Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
N. R.G. 45/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 45/2021 promossa da:
RT IT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TAGLIANINI
LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 6 60035 JESIpresso il difensore avv. TAGLIANINI LUCA
APPELLANTE/I contro
CO DE RE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OLIMPI
ENEA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 8 MARZO, N. 9 MACERATApresso il difensore avv. OLIMPI ENEA
pagina 1 di 17 EN IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TESEI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO SOPRANI 2/B 60022
CASTELFIDARDOpresso il difensore avv. TESEI PAOLO
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 891/2020 del 14 luglio 2020 resa dal
Tribunale di ON in materia di arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, IT RT:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di ON, contrariis reiectis e respinta preliminarmente ogni avversa eccezione di prescrizione:
NEL MERITO:
= Accogliere integralmente, per tutti i motivi esposti in atti, il presente appello.
= Per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza N° 891/2020, emessa nel procedimento N° 909/2016 R.G. dal Tribunale Civile di ON, nella persona della
Dott.ssa Roberta Casoli, il 14/07/2020, pubblicata in pari data e non notificata, ritenute
l'ammissibilità, proponibilità e fondatezza dell'azione di arricchimento senza causa promossa dal Signor IT RT nei confronti del Signor DE RE CO
e del Signor IN EN, condannare i predetti:
- DE RE CO, nato a [...] il giorno 07/10/1957 ed ivi residente in [...] ( Cod. Fisc.: [...]), e
pagina 2 di 17 - IN EN, nato in [...] il giorno 01/12/1954 e residente in [...] – Via
Flaminia II N° 142 ( Cod. Fisc.: [...]), nella loro qualità di soci personalmente ed illimitatamente responsabili della cessata TT RE di IN
EN & C. S.N.C., al pagamento in favore del Signor IT RT, nato a [...]
(AN) il 10/5/1971 ed ivi residente in [...] N° 1 ( Codice Fiscale.: TTT RRT
71E10 E388C ), della complessiva somma di € 68.432,04 ( Euro
Sessantottomilaquattrocentotrentadue/04 ) o del diverso importo che sarà ritenuto di legge e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal 16/07/2003 ( data in cui si è perfezionato
l'arricchimento senza causa ) al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere, si opus, la seguente prova per testi, già articolata in primo grado:
1) “Vero che la lettera della UBI BANCA in data 24/6/2010 che mi si rammostra proviene effettivamente dal predetto Istituto”.
2) “Vero che quanto dichiarato nella lettera di cui al capitolo 1) corrisponde alle risultanze contabili relative al prestito ipotecario di cui al contratto in data 29/4/2003 redatto dal Notaio Morbidelli di Recanati – Rep. N° 47109, prestito erogato per €
86.000,00 ai Signori CI NZ, DE Re FR e AR BE.
3) “Vero che le raccomandate a.r. in data 25/1/2012 e 10/11/2011 che mi si rammostrano provengono dall'Ufficio del Servizio Recupero Crediti di Macerata della
BANCA DELE MARCHE S.P.A.”.
pagina 3 di 17 4) “Vero che quanto dichiarato nelle raccomandate di cui al capitolo sub 3) corrisponde alle risultanze contabili relative al prestito ipotecario di cui al contratto in data
29/4/2003 redatto dal Notaio Morbidelli di Recanati – Rep. 47108, prestito erogato per
€ 215.000,00 ai Signori CI NZ, DE Re FR e AR BE.
Si indicano a testi sui capitoli N° 1) e N° 2) il Sig. EO TO, domiciliato presso la
Banca Popolare di ON S.p.a. in Viale Cristoforo Colombo N° 56 – ON, mentre sui capitoli N° 3) e N° 4) l'Avv. Renzo Rapari, domiciliato a Macerata – Corso della
Repubblica N° 38 presso la NUOVA BANCA DELE MARCHE S.P.A. – Servizio Recupero
Crediti di Macerata.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
Ammettere il giuramento decisorio che il Signor IT RT, sottoscrivendo il presente atto, personalmente deferisce ai convenuti IN EN e DE RE
CO, sulla seguente formula:
1) Giuro e giurando nego che l'importo di € 84.923,82, erogato dalla Banca Popolare di
ON in favore dei Signori AR TO, CI NZ e DE Re FR in forza del contratto di mutuo a rogito Notaio Morbidelli di Recanati in data 29/04/2003 – Rep.
