Corte d'Appello Bari, sentenza 03/01/2024, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 245/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. R.g. 245/2023, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Romito ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio con delibera n.
4900/2022 del C.O.A.;
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Milillo ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio;
conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 28.9.2023.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 24.2.2023, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari n. 3025/2022, depositata in data 26.7.2022, nel giudizio avente nr.
1567/2018 r.g., non notificata.
All'uopo, esponeva:
- che, con ricorso del 30.1.2018, aveva chiesto la separazione giudiziale dal marito
[...]
, con addebito a questi della separazione;
CP_1
- che, con sentenza n. 3025/2022, depositata il 26.7.2022, il Tribunale di Bari aveva così deciso:
pagina 1 di 13 “1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che Controparte_1 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Bari in data 20.4.1987 trascritto al n. 239 parte II serie A, anno 1987, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2. manda al cancelliere e all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
3. dichiara che la separazione è addebitata a ;
Parte_1
4. rigetta ex tunc la domanda di di riconoscimento di un contributo al Parte_1 proprio mantenimento;
5. dichiara inammissibile ogni altra domanda;
6. condanna alla rifusione in favore di di spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,80 oltre R.S.F. al 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
- che, avverso detta sentenza, proponeva appello, evidenziando l'errata ricostruzione dei fatti di causa e valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado;
- che, invero, aveva evidenziato che, dopo i primi anni di matrimonio, il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa del comportamento di , che si era reso Controparte_1 autore di una serie di condotte tali da compromettere la vita coniugale e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che, in particolare, aveva dedotto di aver subito violenze e soprusi da parte del marito, con particolare riferimento ad un episodio, in cui il le aveva puntato una pistola CP_1 sul ventre;
- che aveva dato prova di tali violenze mediante la produzione della messaggistica whatsapp intercorsa con il , che non era mai stata da questi disconosciuta CP_1
(posto che anch'egli aveva prodotto la medesima documentazione);
- che, in mancanza di disconoscimento e a fronte della non contestazione dei fatti dedotti, il giudice di primo grado aveva compiuto un malgoverno delle risultanze istruttorie, posto che avrebbe dovuto limitarsi a ritenere provati i fatti e le circostanze incontestate dalle parti, perché non più bisognevoli di ulteriore prova;
- che era sufficiente anche la prova di un unico episodio di violenza fisica per ritenere acclarato l'addebito della separazione;
- che altro motivo di appello era rappresentato dall'errata valutazione delle prove nel ritenere la sua responsabilità nel fallimento dell'unione coniugale, posto che il tribunale
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aveva motivato la decisione con un superficiale accertamento circa “la relazione fedifraga della moglie e l'abbandono del tetto coniugale”;
- che, invero, tutti i testi escussi si erano limitati a riferire de relato di aver appreso di una presunta relazione extraconiugale, ma nessuno di loro aveva avuto conoscenza diretta dei fatti esposti;
che, ad ogni buon conto, risalendo l'episodio al 2011, la ripresa della vita coniugale dal
2012 al 2016 consentiva senz'altro di escludere il nesso eziologico tra i fatti contestati nel
2011 ed il fallimento del matrimonio;
- che altro capo meritevole di censura era quello relativo all'abbandono del tetto coniugale, posto che l'abbandono del tetto coniugale era stato giustificato unicamente dai comportamenti aggressivi del ;
CP_1
- che il Tribunale aveva omesso qualsiasi comparazione tra il dovere di coabitazione e la suprema tutela della integrità psico-fisica del coniuge, tant'è che era stata costretta a depositare, in data 19.9.2016, un esposto presso la stazione dei Carabinieri di Palo del
Colle, con invito al di astenersi dal porre in essere atti persecutori, vessatori, CP_1 minacciosi e di violenza nei suoi confronti e dei propri parenti;
- che la revoca dell'addebito della separazione doveva comportare una nuova statuizione anche in ordine al mantenimento, posto che non disponeva di redditi idonei a garantirle un tenore di vita dignitoso o quantomeno minimo a garantirle la sopravvivenza, avendo la licenza di scuola media ed un'età tale (57 anni) da non consentirle più l'ingresso nel mondo del lavoro;
- che, di conseguenza, risultava illegittima anche la condanna al pagamento delle spese di lite;
tanto premesso, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertato che la separazione era addebitabile al marito e che venisse disposta la condanna del
al pagamento di un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia, CP_1 con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Si costituiva il , che evidenziava come, fissata – con decreto depositato in CP_1 cancelleria in data 15.03.2023 – l'udienza del 25.05.2023, parte ricorrente avesse provveduto alla notificazione in data 04.04.2023 a mezzo Pec del solo ricorso in appello con la procura, senza che fosse stato notificato anche il decreto di fissazione di udienza
(che, qualora conosciuto, gli avrebbe consentito di opporsi alla trattazione scritta con istanza motivata – entro 5 gg dalla comunicazione del succitato decreto);
pertanto, il giudizio era da ritenersi estinto o, comunque, improcedibile per l'inesistenza della
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notifica, a nulla rilevando l'autorizzazione alla rinnovazione della notifica, in presenza di una notifica inesistente e non nulla.
