Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2024, n. 74
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Testo completo
R.g. 452 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott. ssa Ernesta Tarantino Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
IR AL
assistito e difeso dall'Avv. to Giuseppe Menichella
Appellante
E
AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E
FORESTALI - A.R.I.F., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
assistita e difesa dall'Avv. to Michele Santorsola
Appellata
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Con sentenza n. 1136/2022 del 18.03.2022, il Tribunale del Lavoro di
Foggia: 1) rigettava la domanda proposta, con ricorso del 15.1.2021, da
PO LE intesa ad ottenere la corresponsione, per il periodo da maggio
2015 a dicembre 2017, della somma, pari a E 16.016,76, a titolo di indennità di percorrenza chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, di cui all'art. 23 del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria della Regione Puglia del 10.06.2014 e dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 631/2011;
2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato il 13.04.2022 proponeva appello il lavoratore, affidato ai motivi di seguito indicati e valutati.
Resisteva l'ARIF con apposita memoria difensiva.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti ed i fascicoli del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della
Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice riteneva l'inapplicabilità della contrattazione privatistica sopra citata, ai sensi del disposto dell'art. 12 L.R. Puglia n. 3/2010.
Rilevava che il ricorrente, assunto dalla Regione Puglia come operaio forestale specializzato a tempo indeterminato, era transitato nei ruoli del comparto 'Regioni-Autonomie Locali' in posizione funzionale di distacco presso l'Arif Puglia, e, quindi, affermava che nei suoi confronti continuava ad applicarsi lo status giuridico ed economico per i dipendenti di Regioni e autonomie locali, con oneri a carico del bilancio regionale (art. 12, 2 comma lett. c) e comma 3 L.R. Puglia citata.
Dava conto del tenore dell'art. 32 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012 (che ha previsto l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art 12 l.R.P. n 3/2010, stabilendo altresì che, al fine di garantire ai propri dipendenti parità di
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trattamento contrattuale, l'Arif avvii, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono) e registrava che se effettivamente, in virtù dell'art. 23 della L. Regione Puglia n 36 del 2017
(che a sua volta aveva previsto che “al personale forestale agricolo, impiegato ovvero operaio dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n 96 dell'11.8.2017 con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale”), l'Arif continua ad applicare la contrattazione privatistica, nulla, invece, sembra aver innovato in relazione al personale dipendente della
Regione Puglia in distacco all'Arif, quale il ricorrente.
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Con il gravame l'odierno l'appellante dissente dalle conclusioni del primo giudice, assumendo l'applicabilità della contrattazione integrativa di cui all'art. 23 del C.I.R.L. anche agli ex dipendenti della Regione Puglia in regime di distacco presso l'ARIF, e rimarca che l'invocata indennità di percorrenza era stata erogata fino a tutto l'aprile del 2015, il che rappresentava una chiara ed incontroversa volontà dell'ARIF di garantire una parità di trattamento tra tutto il suo personale, come peraltro evincibile dalla deliberazione n. 142 del 14.10.2016 del Commissario Straordinario dell'Agenzia, che, appunto, ha statuito che l'Agenzia avrebbe continuato ad applicare a tutti gli operai forestali ed irrigui il Ccnl dei lavoratori idraulico forestali e il relativo Cirl.
Per il resto, lamenta la violazione dell'art. 32 della L.R. Puglia n. 45/2012 ed evidenzia che “tale disposizione normativa, contrariamente a quanto sostenuto dal magistrato di prime cure, rappresenta senza ombra di dubbio una univoca riorganizzazione di tutto il personale dell'Agenzia”, rappresentando che la successiva L. R. Puglia n. 36/2017 ha introdotto
l'obbligo di applicazione del contratto privatistico aggiungendo all'art. 12 della legge regionale n 3/2010 il comma 2 quinquies.
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L'appello è infondato.
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In primo luogo, la Corte ritiene che le liquidazioni operate in passato in favore dell'istante non siano affatto significative dell'adesione alla contrattazione integrativa privatistica tanto più che a dire dello stesso ricorrente (v. in particolare pagg. 4 e ss. del ricorso introduttivo) l'indennità chilometrica in passato erogata in suo favore trovava la sua genesi nel tariffario previsto dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 631/2011 (afferente la disciplina per il trattamento di trasferta in favore del personale della Regione Puglia), per cui le liquidazioni operate in favore dell'istante non rivelavano affatto l'adesione alla contrattazione integrativa privatistica che qui soltanto si invoca, ma, semmai, il contrario, ovvero l'applicazione