Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/11/2024, n. 1904
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1988 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
AUTOMOTORI SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p. iva 01836620813), in
persona del liquidatore Antonino Palmeri, rappresentata e difesa dall'Avv.
Pasquale Liga per procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
MONDO AUTO 3 S.R.L. (p. iva 02232360814), in persona del legale
rappresentante pro tempore AN AC, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giuseppe Bilello ed Eliana Teresa Maggio giusta procura depositata unitamente
alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
NISSAN ITALIA S.R.L. (c.f.: 03099200580), in persona del procuratore speciale
avvocato Annamaria D'Isanto, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Accattis
per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in
appello.
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
riformare integralmente la sentenza n. 794/2019 resa dal Tribunale di Marsala;
accertare e dichiarare le condotte e i comportamenti abusivi ed illegittimi di SS
TA s.r.l. e Mondo Auto 3 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore¸ in violazione della normativa comunitaria in tema di esercizio della libera
concorrenza;
accertare e dichiarare, conseguentemente, SS TA s.r.l. e Mondo Auto 3 s.r.l.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, pienamente responsabili
di tutti i danni subiti da Automotori Service s.r.l.;
condannare SS TA s.r.l. e Mondo Auto 3 s.r.l., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da Automotori Service
s.r.l., quantificabili in € 220.000,00 di cui € 116.263,74 a titolo di danno emergente
(€ 76.152,50 per costi di apertura e gestione Officina SS, € 18.000,00 per la
perdita media di fatturato SS dal 2014 al 2016, € 22.111,24 per TFR liquidato
e corrisposto ai lavoratori licenziati) e € 103.736,26 a titolo di lucro cessante (€
55.935,71 per mancato guadagno sulle vetture immatricolate negli anni 2014-
2017, € 27.800,55 per mancato guadagno delle vetture immatricolate negli anni
sino al 2013 e/o la diversa maggiore e/o minore somma determinabile anche in via
equitativa, € 20.000,00 per mancato guadagno dal 2014 a causa del danno di
immagine e la riduzione di produttività derivante dalla diminuzione delle unità
lavorative e/o la diversa maggiore e/o minore somma determinabile anche in via
equitativa);
con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
Conclusioni di Mondo Auto 3 s.r.l.:
in via preliminare:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da Automotori
Service s.r.l. in liquidazione, sia per inidoneità della formulazione dei quesiti di
diritto sia per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c.;
ritenere e dichiarare inammissibile l'azione proposta dalla Automotori Service
s.r.l. in liquidazione con la più opportuna statuizione;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Mondo Auto 3 s.r.l., con
le più opportune statuizioni e conseguentemente estrometterla dal presente
giudizio con condanna alle spese di lite a carico di Automotori Service s.r.l. in
liquidazione;
ritenere e dichiarare che nessun comportamento e/o condotte abusive e illegittime
sono state poste in essere da Mondo Auto 3 s.r.l. e che nessuna violazione della
normativa comunitaria è stata posta in essere da Mondo Auto 3 s.r.l.;
nel merito:
confermare la sentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta da
Automotori Service s.r.l. in liquidazione e conseguentemente, condannare
l'appellante al pagamento delle spese di lite, competenze e onorari di entrambi i
gradi di giudizio:
in subordine e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata la
responsabilità a carico di Mondo Auto 3 s.r.l. e questa dovesse essere condannata
a fare e/o pagare a titolo di risarcimento in favore dei Automotori Service s.r.l. in
liquidazione:
accertare e dichiarare che Mondo Auto 3 s.r.l. ha diritto di regresso nei confronti
di SS TA s.r.l., condannando quest'ultima a rifondere a Mondo Auto 3 s.rl.,
per quanto sarà eventualmente tenuta a fare e/o pagare nei confronti dell'attore,
ovvero accertare e dichiarare che SS TA s.r.l. è tenuta a tenere indenne la
convenuta Mondo Auto 3 s.r.l. da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a
rifondere a Mondo Auto 3 s.r.l. quanto sarà eventualmente tenuta a fare e/o pagare
nei confronti dell'attore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Conclusioni SS TA s.r.l.:
rigettare l'appello proposto da Automotori Service s.r.l. in liquidazione avverso la
sentenza n. 794/2019 del Tribunale di Marsala perché inammissibile nonché
infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Con sentenza n. 794 del 18.9.2019, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande
proposte da Automotori Service s.r.l. volte all'accertamento delle condotte
anticoncorrenziali poste in essere da Mondo Auto 3 s.r.l., con l'avallo di SS
TA s.r.l., e alla condanna di entrambe le società convenute al risarcimento del
danno patrimoniale conseguitone, quantificato in € 220.000,00.
