 del cod. civ. in quanto era indeterminato nell'oggetto e nei contenuti contrattuali;
-
che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era nullo in quanto la Società opposta aveva omesso di
allegare il contratto di cessione dei crediti intercorso tra la TO Spa e la Marathon SPV;
- che
la Società Marathon SPV aveva omesso di notificare agli opponenti le intervenute cessioni del
credito e che pertanto la cessione non aveva effetto nei confronti dei debitori ceduti;
- che erano
stati violati gli artt. 117 e 118 TUB e i principi di buona fede e correttezza perché la TO aveva
omesso di fornire l'adeguata informativa precontrattuale e contrattuale in ordine al tasso di
interesse effettivamente applicato e all'indicazione dei costi;
- che erano stati cumulati gli
interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo in violazione dell'art.
1283 c.c.
Si costituiva in giudizio la Hoist Italia s.r.l., procuratrice speciale di Securitisation Services s.p.a.,
nell'interesse di Marathon SPV s.r.l., chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio di
opposizione al fine di consentire la proposizione del procedimento di mediazione e la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 298/202;
nel merito, la conferma del
decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, in subordine condannare IN e AB al
pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e delle spese del giudizio.
L'opposta a sostegno delle proprie difese esponeva: - che in operazioni di cartolarizzazione dei
crediti il cessionario è dispensato dall'onere probatorio rispetto alla concreta dimostrazione che
uno specifico credito oggetto di cessione sia effettivamente incluso nel novero dei crediti
rientranti nella cessione in blocco ove il contratto individui con sufficiente chiarezza le singole
categorie dei crediti ceduti, in modo da identificare con certezza ogni singolo rapporto oggetto
della cessione;
- che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto prevista dall'art.
1264 c.c. costituisce atto a forma libera e nel caso di specie risultavano versate agli atti del
procedimento sia le comunicazioni di cessione del credito, sia le lettere di messa in mora inviate
da Hoist Italia S.r.l. ai signori IN e AB, restituite al mittente per compiuta giacenza;
che
riguardo al contratto di finanziamento n. 44826896 non vi era alcuna divergenza
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