Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 31
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SA, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliano Giuliana Presidente estensore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello di cui ai giudizi riuniti, proposti, quello n. 849/2023 R.G,
DA
AN EN, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
Alessandro Vella e Giampiero DA, elettivamente domiciliato in SA, C.so V.
Emanuele, 58 presso l'Avv. Sergio Trani
APPELLANTE
CONTRO
CC NA RO, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
dagli avv.ti Margherita Lanzetta e Filomena Amato, elettivamente domiciliata in
Sarno alla Via Roma, 44
APPELLATA
Nonchè
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (P.IVA 03022900652), in persona del
Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Fernando Miriano.
E
IP ASS.NI S.P.A., (C.F. e P.IVA 00818570012) in persona del legale
rappresentante p.t., rappresenta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Domenico
Caiafa, elettivamente domiciliata in SA alla Via Ersilio Castelluccio n. 24
E
AMTRUST EUROPE LIMITED, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maurizio Hazan, elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n.3
APPELLATI
NONCHE'
RO EC – VERSICHERUNGS – AG in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Mario Dusi, in virtù di mandato
in atti.
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
Quello iscritto al n. 908/2023,
DA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (P.IVA 03022900652), in persona del
Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Fernando Miriano.
APPELLANTE
CONTRO
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CC NA RO, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
dagli avv.ti Margherita Lanzetta e Filomena Amato, elettivamente domiciliata in
Sarno alla Via Roma, 44.
E
AN EN, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
Alessandro Vella e Giampiero DA, elettivamente domiciliato in SA, C.so V.
Emanuele, 58 presso l'Avv. Sergio Trani.
NONCHE'
IP ASS.NI S.P.A., (C.F. e P.IVA 00818570012) in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Domenico
Caiafa, elettivamente domiciliata in SA alla Via Ersilio Castelluccio n. 24
E
AMTRUST EUROPE LIMITED, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Maurizio Hazan, elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n.3
APPELLATI
NONCHE'
RO EC – VERSICHERUNGS – AG in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Mario Dusi, in virtù di mandato in atti.
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 1035/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore
Conclusioni: come da atti di causa.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado IA AN SA ha convenuto in giudizio l'AS SA e il dott. DA TO, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei subiti in
conseguenza della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico di tiroidectomia
totale per carcinoma papillifero occulto alla tiroide, presso l'Ospedale A. Tortora di
Pagani, cui è conseguita la “paralisi delle corde vocali”.
Si è costituita l'AS SA che ha contestato qualsiasi responsabilità della struttura ospedaliera e l'esistenza di condotte colpose dei sanitari che avevano avuto in cura la
IA, concludendo per il rigetto della domanda.
Si è costituito DA TO eccependo, in via preliminare, la prescrizione del
diritto vantato nei suoi confronti e deducendo, nel merito, che i danni subiti dalla
IA erano da attribuire al suo stato di salute pregresso (tiroidite o morbo di
Hashimoto), deducendo, altresì, la insussistenza di qualsiasi errore medico. Ha chiesto
di essere autorizzato alla chiamata in causa delle Compagnie di ON Am
RU, AN e IP per essere garantito e tenuto indenne da un'eventuale
condanna. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda, e in caso di accoglimento, per la condanna dell'AS SA, in ragione del suo rapporto di dipendenza, ovvero
di manleva da parte delle compagnie assicurative chiamate in causa.
Si è costituita la AN AS che ha eccepito che la polizza tutela legale
stipulata dal dott. DA TO decorreva dal 30.06.2012, mentre l'evento lesivo
è riferito ad un intervento chirurgico effettuato nel 2008;
ha, inoltre, specificato che la
copertura assicurativa si riferiva solo a casi di responsabilità extracontrattuale e che la
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stessa interveniva solo subordinatamente all'esaurimento del massimale dell'altra
polizza RC;
pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti
e la condanna del chiamante in causa ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita la TR RO Limited che ha eccepito la mancanza di legittimazione
attiva del dott. DA, in quanto la polizza n. ITOMM1100825 era stata istaurata unicamente con la SL SA, e l'inoperatività della polizza in quanto la richiesta di
risarcimento del danno era già nota al convenuto prima della data di efficacia della
polizza;
ha, chiesto, quindi, il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti.
