Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 44

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 44
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 44
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
La Corte di Appello di Lecce composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112/2023 R.G., introdotta da
ENEL ENERGIA S.P.A. (P.I.06655971007), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARRAZZA Tommaso
e GANDOLFO Gaetano, come da mandato in atti;

APPELLANTE nei confronti di
MA CO (C.F. [...]), contumace;

EUROCALL NETWORK RL (P.I. 04592970877), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to LEPORE Stefania Maria, come da mandato in atti;

APPELLATI
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza nr.1047/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi il 24/6/2022 e pubblicata il 5/7/2022. Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 24 settembre 2024 ex art. 127 cpc, riportandosi ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE


1. Con atto di citazione del 25 gennaio 2015 l'attore evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, EN ER S.P.A. ed EU S.r.l., lamentando che la sua utenza luce, presso la residenza estiva sita in IA
c.da Speloci, e l' utenza gas, presso la sua abitazione in IA alla IA TI VI, erano state illegittimamente trasferite dal suo originario fornitore GdF
Suez ad EN ER Mercato Libero per il tramite della società EU
Service s.r.l., che aveva materialmente realizzato un fantomatico/fraudolento contratto telefonico di fornitura. Al riguardo, riferiva che, a seguito di un abbassamento di tensione, nel mese di settembre 2014 era venuto a conoscenza del passaggio ad un altro gestore di energia elettrica per poi subire il distacco della fornitura presso la residenza estiva sita in IA alla
c.da Speloci e che, a seguito dell'assenza di energia elettrica ed il mancato funzionamento dell'impianto di allarme, tra il 7 e l'8 ottobre 2014 aveva subito un furto presso la suddetta abitazione con un conseguente danno di € 21.000,00. L'attore, pertanto, chiedeva:
a) di dichiarare la inesistenza o la nullità per illiceità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da EN ER in regime di Mercato Libero e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità/illiceità delle fatture emesse e quindi non dovuta alcuna somma in esecuzione dei suddetti contratti;

b) di ritenere e dichiarare la illiceità del comportamento delle convenute con riferimento all'attivazione di forniture non richieste, alla successiva illegittima/illecita disattivazione delle forniture stesse in assenza di qualsiasi presupposto di legge, alle illegittime richieste di pagamento ed alle continue minacce di interruzione della fornitura anche successive ai reclami dell'attore.
Per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento dei danni materiali pari ad € 21.000,00 o alla maggiore e minor somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di c.t.u., nonché al risarcimento del danno biologico e morale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.

2. Nel contraddittorio delle società convenute e istruita la causa a mezzo di prove orali e tre distinte consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale di
Brindisi con sentenza nr.1047/2022 così statuiva: “ 1) Dichiara la esclusiva responsabilità di EN ER S.p.A., relativamente alla attivazione della fornitura luce, non richiesta, presso la residenza estiva dell'attore, sita in
IA, c.da Speloci e la sua utenza Gas, presso la abitazione in IA, alla IA TI VI, illegittimamente, trasferite, dal suo originario fornitore GdF Suez,
pag. 2/18 ad EN ER Mercato Libero per il tramite della società EU Service
s.r.l.;
2) Per l'effetto, dichiara la nullità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da EN ER S.p.A., in regime di Mercato Libero e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità/illiceità delle fatture emesse e, quindi, non dovuta alcuna somma in esecuzione dei suddetti contratti;
3) Riconosce ed afferma, pertanto, la esclusiva responsabilità di EN ER per i danni subiti dall'attore che si quantificano in complessivi € 23.350,00,per le causali di cui alla parte motiva.;
4) Condanna EN ER S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attore che liquida in complessivi € 6.400,00 di cui € 1.000,00 per f fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, 1.500,00 per fase istruttoria e d € 3.000,00 per fase decisoria;
5) Pone definitivamente a carico di EN ER S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u.;
6) Compensa le spese di giudizio tra EN ER S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro t tempore, ed EU

s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore”.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello EN ER S.p.a., sulla base di cinque motivi che saranno più diffusamente trattati, chiedendo “in IA preliminare, accogliere l'appello interposto e rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dal MA poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, condannare il Sig. MA RA alla restituzione di tutte le somme versate da EN ER S.p.a. in forza della impugnata sentenza ed in particolare alla restituzione di €
23.350,00 per sorte capitale ed € 9.338,36 di spese legali;
- in IA subordinata, dichiararsi la EU unica responsabile dei danni subiti dal

MA;
- condannare il Sig. MA RA a rifondere per intero, in favore di EN ER S.p.a., le spese sostenute in primo grado per le

CC.TT.UU espletate;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
”.