N° 47109, è stato impiegato per ripianare le esposizioni debitorie gravanti sulla cessata
Ditta RE di CI NZ & C. S.N.C., di cui ero socio, nei confronti della Banca mutuante.
2) Giuro e giurando nego che l'importo di € 120.372,29, costituente parte del più ampio mutuo di € 213.677,54 erogato dalla Banca delle Marche S.p.a. ai Signori AR
TO, CI NZ e DE Re FR in forza del contratto di mutuo a rogito Notaio
Morbidelli di Recanati in data 29/04/2003 – Rep. N° 47108, è stato impiegato per
pagina 4 di 17 ripianare le esposizioni debitorie gravanti sulla cessata Ditta RE di CI NZ & C.
S.N.C., di cui ero socio, nei confronti della Banca mutuante”.
PER L'APPELLATO, DE RE CO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto con il favore delle spese del grado, delle competenze professionali oltre IVA, c.p.a. come per legge”.
PER L'APPELLATO, IN EN:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi di cui in narrativa respingere l'appello e riconfermare la sentenza n. 891/2020 del Tribunale di ON pubblicata il 14/07/2020, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per quanto dedotto al punto A) e nel merito, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'azione di arricchimento senza causa per tutti i motivi sopra dedotti, oltreché infondata e non provata, nonché accertato il valore totale dei pagamenti effettuati dal signor CI NZ nei confronti dei tre istituti eroganti i mutui con consequenziale stralcio della sua posizione debitoria da parte degli stessi, rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto o con ogni altra statuizione, stante l'obbligo di restituzione del prestito complessivo per
1/3 ciascuno gravante sui mutuatari. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, senza invertire l'onere della prova, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove capitolate dall'attore con la memoria istruttoria e riproposte in appello, si chiede di essere ammessi a riprova e/o prova contraria sui medesimi capitoli,
pagina 5 di 17 indicando a testi per tutti i suddetti capitoli la signora AL ZI residente in [...]
– Via Flaminia II n. 142 e l'Ing. Mauro Cantori di Osimo”.
SVOLGIMENTO DE GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 1 febbraio 2016 AR TO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ON DE Re FR e CI NZ per sentirli condannare, nella loro qualità di soci personalmente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni della cessata Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., al pagamento in suo favore della somma di euro 68.432,04, o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 16 luglio 2003 (data di perfezionamento dell'arricchimento senza causa) al saldo effettivo.
A tal fine l'attore AR TO esponeva che il 29 aprile 2003, insieme ai due convenuti, tutti titolari di quote uguali della Ditta IDEA s.r.l., otteneva dalla Banca
Popolare di ON s.p.a., dalla Banca delle Marche s.p.a. e dalla Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano un finanziamento fondiario per complessivi euro
401.000,00;
che, in particolare, i tre istituti bancari erogavano ai tre soci, unitariamente considerati come “parte mutuataria”, gli importi lordi di euro 86.000,00 (Banca popolare di ON s.p.a.), euro 215.000,00 (Banca delle Marche s.p.a.) ed euro
100.000,00 (Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano);
che, nei rapporti interni ciascuno avrebbe risposto per un terzo del debito complessivo;
che, di fatto, detti importi non pervenivano nella disponibilità dei tre soci, ma venivano direttamente destinati alle predette banche per la copertura di precedenti esposizioni debitorie della ditta IDEA s.r.l. e della Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., società alla quale l'attore era totalmente estraneo;
che la Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., alla quale era estraneo l'attore, beneficiava infatti dell'importo di euro 205.296,11, così ottenendo
pagina 6 di 17
l'integrale estinzione delle proprie obbligazioni verso la Banca Popolare di ON s.p.a.
e verso la Banca delle Marche s.p.a.;
che in data 8 aprile 2011 aveva comunicato per iscritto a CI NZ, socio liquidatore della Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., la propria volontà di ottenere il rimborso di quanto corrisposto a vantaggio di detta società, chiedendo il pagamento di 80.000,00 euro, salva più precisa quantificazione;
che dopo tale comunicazione la Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c. veniva cancellata dal registro delle imprese per sopravvenuto scioglimento;
che il 16 aprile
2015 aveva rinnovato la richiesta di restituzione ai soci della predetta società DE Re e
CI;
che l'altrui arricchimento senza causa era pari ad un terzo della somma destinata alla società cancellata, cioè ad euro 68.432,04.
Si costituiva con comparsa depositata in data 28 settembre 2016 FR DE Re che eccepiva la prescrizione della domanda e concludeva per il rigetto della stessa.
Si costituiva con comparsa depositata il 27 settembre 2016 NZ CI che eccepiva la prescrizione e l'inammissibilità della domanda per difetto di sussidiarietà, mentre in via riconvenzionale proponeva azione di regresso per l'importo di euro 28.333,75, pari alla parte di debito spettante al AR verso gli istituti di credito e da lui corrisposta.
Con la sentenza n. 891/2020 del 14 luglio 2020 il Tribunale di ON dichiarava
l'improponibilità della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., rigettava la domanda riconvenzionale e compensava tra le parti le spese.
AR TO impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di
ON per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati
FR DE Re ed NZ CI.
pagina 7 di 17
All'udienza del 4 giugno 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del provvedimento dell'11 giugno 2024.
MOTIVI DELA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 891/2020 del 14 luglio 2020, il Tribunale ha in sintesi ritenuto che:
• era fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda atteso che, tenuto conto della natura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 45/2021 promossa da:
RT IT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TAGLIANINI
LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 6 60035 JESIpresso il difensore avv. TAGLIANINI LUCA
APPELLANTE/I contro
CO DE RE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OLIMPI
ENEA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 8 MARZO, N. 9 MACERATApresso il difensore avv. OLIMPI ENEA
pagina 1 di 17 EN IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TESEI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO SOPRANI 2/B 60022
CASTELFIDARDOpresso il difensore avv. TESEI PAOLO
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 891/2020 del 14 luglio 2020 resa dal
Tribunale di ON in materia di arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, IT RT:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di ON, contrariis reiectis e respinta preliminarmente ogni avversa eccezione di prescrizione:
NEL MERITO:
= Accogliere integralmente, per tutti i motivi esposti in atti, il presente appello.
= Per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza N° 891/2020, emessa nel procedimento N° 909/2016 R.G. dal Tribunale Civile di ON, nella persona della
Dott.ssa Roberta Casoli, il 14/07/2020, pubblicata in pari data e non notificata, ritenute
l'ammissibilità, proponibilità e fondatezza dell'azione di arricchimento senza causa promossa dal Signor IT RT nei confronti del Signor DE RE CO
e del Signor IN EN, condannare i predetti:
- DE RE CO, nato a [...] il giorno 07/10/1957 ed ivi residente in [...] ( Cod. Fisc.: [...]), e
pagina 2 di 17 - IN EN, nato in [...] il giorno 01/12/1954 e residente in [...] – Via
Flaminia II N° 142 ( Cod. Fisc.: [...]), nella loro qualità di soci personalmente ed illimitatamente responsabili della cessata TT RE di IN
EN & C. S.N.C., al pagamento in favore del Signor IT RT, nato a [...]
