Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2024, n. 1937
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Testo completo
Proc. n°1631/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1631 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
T R A
GENERALI ITALIA S.p.A., nella qualità di impresa designata a norma dell'art. 286 del decreto legislativo n°209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni) per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Torre, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giusy di Nola in Castellammare di Stabia, al Viale Europa n°58, giusta procura alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLANTE
C O N T R O
ESPOSITO MARIO, nato a [...] il [...], residente in [...], (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Amoruso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Romano in Pompei, alla
Via Carlo Alberto I°, Trav. n°10, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado;
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APPELLATO
A V V E R S O la sentenza n°2813/2015 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Torre
Annunziata in data 13.10.15, depositata il 15.10.15, con cui l'adito giudice, dichiarata la responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'incidente stradale intervenuto in data 26.8.2010 in Torre del Greco, condannava le Generali
Assicurazioni S.p.A., quale Impresa designata per la Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento di €. 31.370,35 e di €. 822,21 a titolo di rimborso spese mediche in favore di ES IO, oltre interessi legali calcolati come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore sempre dell'ES, liquidandole in complessivi €. 5.460,00, di cui €. 460,00 per spese, oltre spese di C.T.U., spese generali, I.V.A. e
C.P.A. se dovute, il tutto con attribuzione al procuratore anticipatario.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 29.3.12 ES IO conveniva in giudizio le
Generali Assicurazioni S.p.A., (Successivamente Generali Italia S.p.A.), nella veste di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione
Campania, per ottenere il ristoro di tutti i danni derivati dal sinistro stradale verificatosi in data 26/08/2010, verso le ore 12.30 circa, quando, conducendo la propria motocicletta, una Honda Hornet tg. BH
39850, e percorrendo la via Alcide De Gasperi in Torre del Greco (Na), veniva attinto violentemente da un veicolo, una BMW di colore scuro, il cui conducente, percorrendo la stessa strada nella medesima direzione, sbandava e perdeva il controllo del mezzo, finendo in collisione con la moto attorea che lo precedeva. Assumeva in particolare l'attore che dopo
l'investimento e l'urto tra i predetti veicoli il conducente della BMW si era allontanato repentinamente dal luogo del sinistro senza consentire neppure la sua identificazione, non fermandosi neppure per prestare
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soccorso;
che erano stati nell'occorso allertati i VV. UU. di Torre del
Greco che, intervenuti sul posto, avevano effettuato i rilievi del caso provvedendo a redigere il rapporto di intervento, il tutto dopo aver raccolto le dichiarazioni delle parti coinvolte nel sinistro, presenti ancora in loco;
che in conseguenza dell'urto ricevuto dal veicolo investitore rimasto ignoto era stato scaraventato al suolo riportando gravi lesioni, come riscontrate presso il P.S. dell'Ospedale di Torre del Greco, dove riceveva le prime cure, guarendo, dopo le praticate terapie, con postumi da valutare in sede medico-legale;
che aveva provveduto a costituire in mora le Generali Assicurazioni, nella qualità di Impresa designata dal
F.G.V.S., in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 283, lett. A del
D. Lgs. 209/05, società che aveva quindi proceduto ad aprire il sinistro
n°1761/A/2011;
che aveva, infine, sporto denuncia-querela contro ignoti, depositata in data 08/11/2010 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata, per l'accertamento, l'identificazione e la condanna dell'ignoto conducente del veicolo investitore.
Costituitasi, la impresa assicuratrice contestava la domanda, negandone ammissibilità e proponibilità, ed eccepiva di conseguenza il proprio assoluto difetto di legittimazione passiva.
Instauratosi il contraddittorio, depositate le memorie di cui all'art. 183,
VI co., c.p.c., assunti i mezzi istruttori, espletata C.T.U. medico legale e rassegnate le conclusioni, la causa era riservata in decisione e definita come da dispositivo in epigrafe.