4. Con comparsa depositata il 24/05/2024 si è costituita EU
Network s.r.l. e ha ribadito la propria estraneità alla vicenda per cui è causa in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto negoziale intercorso tra EN
ER e MA RA, ragione per la quale in primo grado aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo “di aver svolto attività del tutto strumentale rispetto al perfezionamento dei contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per conto di EN ER”. Ha sostenuto che “giusto contratto di teleseller intercorso con la Società di fornitura
pag. 3/18 appellante, alla deducente competeva la sola conduzione, in modalità outbound, di attività pubblicitaria a mezzo contatto telefonico strumentale alla successiva conclusione di contratti con la Società di fornitura”. Ha pertanto ribadito di aver contattato telefonicamente, in qualità di provider, i clienti “sulla base delle liste e dei dati dei potenziali utenti fornite dalla stessa
Committente EN ed utilizzando la piattaforma informatica (da cui venivano generate le chiamate dei call center EUROCALL) sempre di esclusiva proprietà della medesima EN ER, la quale sola detiene tutti i dati e le registrazioni vocali afferenti ai contatti telefonici effettuati dall'esponente ed ai contratti stipulati per effetto dei c.d. vocal order.”. L'attività di EU, dunque, si sarebbe limitata alla sola fase preliminare di pubblicizzazione dell'offerta commerciale di EN ER ed acquisizione dell'adesione al successivo contratto di fornitura, la cui effettiva attivazione è rimasta di competenza di EN ER.
Ribadita la piena validità e legittimità dei contratti stipulati per il proprio tramite, EU ha eccepito l'assenza di nesso eziologico tra i danni di cui il
MA invoca il ristoro e la conclusione dei contratti con il cd. “vocal order” conclusi in data 21/02/2014. A supporto della regolarità del proprio operato
l'appellata ha dedotto che l'adesione telefonica di MA CO,
“regolarmente acquisita con risposta affermative a tutti i quesiti dell'operatore, non è stata oggetto di scarto né veniva “restituita” ad EUROCALL, posto che ENEL ENERGIA ne ha riscontrato la regolarità della stessa.”.
EU s.r.l. ha quindi respinto ogni addebito di responsabilità assumendo di aver operato secondo buona fede, correttezza e lealtà e che competesse ad EN l'onere di regolare il rapporto contrattuale con il nuovo cliente e, successivamente, di verificare il corretto svolgimento dello stesso tramite l'invio della documentazione afferente alle condizioni contrattuali e delle successive comunicazioni. Con riferimento ai danni lamentati dal MA l'appellata ha obiettato che, pur protraendosi da giorni la sospensione della fornitura di energia elettrica (denuncia-querela sporta in data 30/09/2014), l'attore non si era attivato in alcun modo, “fosse anche per procurarsi mezzi alternativi e/o sostitutivi dell'impianto di allarme attraverso cui scongiurare minacce di estranei e furti, quale quello lamentato”.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e dichiarata la contumacia dell'appellato MA RA, all'udienza
pag. 4/18
del 24/9/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, preIA assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di memorie difensive.
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L'appello risulta in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

4. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, riconoscendo la esclusiva responsabilità di EN ER PA relativamente all'attivazione della fornitura sia del gas che dell'energia elettrica, illegittimamente trasferite dall'originario fornitore.
Premesso il contenuto degli accordi intercorsi con EU s.r.l. ovvero il contratto di teleselling tramite provider, EN ER ha dedotto che “nel caso oggetto di causa la RTI EU, nella sua qualità di società esterna operante in piena autonomia tramite i propri collaboratori che agiscono sotto esclusive direttive della società stessa, promuoveva, per conto di EN
ER Spa, la conclusione con il Sig. MA RA sia del contratto di fornitura di energia elettrica, che del contratto di fornitura di gas,” formalizzando la
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