Rimarcava che sussisteva altresì inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo necessario che fosse contenuta nell'appello una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirasse ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione, mentre - nel caso di specie - l'appello de quo si risolveva in una mera ripetizione degli atti introduttivi del giudizio di separazione, esposti in maniera confusa e ripetitiva.
Nel merito, esponeva:
- che era emersa la prova che fosse stata la condotta infedele della ricorrente a determinare la crisi del rapporto coniugale, causa di grave pregiudizio;
- che aveva preso posizione e contestato, sin dal principio dei fatti di causa, sia le chat di
Whatsapp (attribuendo l'intollerabilità della convivenza ad un difficile rapporto, in realtà, con il figlio maggiore e la sua compagna e non con esso appellato) che sulle Per_1 inesistenti violenze;
- che, nella specie, l'appellante non aveva neppure menzionato il presunto episodio della pistola nell'esposto del 07 settembre 2016, né il detto episodio era stato confermato dal figlio, , teste in primo grado, a conferma dell'attenta valutazione e Controparte_2 ricostruzione logico – giuridica dei fatti operata dal Giudice di prime cure;
- che la ricostruzione fornita dalla sulla propria situazione economico – Pt_1 patrimoniale era contraddittoria, palesemente strumentale ed ampiamente smentita in corso di causa;
- che, alla luce delle risultanze istruttorie, la moglie conduceva un immobile in locazione, era economicamente indipendente, tanto da poter onorare le utenze, gli oneri condominiali e tutti gli accessori di riferimento, aveva in uso un'autovettura, conviveva con il sig. e frequentava anche una palestra;
Pt_2 tanto premesso, chiedeva:
a) che venisse dichiarato inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla
, per omessa ed inesistenza della notifica del decreto di fissazione Parte_1 udienza;
b) che venisse dichiarato inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto dalla IG.ra , per le ragioni indicate in narrativa;
Parte_1
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c) nel merito, che esso venisse rigettato perché infondato con la conferma della sentenza di primo grado e il favore delle spese di lite.
All'udienza del 28.9.2023, all'esito del deposito di note scritte per l'udienza fissata in modalità c.d. cartolare, il Collegio si riservava per la decisione, previa concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. R.g. 245/2023, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Romito ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio con delibera n.
4900/2022 del C.O.A.;
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Milillo ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio;
conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 28.9.2023.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 24.2.2023, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari n. 3025/2022, depositata in data 26.7.2022, nel giudizio avente nr.
1567/2018 r.g., non notificata.
All'uopo, esponeva:
- che, con ricorso del 30.1.2018, aveva chiesto la separazione giudiziale dal marito
[...]
, con addebito a questi della separazione;
CP_1
- che, con sentenza n. 3025/2022, depositata il 26.7.2022, il Tribunale di Bari aveva così deciso:
pagina 1 di 13 “1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che Controparte_1 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Bari in data 20.4.1987 trascritto al n. 239 parte II serie A, anno 1987, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2. manda al cancelliere e all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
3. dichiara che la separazione è addebitata a ;
Parte_1
4. rigetta ex tunc la domanda di di riconoscimento di un contributo al Parte_1 proprio mantenimento;
5. dichiara inammissibile ogni altra domanda;
6. condanna alla rifusione in favore di di spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,80 oltre R.S.F. al 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
- che, avverso detta sentenza, proponeva appello, evidenziando l'errata ricostruzione dei fatti di causa e valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado;
- che, invero, aveva evidenziato che, dopo i primi anni di matrimonio, il rapporto tra i coniugi si era deteriorato a causa del comportamento di , che si era reso Controparte_1 autore di una serie di condotte tali da compromettere la vita coniugale e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che, in particolare, aveva dedotto di aver subito violenze e soprusi da parte del marito, con particolare riferimento ad un episodio, in cui il le aveva puntato una pistola CP_1 sul ventre;
- che aveva dato prova di tali violenze mediante la produzione della messaggistica whatsapp intercorsa con il , che non era mai stata da questi disconosciuta CP_1
(posto che anch'egli aveva prodotto la medesima documentazione);
- che, in mancanza di disconoscimento e a fronte della non contestazione dei fatti dedotti, il giudice di primo grado aveva compiuto un malgoverno delle risultanze istruttorie, posto che avrebbe dovuto limitarsi a ritenere provati i fatti e le circostanze incontestate dalle parti, perché non più bisognevoli di ulteriore prova;
- che era sufficiente anche la prova di un unico episodio di violenza fisica per ritenere acclarato l'addebito della separazione;
- che altro motivo di appello era rappresentato dall'errata valutazione delle prove nel ritenere la sua responsabilità nel fallimento dell'unione coniugale, posto che il tribunale
pagina 2 di 13
aveva motivato la decisione con un superficiale accertamento circa “la relazione fedifraga della moglie e l'abbandono del tetto coniugale”;
- che, invero, tutti i testi escussi si erano limitati a riferire de relato di aver appreso di una presunta relazione extraconiugale, ma nessuno di loro aveva avuto conoscenza diretta dei fatti esposti;
che, ad ogni buon conto, risalendo l'episodio al 2011, la ripresa della vita coniugale dal
2012 al 2016 consentiva senz'altro di escludere il nesso eziologico tra i fatti contestati nel
2011 ed il fallimento del matrimonio;
- che altro capo meritevole di censura era quello relativo all'abbandono del tetto coniugale, posto che l'abbandono del tetto coniugale era stato giustificato unicamente dai comportamenti aggressivi del ;
CP_1
- che il Tribunale aveva omesso qualsiasi comparazione tra il dovere di coabitazione e la suprema tutela della integrità psico-fisica del coniuge, tant'è che era stata costretta a depositare, in data 19.9.2016, un esposto presso la stazione dei Carabinieri di Palo del
Colle, con invito al di astenersi dal porre in essere atti persecutori, vessatori, CP_1 minacciosi e di violenza nei suoi confronti e dei propri parenti;
- che la revoca dell'addebito della separazione doveva comportare una nuova statuizione anche in ordine al mantenimento, posto che non disponeva di redditi idonei a garantirle un tenore di vita dignitoso o quantomeno minimo a garantirle la sopravvivenza, avendo la licenza di scuola media ed un'età tale (57 anni) da non consentirle più l'ingresso nel mondo del lavoro;
- che, di conseguenza, risultava illegittima anche la condanna al pagamento delle spese di lite;
tanto premesso, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertato che la separazione era addebitabile al marito e che venisse disposta la condanna del
al pagamento di un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia, CP_1 con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Si costituiva il , che evidenziava come, fissata – con decreto depositato in CP_1 cancelleria in data 15.03.2023 – l'udienza del 25.05.2023, parte ricorrente avesse provveduto alla notificazione in data 04.04.2023 a mezzo Pec del solo ricorso in appello con la procura, senza che fosse stato notificato anche il decreto di fissazione di udienza
(che, qualora conosciuto, gli avrebbe consentito di opporsi alla trattazione scritta con istanza motivata – entro 5 gg dalla comunicazione del succitato decreto);
pertanto, il giudizio era da ritenersi estinto o, comunque, improcedibile per l'inesistenza della
pagina 3 di 13
notifica, a nulla rilevando l'autorizzazione alla rinnovazione della notifica, in presenza di una notifica inesistente e non nulla.
Rimarcava che sussisteva altresì inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo necessario che fosse contenuta nell'appello una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirasse ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione, mentre - nel caso di specie - l'appello de quo si risolveva in una mera ripetizione degli atti introduttivi del giudizio di separazione, esposti in maniera confusa e ripetitiva.
Nel merito, esponeva:
- che era emersa la prova che fosse stata la condotta infedele della ricorrente a determinare la crisi del rapporto coniugale, causa di grave pregiudizio;
- che aveva preso posizione e contestato, sin dal principio dei fatti di causa, sia le chat di
Whatsapp (attribuendo l'intollerabilità della convivenza ad un difficile rapporto, in realtà, con il figlio maggiore e la sua compagna e non con esso appellato) che sulle Per_1 inesistenti violenze;
- che, nella specie, l'appellante non aveva neppure menzionato il presunto episodio della pistola nell'esposto del 07 settembre 2016, né il detto episodio era stato confermato dal figlio, , teste in primo grado, a conferma dell'attenta valutazione e Controparte_2 ricostruzione logico – giuridica dei fatti operata dal Giudice di prime cure;
- che la ricostruzione fornita dalla sulla propria situazione economico – Pt_1 patrimoniale era contraddittoria, palesemente strumentale ed ampiamente smentita in corso di causa;
- che, alla luce delle risultanze istruttorie, la moglie conduceva un immobile in locazione, era economicamente indipendente, tanto da poter onorare le utenze, gli oneri condominiali e tutti gli accessori di riferimento, aveva in uso un'autovettura, conviveva con il sig. e frequentava anche una palestra;
Pt_2 tanto premesso, chiedeva:
a) che venisse dichiarato inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla
, per omessa ed inesistenza della notifica del decreto di fissazione Parte_1 udienza;
b) che venisse dichiarato inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto dalla IG.ra , per le ragioni indicate in narrativa;
Parte_1
pagina 4 di 13
c) nel merito, che esso venisse rigettato perché infondato con la conferma della sentenza di primo grado e il favore delle spese di lite.
All'udienza del 28.9.2023, all'esito del deposito di note scritte per l'udienza fissata in modalità c.d. cartolare, il Collegio si riservava per la decisione, previa concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
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