(AN) il 10/5/1971 ed ivi residente in [...] N° 1 ( Codice Fiscale.: TTT RRT
71E10 E388C ), della complessiva somma di € 68.432,04 ( Euro
Sessantottomilaquattrocentotrentadue/04 ) o del diverso importo che sarà ritenuto di legge e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal 16/07/2003 ( data in cui si è perfezionato
l'arricchimento senza causa ) al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere, si opus, la seguente prova per testi, già articolata in primo grado:
1) “Vero che la lettera della UBI BANCA in data 24/6/2010 che mi si rammostra proviene effettivamente dal predetto Istituto”.
2) “Vero che quanto dichiarato nella lettera di cui al capitolo 1) corrisponde alle risultanze contabili relative al prestito ipotecario di cui al contratto in data 29/4/2003 redatto dal Notaio Morbidelli di Recanati – Rep. N° 47109, prestito erogato per €
86.000,00 ai Signori CI NZ, DE Re FR e AR BE.
3) “Vero che le raccomandate a.r. in data 25/1/2012 e 10/11/2011 che mi si rammostrano provengono dall'Ufficio del Servizio Recupero Crediti di Macerata della
BANCA DELE MARCHE S.P.A.”.
pagina 3 di 17 4) “Vero che quanto dichiarato nelle raccomandate di cui al capitolo sub 3) corrisponde alle risultanze contabili relative al prestito ipotecario di cui al contratto in data
29/4/2003 redatto dal Notaio Morbidelli di Recanati – Rep. 47108, prestito erogato per
€ 215.000,00 ai Signori CI NZ, DE Re FR e AR BE.
Si indicano a testi sui capitoli N° 1) e N° 2) il Sig. EO TO, domiciliato presso la
Banca Popolare di ON S.p.a. in Viale Cristoforo Colombo N° 56 – ON, mentre sui capitoli N° 3) e N° 4) l'Avv. Renzo Rapari, domiciliato a Macerata – Corso della
Repubblica N° 38 presso la NUOVA BANCA DELE MARCHE S.P.A. – Servizio Recupero
Crediti di Macerata.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
Ammettere il giuramento decisorio che il Signor IT RT, sottoscrivendo il presente atto, personalmente deferisce ai convenuti IN EN e DE RE
CO, sulla seguente formula:
1) Giuro e giurando nego che l'importo di € 84.923,82, erogato dalla Banca Popolare di
ON in favore dei Signori AR TO, CI NZ e DE Re FR in forza del contratto di mutuo a rogito Notaio Morbidelli di Recanati in data 29/04/2003 – Rep.
N° 47109, è stato impiegato per ripianare le esposizioni debitorie gravanti sulla cessata
Ditta RE di CI NZ & C. S.N.C., di cui ero socio, nei confronti della Banca mutuante.
2) Giuro e giurando nego che l'importo di € 120.372,29, costituente parte del più ampio mutuo di € 213.677,54 erogato dalla Banca delle Marche S.p.a. ai Signori AR
TO, CI NZ e DE Re FR in forza del contratto di mutuo a rogito Notaio
Morbidelli di Recanati in data 29/04/2003 – Rep. N° 47108, è stato impiegato per
pagina 4 di 17 ripianare le esposizioni debitorie gravanti sulla cessata Ditta RE di CI NZ & C.
S.N.C., di cui ero socio, nei confronti della Banca mutuante”.
PER L'APPELLATO, DE RE CO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto con il favore delle spese del grado, delle competenze professionali oltre IVA, c.p.a. come per legge”.
PER L'APPELLATO, IN EN:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi di cui in narrativa respingere l'appello e riconfermare la sentenza n. 891/2020 del Tribunale di ON pubblicata il 14/07/2020, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per quanto dedotto al punto A) e nel merito, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'azione di arricchimento senza causa per tutti i motivi sopra dedotti, oltreché infondata e non provata, nonché accertato il valore totale dei pagamenti effettuati dal signor CI NZ nei confronti dei tre istituti eroganti i mutui con consequenziale stralcio della sua posizione debitoria da parte degli stessi, rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto o con ogni altra statuizione, stante l'obbligo di restituzione del prestito complessivo per
1/3 ciascuno gravante sui mutuatari. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, senza invertire l'onere della prova, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove capitolate dall'attore con la memoria istruttoria e riproposte in appello, si chiede di essere ammessi a riprova e/o prova contraria sui medesimi capitoli,
pagina 5 di 17 indicando a testi per tutti i suddetti capitoli la signora AL ZI residente in [...]