Richiamato il principio di libertà dell'iniziativa economica, il Tribunale:
- ha rilevato che il contratto di sub-concessione stipulato tra Automotori Service s.r.l.
e Mondo Auto 3 s.r.l., concessionaria per la rivendita di veicoli SS, non
prevedeva una clausola di esclusiva che impegnasse la sub-concedente ad avviare
necessariamente i propri clienti per l'attività di assistenza post-vendita presso
l'officina di riparazione autovetture gestita dalla prima e ha ritenuto che ciò
imprimeva allo svolgimento dell'attività di autoriparazione svolta da Mondo Auto
3 s.r.l. in assenza delle prescritte autorizzazioni, secondo la non comprovata
allegazione dell'attrice, la qualificazione non di illecito anticoncorrenziale, ma al
più di illecito amministrativo oppure di violazione delle prescrizioni del diverso
contratto intercorrente tra Mondo Auto 3 e SS TA, nell'esclusivo interesse
della quale ultima erano fissati gli standard qualitativi imposti alle autofficine
autorizzate;
- ha escluso che l'esposizione di marchi e insegne “SS” presso lo stabilimento
aperto da Mondo Auto 3 s.r.l. nell'anno 2014 in località Xitta a Trapani desse luogo
ad appropriazione di pregi e qualità della concorrente Automotori Service s.r.l.,
atteso che Mondo Auto 3, in quanto concessionaria per la vendita di vetture SS,
era certamente legittimata a usare tali marchi, o anche che fosse idoneo a
ingenerare nei terzi la convinzione di trovarsi innanzi a un riparatore autorizzato
dalla casa automobilistica, con conseguente illegittimo sviamento di clientela, per
difetto di dimostrazione che Mondo Auto 3 si presentasse come autofficina
autorizzata SS;
- ha rilevato che le attività
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1988 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
AUTOMOTORI SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p. iva 01836620813), in
persona del liquidatore Antonino Palmeri, rappresentata e difesa dall'Avv.
Pasquale Liga per procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
MONDO AUTO 3 S.R.L. (p. iva 02232360814), in persona del legale
rappresentante pro tempore AN AC, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giuseppe Bilello ed Eliana Teresa Maggio giusta procura depositata unitamente
alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
NISSAN ITALIA S.R.L. (c.f.: 03099200580), in persona del procuratore speciale
avvocato Annamaria D'Isanto, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Accattis
per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in
appello.
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
riformare integralmente la sentenza n. 794/2019 resa dal Tribunale di Marsala;
accertare e dichiarare le condotte e i comportamenti abusivi ed illegittimi di SS
TA s.r.l. e Mondo Auto 3 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore¸ in violazione della normativa comunitaria in tema di esercizio della libera
concorrenza;
accertare e dichiarare, conseguentemente, SS TA s.r.l. e Mondo Auto 3 s.r.l.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, pienamente responsabili
di tutti i danni subiti da Automotori Service s.r.l.;
condannare SS TA s.r.l. e Mondo Auto 3 s.r.l., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da Automotori Service
s.r.l., quantificabili in € 220.000,00 di cui € 116.263,74 a titolo di danno emergente
(€ 76.152,50 per costi di apertura e gestione Officina SS, € 18.000,00 per la
perdita media di fatturato SS dal 2014 al 2016, € 22.111,24 per TFR liquidato
e corrisposto ai lavoratori licenziati) e € 103.736,26 a titolo di lucro cessante (€
55.935,71 per mancato guadagno sulle vetture immatricolate negli anni 2014-
2017, € 27.800,55 per mancato guadagno delle vetture immatricolate negli anni
sino al 2013 e/o la diversa maggiore e/o minore somma determinabile anche in via
equitativa, € 20.000,00 per mancato guadagno dal 2014 a causa del danno di
immagine e la riduzione di produttività derivante dalla diminuzione delle unità
lavorative e/o la diversa maggiore e/o minore somma determinabile anche in via
equitativa);
con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
Conclusioni di Mondo Auto 3 s.r.l.:
in via preliminare:
