Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2024, n. 877
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa V D S - Presidente -
- dr. V S - Consigliere -
- dr. V R C - Consigliere relatore - all'udienza del 29.2.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti a depositata unitamente al Parte_1 ricorso in appello, dall'avvocato F G, con il quale e presso il quale elettiva- mente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telemati- Controparte_1 camente insieme all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avvocata A S
e dall'avvocato stabilito P C, con i quali e presso i quali elettivamente domici- lia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6228/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, se- zione lavoro e pubblicata in data 1.7.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 29.2.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente accogliendo il ricorso proposto in primo grado da ha così statuito: «dichiara il diritto del Controparte_1 ricorrente per il periodo dal 28 novembre 2017 al 31.10.2018 all'inquadramento al IV livello per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre e condanna la società con- venuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 11.047,12 lordi, oltre acces- sori».
La interpone appello contro questa decisione, lamentando che il Tribunale è Parte_1 pervenuto alla determinazione del quantum spettante al lavoratore sulla base dei conteggi da quest'ultimo redatti, assumendo quale base di calcolo il trattamento retributivo che sarebbe spettato ad un lavoratore che prestava la propria opera secondo un orario di 40 ore settima- nali, laddove il lavorava, secondo quanto previsto dal contratto individuale di la- CP_1 voro e secondo quanto riconosciuto dalla sentenza stessa, 20 ore a settimana soltanto. Dopo aver sviluppato propri autonomi conteggi, al fine di rendere palese l'errore denunciato, chiede, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata nel senso di affermare come dovuto il solo minor importo di € 490,95, con conseguente condanna del lavoratore alla resti- tuzione della differenze tra detta somma e quanto ricevuto in esecuzione della decisione gra- vata. dopo aver eccepito la nullità dell'appello per erronea indicazione Controparte_1 dell'appellato e per assoluta mancanza dei motivi di impugnazione, chiede la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'avversa impugnazione, e in subordine la sua reiezione nel merito, formulando altresì domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Ricostituito il contraddittorio ed invitate le parti alla riformulazione dei conteggi, all'udienza del 29.2.2024 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da disposi- tivo.
2. Le eccezioni pregiudiziali dell'appellato di nullità e di inammissibilità dell'appello sono immeritevoli di accoglimento. infatti, deduce che l'avversa impugnazione sarebbe nulla a causa Controparte_1
«dell'errata indicazione del nominativo dell'appellato nella parte relativa alle conclusioni», che sono così testualmente formulate: «in riforma parziale della sentenza impugnata ed in acco- glimento del presente ricorso, accertare e dichiarare, che il pagamento delle differenze retri- butive effettivamente dovute dalla al signor per l'avvenuto in- Parte_1 Controparte_1 quadramento al IV livello per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre ammonta a complessivi € 490,95 (di cui 461,65 per differenze retributive e 29,30 per Tratta- mento fine rapporto) e per l'effetto condannare il signor lla restituzione della Controparte_2 somma di € 10.556,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.7.2021 al giorno di ef- fettivo pagamento, o della diversa somma maggiore e/o minore, ritenuta equa e/o di giustizia
o comunque accertata nel corso di giudizio, sempre con rivalutazione ed interessi».
La deduzione difensiva dell'appellato è dunque palesemente infondata, poiché la stessa formulazione letterale delle conclusioni rende palese che l'indicazione del nominativo CP_2 ostituisce mero errore materiale, dovendo al contrario leggersi
[...] Controparte_1
Pag. 2 a 6
come peraltro confermato dalla lettura integrale dell'atto di appello, nel quale si menziona il solo e la sola vicenda processuale che l'ha visto contrapposto all'attuale impu- CP_1 gnante.
L'appellato, inoltre,
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