– Via Flaminia II n. 142 e l'Ing. Mauro Cantori di Osimo”.
SVOLGIMENTO DE GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 1 febbraio 2016 AR TO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ON DE Re FR e CI NZ per sentirli condannare, nella loro qualità di soci personalmente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni della cessata Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., al pagamento in suo favore della somma di euro 68.432,04, o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 16 luglio 2003 (data di perfezionamento dell'arricchimento senza causa) al saldo effettivo.
A tal fine l'attore AR TO esponeva che il 29 aprile 2003, insieme ai due convenuti, tutti titolari di quote uguali della Ditta IDEA s.r.l., otteneva dalla Banca
Popolare di ON s.p.a., dalla Banca delle Marche s.p.a. e dalla Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano un finanziamento fondiario per complessivi euro
401.000,00;
che, in particolare, i tre istituti bancari erogavano ai tre soci, unitariamente considerati come “parte mutuataria”, gli importi lordi di euro 86.000,00 (Banca popolare di ON s.p.a.), euro 215.000,00 (Banca delle Marche s.p.a.) ed euro
100.000,00 (Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano);
che, nei rapporti interni ciascuno avrebbe risposto per un terzo del debito complessivo;
che, di fatto, detti importi non pervenivano nella disponibilità dei tre soci, ma venivano direttamente destinati alle predette banche per la copertura di precedenti esposizioni debitorie della ditta IDEA s.r.l. e della Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., società alla quale l'attore era totalmente estraneo;
che la Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., alla quale era estraneo l'attore, beneficiava infatti dell'importo di euro 205.296,11, così ottenendo
pagina 6 di 17
l'integrale estinzione delle proprie obbligazioni verso la Banca Popolare di ON s.p.a.
e verso la Banca delle Marche s.p.a.;
che in data 8 aprile 2011 aveva comunicato per iscritto a CI NZ, socio liquidatore della Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c., la propria volontà di ottenere il rimborso di quanto corrisposto a vantaggio di detta società, chiedendo il pagamento di 80.000,00 euro, salva più precisa quantificazione;
che dopo tale comunicazione la Ditta RE di CI NZ & C. s.n.c. veniva cancellata dal registro delle imprese per sopravvenuto scioglimento;
che il 16 aprile
2015 aveva rinnovato la richiesta di restituzione ai soci della predetta società DE Re e
CI;
che l'altrui arricchimento senza causa era pari ad un terzo della somma destinata alla società cancellata, cioè ad euro 68.432,04.
Si costituiva con comparsa depositata in data 28 settembre 2016 FR DE Re che eccepiva la prescrizione della domanda e concludeva per il rigetto della stessa.
Si costituiva con comparsa depositata il 27 settembre 2016 NZ CI che eccepiva la prescrizione e l'inammissibilità della domanda per difetto di sussidiarietà, mentre in via riconvenzionale proponeva azione di regresso per l'importo di euro 28.333,75, pari alla parte di debito spettante al AR verso gli istituti di credito e da lui corrisposta.
Con la sentenza n. 891/2020 del 14 luglio 2020 il Tribunale di ON dichiarava
l'improponibilità della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., rigettava la domanda riconvenzionale e compensava tra le parti le spese.
AR TO impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di
ON per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati
FR DE Re ed NZ CI.
pagina 7 di 17
All'udienza del 4 giugno 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del provvedimento dell'11 giugno 2024.
MOTIVI DELA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 891/2020 del 14 luglio 2020, il Tribunale ha in sintesi ritenuto che:
• era fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda atteso che, tenuto conto della natura
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