ritenere e dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da Automotori
Service s.r.l. in liquidazione, sia per inidoneità della formulazione dei quesiti di
diritto sia per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c.;
ritenere e dichiarare inammissibile l'azione proposta dalla Automotori Service
s.r.l. in liquidazione con la più opportuna statuizione;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Mondo Auto 3 s.r.l., con
le più opportune statuizioni e conseguentemente estrometterla dal presente
giudizio con condanna alle spese di lite a carico di Automotori Service s.r.l. in
liquidazione;
ritenere e dichiarare che nessun comportamento e/o condotte abusive e illegittime
sono state poste in essere da Mondo Auto 3 s.r.l. e che nessuna violazione della
normativa comunitaria è stata posta in essere da Mondo Auto 3 s.r.l.;
nel merito:
confermare la sentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta da
Automotori Service s.r.l. in liquidazione e conseguentemente, condannare
l'appellante al pagamento delle spese di lite, competenze e onorari di entrambi i
gradi di giudizio:
in subordine e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata la
responsabilità a carico di Mondo Auto 3 s.r.l. e questa dovesse essere condannata
a fare e/o pagare a titolo di risarcimento in favore dei Automotori Service s.r.l. in
liquidazione:
accertare e dichiarare che Mondo Auto 3 s.r.l. ha diritto di regresso nei confronti
di SS TA s.r.l., condannando quest'ultima a rifondere a Mondo Auto 3 s.rl.,
per quanto sarà eventualmente tenuta a fare e/o pagare nei confronti dell'attore,
ovvero accertare e dichiarare che SS TA s.r.l. è tenuta a tenere indenne la
convenuta Mondo Auto 3 s.r.l. da ogni pretesa attorea, condannando la stessa a
rifondere a Mondo Auto 3 s.r.l. quanto sarà eventualmente tenuta a fare e/o pagare
nei confronti dell'attore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Conclusioni SS TA s.r.l.:
rigettare l'appello proposto da Automotori Service s.r.l. in liquidazione avverso la
sentenza n. 794/2019 del Tribunale di Marsala perché inammissibile nonché
infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Con sentenza n. 794 del 18.9.2019, il Tribunale di Marsala ha rigettato le domande
proposte da Automotori Service s.r.l. volte all'accertamento delle condotte
anticoncorrenziali poste in essere da Mondo Auto 3 s.r.l., con l'avallo di SS
TA s.r.l., e alla condanna di entrambe le società convenute al risarcimento del
danno patrimoniale conseguitone, quantificato in € 220.000,00.
Richiamato il principio di libertà dell'iniziativa economica, il Tribunale:
- ha rilevato che il contratto di sub-concessione stipulato tra Automotori Service s.r.l.
e Mondo Auto 3 s.r.l., concessionaria per la rivendita di veicoli SS, non
prevedeva una clausola di esclusiva che impegnasse la sub-concedente ad avviare
necessariamente i propri clienti per l'attività di assistenza post-vendita presso
l'officina di riparazione autovetture gestita dalla prima e ha ritenuto che ciò
imprimeva allo svolgimento dell'attività di autoriparazione svolta da Mondo Auto
3 s.r.l. in assenza delle prescritte autorizzazioni, secondo la non comprovata
allegazione dell'attrice, la qualificazione non di illecito anticoncorrenziale, ma al
più di illecito amministrativo oppure di violazione delle prescrizioni del diverso
contratto intercorrente tra Mondo Auto 3 e SS TA, nell'esclusivo interesse
della quale ultima erano fissati gli standard qualitativi imposti alle autofficine
autorizzate;
- ha escluso che l'esposizione di marchi e insegne “SS” presso lo stabilimento
aperto da Mondo Auto 3 s.r.l. nell'anno 2014 in località Xitta a Trapani desse luogo
ad appropriazione di pregi e qualità della concorrente Automotori Service s.r.l.,
atteso che Mondo Auto 3, in quanto concessionaria per la vendita di vetture SS,
era certamente legittimata a usare tali marchi, o anche che fosse idoneo a
ingenerare nei terzi la convinzione di trovarsi innanzi a un riparatore autorizzato
dalla casa automobilistica, con conseguente illegittimo sviamento di clientela, per
difetto di dimostrazione che Mondo Auto 3 si presentasse come autofficina
autorizzata SS;
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