Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/11/2024, n. 2202

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/11/2024, n. 2202
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 2202
Data del deposito : 30 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. A A Presidente dott. R L R Consigliere Relatore dott. C L S Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 470/2024 R. G., promosso da
nata a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente a [...]S. da Benedetta 5, con il patrocinio C.F._1 dell'avv. S C.
APPELLANTE
contro
nato a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. D
L P.
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1235/2023 del 15-25 settembre 2023 del
Tribunale di Parma.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. R L R;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 3
ottobre 2024;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 1235/2023 del 15-25 settembre 2023, ha
così statuito:
- ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, addebitandola a quest'ultimo;
CP_1
- ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di 500,00 Euro
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal 21 agosto
2019, e il minore importo di 250,00 Euro, sempre soggetto a rivalutazione secondo gli
indici Istat, a decorrere dal 15 maggio 2023;

- ha compensato integralmente, tra le parti, le spese di lite.

2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-erronea valutazione dei fatti ed erronea applicazione in ordine alla funzione
dell'assegno di mantenimento;
contraddittorietà della sentenza impugnata;

b-erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite.
Si è costituito e ha resistito all'impugnazione, invocandone il CP_1
rigetto. Il ha, a sua volta, proposto appello incidentale, censurando come CP_1
erronea la statuizione della sentenza del Tribunale di Parma, con la quale gli era stata
addebitata la separazione.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 3
pag. 2/13
ottobre 2024.

3-Appare opportuno, da un punto di vista logico, esaminare, innanzitutto, l'appello
incidentale di , che investe la statuizione della sentenza impugnata CP_1
con la quale gli è stata addebitata la separazione.
Va ricordato, in proposito, che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la
quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione
al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso
e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di
nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi
già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza
meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Orbene, il materiale probatorio acquisito in primo grado giustifica senz'altro l'addebito
della separazione al CP_1
Elemento di prova fondamentale è rappresentato dalla deposizione del testimone
, che svolge la professione di investigatore privato, tanto più che le Testimone_1
dichiarazioni del rovano adeguato riscontro nelle inequivocabili risultanze Tes_1
delle fotografie prodotte da fin dalla introduzione del giudizio Parte_1
di primo grado. Dalla testimonianza citata è dato desumere che, nel corso dell'anno
2018, era giunto all'aeroporto di Milano Malpensa con un volo CP_1
proveniente da Madrid e che lo stesso, in compagnia di una giovane ragazza, si era
allontanato dall'aeroporto suddetto a bordo di una autovettura del tipo Porsche
pag. 3/13
E' importante sottolineare, in proposito, che il testimone ha riferito che Per_1
l'accertamento delle circostanze suddette si inseriva nell'ambito di un incarico
conferitogli da , mirante alla verifica se il marito rientrasse dal Parte_1
viaggio a Madrid insieme ad altra persona.
Appare, dunque, evidente che l'odierna appellante principale, conferendo specifico
incarico ad investigatore privato, nutrisse sospetti su una eventuale relazione
extraconiugale del marito ed intendesse, quindi, acquisire elementi di riscontro alle sue
supposizioni.
Risulta, d'altra parte, significativo che lo stesso in sede di comparizione CP_1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Parma (e, quindi, in epoca antecedente
all'escussione del testimone sopra menzionato), abbia ammesso di avere avuto una
relazione extraconiugale, pur essendosi rifiutato di fornire una collocazione temporale
di tale relazione.
Preme, ancora, sottolineare che , in occasione dell'interrogatorio CP_1
formale reso all'udienza del 12 dicembre 2022, ha fatto riferimento a “tradimenti” solo
in epoca successiva all'episodio del 2018, accertato dall'investigatore privato sopra
citato. Nel corso di tale interrogatorio, l'odierno appellante incidentale ha tentato di dare
una sua spiegazione di quanto avvenuto all'aeroporto di Milano Malpensa e del suo
rapporto con la cittadina straniera che era stata vista in sua compagnia, negando di avere
intrattenuto con la stessa una relazione extraconiugale e sostenendo, piuttosto, di essersi
limitato a darle un passaggio perché anche lei doveva recarsi a Parma, dopo che la
aveva conosciuta a bordo dell'aereo sul quale entrambi viaggiavano. Ha confermato,
pag. 4/13
comunque, che aveva fatto il viaggio in macchina insieme alla cittadina straniera
suddetta e ha, inoltre, ammesso di averla, poi, frequentata per un paio di mesi.
Orbene, la
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