Si è costituita la IP ON rilevando di non aver mai assicurato la responsabilità professionale né dell'SL né del dott. DA TO, avendo solo
stipulato, con decorrenza dal 02.10.2012, polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso i terzi connessa al progetto pilota di formazione degli operatori sanitari
sulla prima assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking, con esclusione di
qualsiasi responsabilità professionale, e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda
formulata nei suoi confronti.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta,
raccoglimento di prova testimoniale e acquisizione della relazione espletata nel
giudizio ATP dalla dott.ssa Cecilia Francese.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n.1035/2023, ha così provveduto:
1) Dichiara la contumacia dell'Ospedale A. Tortora di Pagani;
2) Accoglie la domanda risarcitoria proposta da IA AN SA, e,
accertata la responsabilità della AS SA e del dott. TO DA per le lesioni riportate dall'attrice, condanna gli stessi, in solido, al pagamento in favore di IA AN SA della somma di euro 95.909,90, a titolo di
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risarcimento del danno, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo de valutato
alla data del fatto e di anno in anno rivalutato fino al soddisfo.
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Condanna la AS SA ed il dott. TO DA al pagamento in favore
di parte attrice delle spese di giudizio e liquida tali spese in € 668,00 per spese, ed € 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con
attribuzione ai procuratori antistatari.
5) Compensa le spese processuali tra il convenuto dott. TO DA ed i terzi
da lui chiamati in causa e costituiti in giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto appello il dott. DA TO chiedendone la
riforma, con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) Il mancato esperimento dell'ATP e del tentativo di mediazione obbligatoria nei suoi confronti e la conseguente improcedibilità della domanda. L'inammissibilità, e/o
inopponibilità, degli esiti degli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento
per ATP cui non aveva partecipato.
2) La maturata prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno
presunto secondo la legge applicabile, trattandosi di intervento chirurgico effettuato
nel 2008 mentre la notifica della citazione in giudizio è del 05.06.2015, ovvero oltre
sette anni dopo l'evento.
3) La irritualità o inammissibilità della tardiva produzione della relazione medico-
legale, formata nell'ambito del procedimento di ATP, al quale, il dott. DA
non ha partecipato, perché non evocato in tale giudizio, violando il diritto
processuale del diritto di difesa e del contradditorio.
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4) La mancata prova del nesso causale fra la condotta e l'evento, trattandosi di un
intervento chirurgico eseguito in equipe, con la partecipazione di vari professionisti
e paramedici, tutte condotte non evidenziate dalla IA né dal CTU né
valutate dal Giudice di prime cure.
5) La errata valutazione delle prove e degli elementi di prova, avendo il Tribunale
erroneamente valutato i fatti e la documentazione prodotta con omessa o apparente
motivazione, avendo basato l'intero iter della decisione solo sulla relazione medico
legale, privando le controparti della possibilità di difendersi, anche con riguardo
all'errato rigetto delle istanze istruttorie.
6) La errata applicazione dell'art. 2056 c.c. ed errata valutazione del danno, per aver
il Tribunale ritenuto che la liquidazione del danno sulla base delle tabelle
predisposte del Tribunale di Milano del 2021 ristorasse l'intero danno subito dalla
IA, aumentandolo, poi, in ragione del 20% per la personalizzazione, senza
alcuna idonea motivazione sul punto, non tenendo conto nemmeno delle diverse
responsabilità dell'AS e del sanitario.
7) La erronea esclusione della manleva nei confronti delle Compagnie Assicuratrici,
avendo egli avuto conoscenza della richiesta risarcitoria solo nel 2015, con la
regolare notifica dell'atto di citazione, per cui la polizza da lui stipulata con la
AN AS esplicava piena efficacia a secondo rischio, dovendo trovare
applicazione anche la polizza stipulata dalla SL con la AmRU, in ragione della
copertura offerta ai dipendenti anche in assenza di specifica comunicazione da parte
della Azienda assicurata.
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8) La errata statuizione sulle spese del giudizio che, in considerazione
dell'accoglimento solo parziale delle molteplici voci di danno richieste dalla
IA, andavano compensate.
Con distinto atto di appello, poi riunito al presente, l'AS SA ha proposto appello
alla sentenza n.1053/2023, chiedendone la riforma, con vittoria delle spese dei due
gradi di giudizio e deducendo a motivi:
1) La errata ripartizione dell'onere della