Avverso la sentenza proponevano appello le Generali Italia S.p.A., nella qualità, articolando sostanzialmente un unico motivo di impugnazione: errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo il primo giudice omesso di pronunciarsi sull'eccepito difetto di legittimazione passiva di essa appellante alla luce di quanto emerso dal rapporto di incidente prodotto in atti dall'attore, documento dal quale non si evinceva il coinvolgimento di alcun veicolo non identificato nel sinistro stradale dedotto in lite, atteso peraltro che in relazione alla sua stessa
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verificazione vi era stata richiesta di risarcimento danni, prodotta in giudizio di primo grado dalla propria difesa, ad opera di altri soggetti,
(tali GI NI e D'MA AR), l'uno per i danni riportati dal proprio motociclo, l'altro quale conducente dello stesso veicolo per le lesioni patite, soggetti che avevano attribuito la responsabilità dell'evento al guidatore di altra auto, (Fiat Uno tg. MC 392663, di proprietà di tale ER PE), non avendo inspiegabilmente alcuno di questi ultimi riferito, nelle dichiarazioni rilasciate ai VV.UU. di
Torre del Greco, alcunché circa la intervenuta identificazione dell'auto suddetta, laddove, sempre dalle dichiarazioni rilasciate ai militi dal conducente e dalla trasportata sul motociclo indicato, (Honda tg. DG
02455), l'altro coinvolto nell'incidente de quo, era emersa la insussistenza di ogni impatto tra il mezzo attoreo e il presunto veicolo pirata;
e ciò a dimostrazione di una dinamica dell'evento non affatto chiarita dalla raccolta narrazione testimoniale, dinamica rimasta in ombra e non provata nei suoi dati circostanziali, tra i quali, per converso, era affiorato quello relativo alle caratteristiche del casco indossato dall'attore, aperto sulla faccia e privo di mentoniera. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “a) accogliere l'appello proposto e conseguentemente, in totale riforma della Sentenza n°2813/2015 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, …, cassare la stessa pronuncia e disattendere la originaria domanda proposta dall'appellato …, rigettandola integralmente, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, disattendere la pretesa risarcitoria in quanto assolutamente speculativa e temeraria, con condanna dello stesso al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio nonché alla restituzione dell'importo liquidato dalla odierna società appellante all'appellato al solo fine di evitare l'alea del giudizio di esecuzione;
b) rigettare l'appello incidentale perché infondato in fatto ed in diritto;
c)in via preliminare dichiarare la sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc e/o sospendere il processo e trasmettere
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gli atti processuali alla cognizione del Giudice competente presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
d) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Comparente;
e) in accoglimento delle eccezioni di improcedibilità proposte dalla società comparente, odierna appellante, rigettare la domanda attrice perché improcedibile ed improponibile;
f) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale del gravame nei limiti del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro, accertare la corresponsabilità del Sig. ES IO, ex art. 2054 c.c. e ex art. 1227
1 comma c.c., nella produzione dell'evento dannoso, e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento in ragione della percentuale di efficienza causale della propria condotta;
g) siano in ogni caso vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Costituitosi, l'appellato resisteva al gravame eccependone in limine la inammissibilità e nel merito la infondatezza;
spiegava poi appello incidentale con cui lamentava la ingiustizia del denegato riconoscimento del danno morale e di quello materiale riportato dal proprio motociclo.
Precisava in tal modo le sue conclusioni: “1. Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello, così come proposto ex adverso, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 cpc;
2. Nel merito rigettare, così come formulato ex adverso, l'appello principale, essendo infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni sopra espresse, che qui, per brevità, si intendono per integralmente riportate e trascritte, alle quali integralmente ci si riporta e delle quali si chiede l'integrale accoglimento;
3. Sempre in via principale, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, parzialmente riformare la sentenza impugnata nel capo n.
4, pag. 6 della stessa e per l'effetto condannare le Generali Italia Ass.ni, nella qualità di Impresa designata dal FGVS, all'integrale risarcimento in favore del sig. ES IO, con particolare riferimento al danno morale, così come specificato e qualificato secondo