Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 734
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG nr. 271/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/04/2021
da INPS ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 e P.IVA 02121151001), elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale distrettuale INPS di Venezia Dorsoduro 3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, Parte appellante
contro
IN RL (c.f. [...]) rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, Via Cappuccina n. 40, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 341/2020 del Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro, pubblicata in data 21.10.2020. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare l'impugnato avviso di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell'INPS delle somme in esso portate, con condanna dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal Inps e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 341/2020, pubblicata in data 21.10.2020, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, a seguito di opposizione ad avviso di addebito proposta dall'odierno appellato [avviso si addebito n. 413201900014518 75000, formato il 24.06.2019 e notificato in data 25.07.2019, portante la somma di € 17.700,73], ha, per quanto oggi ancora di interesse, accolto il ricorso proposto dall'odierna parte appellata.
1.1. Dalla lettura della sentenza gravata si evince che:
➢ L'appellato ha beneficiato di sgravi contributivi – oggetto di recupero per il tramite dell'avviso di addebito opposto – con riferimento ai seguenti periodi: - dal 4/16 al 6/17;
- dall'8/17 al 9/17 (sgravi contributivi ex art. 1, co. 118 ss, Legge 190/2015, in relazione all'assunzione di due lavoratrici);
➢ INPS, ritenendo integrata irregolarità contributiva inerente altro periodo e situazione (irregolari versamenti emersi nel dicembre 20171), ha invitato l'appellante, con comunicazione da ultimo del 16.3.2018, alla regolarizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, DM 30.1.2015 e dell'art. 1, co. 1175, Legge 296/20062;
2
➢ Parte appellata, in relazione alle irregolarità segnalate da ultimo con comunicazione del 16.3.2018, già aveva presentato:
➢ in data 19.02.2018, richiesta di dilazione Inps e adesione per definizione agevolata presso Agenzia Entrate, entrambe poi accolta;
➢ in data 12.03.2018, richiesta di rateazione Equitalia con pagamento della 1^ rata in data 12.03.2018;
➢ Parte appellata ha quindi ottenuto, in data 15.3.2018, DURC regolare.
➢ stante la ritenuta mancata sanatoria nei previsti 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del 16.3.2018, INPS ha disconosciuto la legittimità delle agevolazioni fruite, non già limitatamente al periodo oggetto delle rilevate irregolarità, bensì in relazione a tutti i mesi da 04/16 a 6/17 e da 08/17 al 9/17, quindi per la somma di € 17.700,73 portata dall'avviso di addebito opposto.
Il IN quindi, opponendosi all'avviso di addebito, rilevava come INPS con la comunicazione del 16.3.2018 avesse in buona sostanza richiesto la regolarizzazione rispetto a violazioni in realtà già oggetto di sanatoria.
INPS, dal canto suo, secondo quanto emerge dalla sentenza gravata, sosteneva che <la ratio della norma è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi, come da Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107;
ergo l'irregolarità contributiva emersa a dicembre 2017 costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo anche per il periodo successivo. In altre parole secondo l'Inps l'attribuzione di validità retroattiva all'emissione del DURC negativo è corretta in quanto, stante la ratio della norma, il possesso del Durc positivo nel periodo di interesse non è condizione necessaria e sufficiente per la spettanza dello sgravio>>.
Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'opposizione atteso che <Come comprovato […] il ricorrente in data antecedente all' ultimo invito Inps 16.3.2018 si era già tempestivamente attivato per regolarizzare la propria posizione mediante richiesta di dilazione, definizione agevolata e rateazione con relativo pagamento della prima rata il 12.3.2018, così ottenendo in data 15.3.2018 durc regolare […]. A fronte del successivo invito a regolarizzare del 16.3.2018 ha dunque provveduto a fornire immediato riscontro dimostrando di aver sanato le irregolarità riscontrate. In altre parole al momento della notifica dell'invito a regolarizzare ex art. 4 Dm 30.1.2015 del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/04/2021
da INPS ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 e P.IVA 02121151001), elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale distrettuale INPS di Venezia Dorsoduro 3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, Parte appellante
contro
IN RL (c.f. [...]) rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, Via Cappuccina n. 40, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 341/2020 del Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro, pubblicata in data 21.10.2020. in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare l'impugnato avviso di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell'INPS delle somme in esso portate, con condanna dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente l'appello proposto dal Inps e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 341/2020, pubblicata in data 21.10.2020, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, a seguito di opposizione ad avviso di addebito proposta dall'odierno appellato [avviso si addebito n. 413201900014518 75000, formato il 24.06.2019 e notificato in data 25.07.2019, portante la somma di € 17.700,73], ha, per quanto oggi ancora di interesse, accolto il ricorso proposto dall'odierna parte appellata.
1.1. Dalla lettura della sentenza gravata si evince che:
➢ L'appellato ha beneficiato di sgravi contributivi – oggetto di recupero per il tramite dell'avviso di addebito opposto – con riferimento ai seguenti periodi: - dal 4/16 al 6/17;
- dall'8/17 al 9/17 (sgravi contributivi ex art. 1, co. 118 ss, Legge 190/2015, in relazione all'assunzione di due lavoratrici);
➢ INPS, ritenendo integrata irregolarità contributiva inerente altro periodo e situazione (irregolari versamenti emersi nel dicembre 20171), ha invitato l'appellante, con comunicazione da ultimo del 16.3.2018, alla regolarizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, DM 30.1.2015 e dell'art. 1, co. 1175, Legge 296/20062;
2
➢ Parte appellata, in relazione alle irregolarità segnalate da ultimo con comunicazione del 16.3.2018, già aveva presentato:
➢ in data 19.02.2018, richiesta di dilazione Inps e adesione per definizione agevolata presso Agenzia Entrate, entrambe poi accolta;
➢ in data 12.03.2018, richiesta di rateazione Equitalia con pagamento della 1^ rata in data 12.03.2018;
➢ Parte appellata ha quindi ottenuto, in data 15.3.2018, DURC regolare.
➢ stante la ritenuta mancata sanatoria nei previsti 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del 16.3.2018, INPS ha disconosciuto la legittimità delle agevolazioni fruite, non già limitatamente al periodo oggetto delle rilevate irregolarità, bensì in relazione a tutti i mesi da 04/16 a 6/17 e da 08/17 al 9/17, quindi per la somma di € 17.700,73 portata dall'avviso di addebito opposto.
Il IN quindi, opponendosi all'avviso di addebito, rilevava come INPS con la comunicazione del 16.3.2018 avesse in buona sostanza richiesto la regolarizzazione rispetto a violazioni in realtà già oggetto di sanatoria.
INPS, dal canto suo, secondo quanto emerge dalla sentenza gravata, sosteneva che <la ratio della norma è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi, come da Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107;
ergo l'irregolarità contributiva emersa a dicembre 2017 costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo anche per il periodo successivo. In altre parole secondo l'Inps l'attribuzione di validità retroattiva all'emissione del DURC negativo è corretta in quanto, stante la ratio della norma, il possesso del Durc positivo nel periodo di interesse non è condizione necessaria e sufficiente per la spettanza dello sgravio>>.
Alla luce dei fatti come sopra ricostruiti il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'opposizione atteso che <Come comprovato […] il ricorrente in data antecedente all' ultimo invito Inps 16.3.2018 si era già tempestivamente attivato per regolarizzare la propria posizione mediante richiesta di dilazione, definizione agevolata e rateazione con relativo pagamento della prima rata il 12.3.2018, così ottenendo in data 15.3.2018 durc regolare […]. A fronte del successivo invito a regolarizzare del 16.3.2018 ha dunque provveduto a fornire immediato riscontro dimostrando di aver sanato le irregolarità riscontrate. In altre parole al momento della notifica dell'invito a regolarizzare ex art. 4 Dm 30.1.2015 del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi